Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/2002, n. 15072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15072 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 MATERIA DISCIPLINARE REPUBBLICA ITALIANA R.G.n°27458/2001 15072/ 02 35261 LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Ud. 05.04.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO -Presidente 66 Alfio FINOCCHIARO -Presidente di sezione - 66 Giovanni PAOLINI - Consigliere - 66 Vincenzo PROTO A 66 AN AP >> 66 IC IE >> 66 MA SA RE >> 66 TE IA LI >> 66 Giuseppe SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OC TE, domiciliato presso la cancelleria della corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Tullio Padovani per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente cons. Giuseppe SA 81 02
contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE D. CASSAZIONE intimato avverso la sentenza della sezione disciplinare del 11 novembre 2000 - 12 luglio 2001. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe SA alla pubblica udienza del 5 aprile 2002; sentito l'avv. Padovani;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 novembre 2000/12 luglio 2001 la sezione disciplinare del Csm ha inflitto al dott. TE CC la sanzione dell'ammonimento perché, venuto a conoscenza nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, applicato alla DDA, dell'esistenza di un libretto bancario nominativo intestato a RO AL - convivente di ES NO, collaboratore di giustizia e imputato insieme ad altri centodiciotto in un processo penale per vari reati (associazione di stampo mafioso e altro) - recante un saldo di circa settecento milioni, con provvedimento dell'11 dicembre 1995 (data in cui il predetto processo era pendente davanti alla corte d'assise di Cosenza), firmato i anche dal dirigente della procura dott. IAno Lombardi, non informato dell'effettiva situazione di fatto sottesa alla vicenda, ne ha ordinato la ་ ར ཀ ད ་ cons. Giuseppe Satme ལ 2 ག འ ་ ་ པ ་ ད ཉི ཨ ་ restituzione al NO, a seguito di riunione avvenuta il 2 dicembre dello stesso anno con il predetto imputato e il suo difensore e su richiesta formulata da quest'ultimo in data 5 dicembre 1995. La sezione disciplinare, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto che il provvedimento di restituzione era abnorme e, comunque, che era stato adottato : con violazione dei doveri d'ufficio. Infatti, ha messo in evidenza che: a) le ingenti somme di cui si tratta sono state rinvenute, su indicazione del NO, in contanti e nascoste dietro un frigorifero;
il NO era rinviato a giudizio in quanto capo di un'associazione di tipo mafioso dedita a una serie di reati finalizzati ad acquisire somme di denaro, naturalmente liquide, attraverso estorsioni, traffico e spaccio di stupefacenti;
di fronte a tali circostanze di fatto, che rendevano evidente come le somme di denaro costituissero provento dei reati contestati, l'unico provvedimento giuridicamente corretto sarebbe stato il sequestro;
b) anche a voler tenere conto che il provvedimento di restituzione, al di là della motivazione formale (che facevano riferimento all'istanza presentata dal difensore e all'assenza di ragioni cautelari) fosse in realtà diretto a “sanare” la questione e ad assicurare la continuità della collaborazione del NO, comunque, doveva essere preceduto quanto meno da accertamenti sulla legittima provenienza delle somme, anche perché l'eventuale mancanza di pericolosità sociale dell'imputato, valutata nel contesto della collaborazione in atto, non aveva alcun rapporto con le emergenze probatorie necessarie per escludere che le somme di cui si tratta fossero provento dei reati cons. Giuseppe SA 3 contestati al NO;
c) ancora maggiore cautela doveva essere adottata perché essendo il NO rinviato a giudizio doveva tenersi conto che la competenza per la restituzione era del giudice del dibattimento e che il provvedimento incideva sul rapporto tra accusa e imputato - teste, connotato da mancanza di trasparenza e totale acquiescenza alle richieste del NO, che non poteva che avere influenza su quanto questi avrebbe dichiarato nei processi in corso e quindi avrebbe influito sull'andamento del dibattimento in corso e di quelli dei gradi successivi;
d) i comportamenti non trasparenti giustificavano le critiche che pubblicamente erano state rivolte alla condotta della procura;
e) la restituzione era stata disposta a favore di persona diversa da quella che aveva effettuato il deposito bancario ed era intestataria del libretto di deposito. Le finalità di giustizia alle quali i provvedimenti di cui si tratta erano ispirati, il fatto che, inizialmente, lo stesso dott. CC aveva ritenuto che l'unico provvedimento possibile doveva essere il sequestro, la sottoscrizione del provvedimento da parte del dirigente della procura, il ruolo significativo svolto dal sostituto procuratore della DNA, dott. Ledonnne, il fatto che il dott. CC fosse il magistrato più giovane coinvolto nella vicenda e fosse anche gravato delle indagini e della gestione di due gravosissimi procedimenti, hanno indotto la sezione disciplinare a irrogare la più lieve delle sanzioni. Avverso la sentenza il CC ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico complesso motivo. cons. Giuseppe SA Motivi della decisione 1. Deducendo l'erronea e contraddittoria valutazione delle prove, illogicità della motivazione ed erronea "valutazione" delle norme processuali, il ricorrente censura tre momenti dell'iter argomentativo della sentenza impugnata e cioè l'affermazione che: a) le somme di denaro di cui si tratta non potevano essere restituite perché non avevano formato oggetto di un previo provvedimento di acquisizione;
b) la competenza alla restituzione era del giudice del dibattimento;
c) la restituzione è stata disposta sulla base di circostanze di fatto non vere. Sul primo punto il ricorrente osserva che, pur in assenza di un verbale di sequestro, le somme erano state materialmente apprese dalla polizia giudiziaria (ex art. 321, comma 3 bis c.p.p.) e vincolate per ragioni di giustizia. Il provvedimento di p.g., inizialmente legittimo è divenuto inefficace a causa della mancata redazione del verbale e quindi della tempestiva trasmissione al p.m. per la convalida e a quel punto il provvedimento di restituzione era doveroso o, al massimo, inutile (essendo il vincolo già divenuto inefficace), ma non certo abnorme. D'altra parte sarebbe contraddittorio affermare che l'unico provvedimento da adottare sarebbe stato il sequestro e dall'altro rimproverare al dott. CC la violazione delle regole di competenza, perché la restituzione avrebbe dovuto essere disposta dal giudice del dibattimento. In realtà il sequestro non poteva essere richiesto perché a causa del lungo tempo trascorso dalla ritenzione delle somme da parte della p.g. la ritenzione stessa era divenuta illegittima e quindi non poteva essere convalidata. cons. Giuseppe 5 Per tale ragione non sarebbe fondata anche il rimprovero di violazione delle norme sulla competenza. Poiché il giudice del dibattimento può provvedere solo su richiesta del p.m. o dell'imputato, e tale richiesta non poteva essere fatta, non sussisteva neppure la violazione contestata. Tale richiesta sarebbe stata irrituale anche perché difettavano i presupposti del sequestro preventivo o del sequestro probatorio. Non era affatto evidente che le somme provenivano da reato, essendo molto generico il collegamento con le imputazioni per le quali si procedeva al dibattimento, e d'altra parte il NO aveva iniziato la sua collaborazione e aveva spontaneamente segnalato l'esistenza del denaro. Quanto al sequestro probatorio, doveva tenersi presente che, non ostante il tempo trascorso, nessuno aveva mosso contestazioni all'affermazione del NO circa la liceità della provenienza delle somme. Del tutto carente sarebbe, infine, la motivazione sulla ritenuta falsità della circostanza relativa alla spontaneità della consegna delle somme da parte del NO.
2. Il ricorso non è fondato. Deve essere innanzi tutto rilevato che la prima e la terza censura sono dirette nei confronti del capo d'incolpazione che presenta la particolarità consistente in ciò che, dopo avere enunciato i fatti addebitati, enuncia le ragioni per le quali tali fatti integrerebbero gli estremi dell'illecito disciplinare. La sentenza, tuttavia, senza immutare i fatti, ha indicato ragioni diverse. Così, mentre nel capo d'incolpazione si afferma che la restituzione delle somme era illegittima per cons. Giuseppe SA 6 l'assenza di un legittimo precedente provvedimento di acquisizione e custodia presso la polizia giudiziaria, nella sentenza impugnata l'illegittimità della restituzione viene fatta discendere dal rilievo che, essendo evidente che le somme di denaro costituivano provento dei reati contestati al NO, avrebbe dovuto disporsene il sequestro o, quanto meno, la restituzione avrebbe dovuto seguire all'accertamento della legittima provenienza. Inoltre, nel capo d'incolpazione si addebita al dott. CC di avere restituito le somme sulla base della circostanza di fatto non veritiera (e della cui non veridicità il dott. CC sarebbe stato consapevole) dell'avvenuta consegna spontanea del libretto di deposito, mentre nella sentenza di questo rilievo non v'è traccia, avendo la sezione disciplinat valorizzato altre due circostanze (omessi accertamenti sulla documentazione prodotta in fotocopia dal difensore del NO, a corredo dell'istanza di restituzione, e comunque sulla legittima provienza del denaro), peraltro già indicate nella “motivazione” dell'incolpazione. Ne deriva che l'esame dei motivi di ricorso deve essere condotto nei limiti in cui gli stessi possano essere “letti” anche come censure nei confronti della sentenza impugnata, trascurando i profili e gli argomenti centrati esclusivamente sulla "motivazione" dell'incolpazione.
3. Venendo, quindi, alla prima censura, relativa all'omessa valutazione della necessità di procedere al sequestro delle somme, deve osservarsi che la sezione disciplinare ha indicato la ragione della necessità del sequestro delle somme nella duplice circostanza che erano state rinvenute dietro un frigorifero e in A cons. Giuseppe SA 7 contanti e che il NO era stato rinviato a giudizio, proprio su richiesta del dott. CC, per una serie di gravissimi reati tra cui molteplici associazioni di tipo mafioso, delle quali era a capo, dirette al controllo delle attività economiche ed illecite di Cosenza, e finalizzate alla commissione di una serie indeterminata di delitti di furto, rapina aggravata, estorsione e traffico di stupefacenti, attraverso una capillare rete di distribuzione, reati cioé finalizzati ad acquisire somme di denaro, naturalmente liquide. Tale argomentazione non è affatto generica e insufficiente, ma al contrario indica precisi elementi di convincimento dell'esistenza del rapporto pertinenziale tra le somme di cui si tratta e i reati contestati al NO. La sentenza impugnata ha altresì correttamente evidenziato che la collaborazione del NO non faceva venir meno i presupposti del sequestro. Infatti, in primo luogo, deve osservarsi che, come è costante orientamento di questa Corte (v. tra le più recenti, Cass., 10 ottobre 2000, Gialli;
12 giugno 2001, D'Amora; 15 febbraio 2000, Scritturale) le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta la prosecuzione o l'aggravamento delle conseguenze del reato già commesso, dakara In secondo luogo, ai fini della sussistenza del requisito della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti il sequestro preventivo avrebbe dovuto essere disposto, può rilevarsi che, come è stato affermato con specifico А cons. Giuseppe SA riferimento alla materia dell'applicazione delle misure di prevenzione (Cass., 6 aprile 1999, Cirillo;
12 gennaio 1999, Galasso;
3 giugno 1997, Magliulo;
20 febbraio 1995, Pepe), ma con argomentazione estensibile anche alla valutazione da compiere ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ai fini del giudizio sulla pericolosità e, in particolare, sull'attualità di tale pericolosità, non ha alcun rilievo, di per sé per la sua esclusione, (per l'esistenza di una presunzione, superabile tuttavia sulla base di accertamenti di segno diverso: Cass. 22 settembre 2000, Archetti;
10 ottobre 1997, Gennano) la «collaborazione»> del soggetto interessato e l'ammissione allo speciale programma di protezione;
la «collaborazione», infatti, non implica automatica recisione con il precedente sistema di vita, dal momento che la concessione del programma di protezione non esige alcuna indagine sui moventi e sulle intenzioni del richiedente;
pertanto, la semplice allegazione della qualità di «collaborante di giustizia» è indifferente se non sia accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere sulla sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue esperienze e ai suoi progetti di vita. E' esatto, inoltre, come osservato dal ricorrente, che in mancanza di un legittimo sequestro da parte della polizia giudiziaria, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 321 c.p.p. il p.m. non avrebbe potuto chiederne la convalida, ma ciò che la sentenza impugnata imputa al dott. CC, è non di non aver chiesto la convalida, ma di non avere presentato autonoma richiesta di sequestro al giudice competente, in cons. Giuseppe SA presenza dei presupposti previsti dalla legge, come peraltro lo stesso incolpato aveva manifestato di voler fare. Non sussiste, infine, contraddizione tra l'addebito di mancata richiesta di sequestro e quello di aver ordinato la restituzione in violazione delle regole di competenza che attribuivano il provvedimento al giudice del dibattimento, in quanto la seconda affermazione si pone, evidentemente, su una linea subordinata rispetto alla prima.
4. Non merita critica, poi, nel merito l'affermazione della sentenza secondo la quale la competenza alla restituzione delle somme spettava al giudice del dibattimento. In proposito non vale affermare che il giudice del dibattimento non avrebbe potuto provvedere senza richiesta, perché nella specie era stata presentata istanza di restituzione da parte del difensore, istanza che il p.m., al quale era stata rivolta, avrebbe dovuto trasmettere al giudice del merito. Infine è inammissibile la terza censura, rivolta all'addebito di avere restituito le somme sulla base di circostanze di fatto che il dott. CC sapeva non vere, perché, come già osservato, si tratta di addebito formulato nel capo d'incolpazione, ma non nella sentenza impugnata. Il ricorso in conclusione deve essere respinto. Nulla sulle spese non avendo le amministrazioni interessate svolto attività difensive.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. cons. Giuseppe Sarme 10 Così deciso in Roma il 5 unite civili.fL'este no : cons. Giuseppe SA aprile 2002, nella camera di consiglio delle sezioni Il presidente & CANCELLIERE G TI Supositata in Vancelle 2.5 OTT, 2002 - E R E 6 2 A 8 N . 9 N IL CANCELLIERC 37 1 O I N I / L - Z Giovan iamb 4 / P A I B 6 2 R . C T . L S L S R I . I A P D . G . D E B R L A E A T I D A 1 R I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E 11