Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 1
Poiché la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dalla parte "depangerata", ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito, sussiste detta causa giustificatrice anche se essa derivi da un contratto intercorrente non tra il depauperato e l'arricchito, ma tra questi ed un terzo, almeno finché tale rapporto non sia annullato, rescisso o risolto. Conseguentemente colui che abbia eseguito, su incarico del conduttore di un immobile, opere di miglioramento dell'immobile locato non può, ove il conduttore non l'abbia soddisfatto del suo credito, rivalersi con l'azione di indebito arricchimento verso il locatore al quale, in virtù di apposita clausola contrattuale o ai sensi dell'art. 1592 cod. civ., i miglioramenti siano acquisiti senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione, trovando il vantaggio del locatore causa giustificatrice nel rapporto di locazione intercorso con il conduttore committente delle opere suddette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7627 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MPR. 2DDZ
DI IM AT, DI IM OS, DI IM AS, LF LE, quali eredi di Di IM EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AURELIA 477/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GAVA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NZ IA, NZ RA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, difesi dLLavvocato RAFFAELE DE SENA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
UC NA, ABAGNALE BARTOLOMEO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2321/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, TERZA SEZIONE CIVILE EMESSA IL 29/10/1998, depositata il 24/11/98; rg. 591/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ROBERTO GAVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI IM EL, premesso di aver eseguito, su commissione di AB Bartolomeo, in seguito fallito, conduttore di un immobile, adibito a ristorante, di proprietà di OS RI e AU, lavori edili per i quali era rimasto creditore di lire 38.948.818, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, tutti costoro, per sentir risolvere, per inadempimento, il contratto di appalto e condannare l'Abatangelo al risarcimento del danno e le OS, ai sensi degli artt. 936 e 2041 C.c., al pagamento della maggior somma tra il valore dei beni acceduti alla loro proprietà e l'aumento di valore ad essa apportato.
In contumacia dell'AB, le OS resistevano alla domanda, chiamando in causa RC NA, conduttrice e sublocatrice dell'immobile, per essere da lei garantite in caso di condanna a favore dell'attore.
Il Tribunale, con sentenza del 12 gennaio 1998, rigettava la domanda di risoluzione contrattuale proposta contro l'AB e quella proposta dallo stesso Di IM contro le OS, ed estesa alla RC, ai sensi degli artt. 936 e 2041 C.c.. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 24 novembre 1998, la Corte d'Appello di Napoli, sempre in contumacia dell'AB, ha rigettato il gravame principale proposto da Di IM TE, SA e NT e da AN TT, tutti eredi di Di IM EL;
e, in accoglimento del gravame incidentale spiegato dalle OS, ha dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 C.c.) proposta dal Di IM contro le OS stesse e la RC.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono i Di IM e la AN, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso le OS. Non hanno svolto difese la RC e l'AB.
Le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 2041 C.C. (art. 360 n. 3 C.c.), i ricorrenti sostengono che l'appaltatore il quale, per incarico di un committente, abbia eseguito dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di un terzo, può esercitare, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'azione di arricchimento nei confronti di quest'ultimo, nel caso di insolvenza del committente;
e nella fattispecie è documentato che il fallimento dell'AB, dichiarato il 15/16 marzo 1989, è stato chiuso, ai sensi dell'art. 118 della l. fall., per insufficienza di attivo. Col secondo mezzo, subordinato, denunciando la violazione dell'art. 116 C.p.c., per erronea valutazione delle risultanze processuali, e falsa applicazione dell'art. 1592 C.c., nonché difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti assumono che, non occorrendo, per l'esercizio dell'azione di arricchimento, il consenso del locatore, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, alla fattispecie non sono applicabili i principi di diritto che si riferiscono al rapporto tra locatore e conduttore e trovano fondamento nel contratto di locazione e nell'art. 1592 C.c. L'azione di arricchimento invece presuppone proprio la mancanza di un qualsiasi rapporto contrattuale, con la conseguente inapplicabilità della disciplina contrattuale. La sentenza è infine assolutamente carente di motivazione, essendosi limitata ad affermare che nessuno dei testimoni avrebbe deposto significativamente nel senso della prestazione del consenso. Queste censure, da esaminare congiuntamente per le loro connessioni, sono destituite di fondamento.
La Corte d'appello, per dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento proposta ai sensi dell'art. 2041 C.c. dal Di IM contro le sorelle OS (locatrici) ed estesa alla RC (conduttrice sublocatrice), dopo aver premesso, in generale, la necessità di una correlazione indissolubile tra l'arricchimento di una parte e il depauperamento dell'altra, ossia dell'unicità del fatto costitutivo dell'uno e dell'altro, e aver escluso l'esperibilità dell'azione in esame, stante la sua sussidiarietà (art. 2042 c.c.), ogni qual volta l'arricchito sia persona diversa da quella con la quale il depauperato abbia un rapporto diretto in forza di legge o di contratto;
ha osservato che, nel caso specifico, l'eventuale consenso LLesecuzione delle opere nell'immobile locato dato LLAB dalle OS ovvero dalla RC, a norma dell'art. 1592 C.c., non varrebbe ad attribuire LLincremento patrimoniale derivato da tali opere una causa giustificatrice diversa dal rapporto di locazione in corso col conduttore, effettivo committente delle opere, e avrebbe la sola conseguenza di far sorgere in capo LLAB (e non già in favore del terzo esecutore delle opere) il diritto LLindennità prevista dalla citata disposizione. Ciò renderebbe ulteriormente inammissibile l'azione in forza dell'art. 2041 C.c. intrapresa dal predetto terzo contro il locatore, in quanto, in tale ipotesi, l'acquisto in capo a quest'ultimo dei miglioramenti apportati alla cosa locata non potrebbe certo ritenersi "senza giusta causa", non essendo indebita, per definizione, l'attribuzione patrimoniale che avvenga in base a una specifica previsione normativa.
Ha poi conclusivamente rilevato, in punto di fatto, che "comunque e per quanto possa interessare", nessuna prova è stata data dell'effettiva prestazione del consenso, da parte delle sorelle OS (ovvero della RC, LLAB, per l'esecuzione, nell'immobile, delle opere da lui commesse al Di IM;
consenso che, per giurisprudenza costante, non può consistere in una semplice tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le innovazioni, che si esprima, in fatti concludenti e in un comportamento incompatibile con un contrario proposito, sicché già la mera conoscenza e la mancata opposizione del locatore non valgono a legittimare la richiesta di indennizzo del conduttore.
La decisione è giuridicamente esatta e va confermata, seppur con le precisazioni che seguono.
Vertendosi nella materia della locazione, il Collegio non puo che richiamare la propria specifica giurisprudenza, secondo cui, poiché la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento, non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dLLaltra parte, ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito, sussiste detta causa giustificatrice anche se essa derivi da un rapporto intercorrente non fra il depauperato e l'arricchito, bensì tra questi e un terzo;
e conseguentemente colui il quale abbia eseguito, su incarico del conduttore di un immobile, opere di miglioramento dell'immobile locato, non può, ove il conduttore non l'abbia soddisfatto del suo credito per il prezzo, rivalersi con l'azione di indebito arricchimento verso il locatore al quale, in virtù di apposita clausola contrattuale ovvero in forza dell'art. 1592 C.c., i miglioramenti siano stati acquisiti senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione, trovando il vantaggio del locatore causa giustificatrice nel rapporto di locazione intercorso con il committente delle opere suddette (Cass. 17 febbraio 1984 n. 1189; conf. Casa. 22 maggio 1982 n. 3137, che a sua volta ha recepito il remoto precedente in termini di Cass. 16 aprile 1952 n. 1002). Questa regola specifica della locazione costituisce applicazione del principio generale per cui l'azione di ingiustificato arricchimento postula, per la sua proponibilità, che manchi una giusta causa, la quale invece sussiste quando lo spostamento patrimoniale deriva comunque da un contratto, almeno sino a quando questo non sia annullato, rescisso o risolto (Cass. 14 maggio 1997 n. 4235; 8 ottobre 1990 n. 9859). Ben s'intende poi che, se il locatore fosse obbligato, per aver prestato il consenso LLesecuzione dei miglioramenti, a pagare al conduttore l'indennità di cui LLart. 1592 C.c., a maggior ragione non potrebbe esperirsi dLLesecutore contro il locatore l'azione in esame, non sussistendo in capo a quest'ultimo, in tale ipotesi, nessun arricchimento giuridicamente rilevante e difettando quindi il presupposto primo del rimedio previsto dLLart. 2041 C.c.. È bene aggiungere che, nell'ipotesi di sublocazione, anche se materialmente eseguiti o fatti eseguire dal subconduttore, i miglioramenti sono acquisiti dal proprietario locatore sempre per effetto e in forza del contratto di locazione, che è la fonte del contratto derivato di sublocazione;
nel senso che l'incremento patrimoniale trova pur sempre la sua causa giustificatrice, seppure in via indiretta e derivata, nell'originario contratto di locazione. Naturalmente, se il subconduttore esegue i miglioramenti col consenso del sublocatore, sarà quest'ultimo tenuto a indennizzarlo ai sensi dell'art. 1592 C.c., avendo, a questo effetto, veste di locatore;
e a sua volta, se il sublocatore avrà ottenuto il consenso del locatore, potrà ripetere da lui l'indennità pagata al subconduttore, altrimenti l'indennità resterà a suo carico e l'incremento patrimoniale, in virtù del rapporto contrattuale, a definitivo vantaggio del locatore.
Nel caso di specie, avendo la Corte accertato incensurabilmente che ne' le locatrici OS ne', per quanto possa interessare, la sublocatrice RC, hanno mai prestato il consenso LLAB per l'esecuzione delle opere da lui commesse al Di IM, l'arricchimento conseguito, in quanto non tenute LLindennizzo, dalle proprietarie locatrici non è senza giusta causa, trovando titolo nel rapporto di locazione e, in conformità della citata giurisprudenza, l'esecutore non è abilitato LLesercizio dell'azione di cui LLart. 2041 C.c., come correttamente hanno stabilito i giudici di merito;
ne', per quanto dianzi chiarito, la soluzione cambierebbe se le une o l'altra avessero prestato il consenso, trovandosi così obbligate a corrispondere a chi di dovere, ai sensi dell'art. 1592 C.c., un indennizzo che farebbe venir meno ogni arricchimento.
Non ignora il Collegio che, in forza del requisito della sussidiarietà, l'esperibilità dell'azione di arricchimento ingiustificato contro il proprietario è stata ammessa dalla giurisprudenza anche nei casi di arricchimento cosiddetto indiretto, dei quali è tipico quello del soggetto che abbia eseguito riparazioni sulla cosa ordinate da un terzo non proprietario, rivelatosi poi insolvente (Cass. 18 agosto 1993 n. 8751, citata dai ricorrenti, la quale richiama, tra altre, Cass. 21 febbraio 1955 n. 507 e 14 gennaio 1943 n. 62, cui, "adde" Cass. 26 marzo 1953 n. 782;
conf. Cass. 29 aprile 1998 n. 4364 e 17 ottobre 1973 n. 2621). Tale soluzione esige tuttavia che tra il committente delle opere e il proprietario della cosa non intercorra nessun rapporto contrattuale e che pertanto l'arricchimento conseguito dal secondo sia "senza una giusta causa" ovvero ingiustificato, sì da dare adito LLazione di cui si discute (è questo, per l'appunto, il caso deciso da Cass., n. 8751/1993, quello di lavori eseguiti da un appaltatore nella proprietà di terzi per incarico ricevuto da un committente poi diventato insolvente, senza che tra il committente e i proprietari degli immobili esistesse, almeno per quanto risulta dalla sentenza, un rapporto di locazione o altro rapporto contrattuale che potesse giustificare l'incremento patrimoniale); e non appare perciò invocabile nel diverso caso in esame. Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alle resistenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in lire 277.390 (euro 143,26), oltre a lire 3.500.000 (euro 1807,60) per onorario.
Così deciso a Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002