Sentenza 7 giugno 2011
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell'autorità giudiziaria di informare il difensore dell'avventa nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Nomina in carcere non comunicata, sentenza nulla? (Cass. 38137/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2011, n. 23114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23114 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/06/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 989
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 23091/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA IA, N. IL 07/11/1976;
avverso la sentenza n. 303/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 14/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto dichiarava inammissibile, per mancanza dei motivi, l'appello proposto da PA AN avverso la sentenza in data 08-10-2007 con la quale il Tribunale di Taranto, lo aveva dichiarato colpevole dei reati, uniti ex cpv. art. 81 c.p., di resistenza ai Carabinieri, lesioni aggravate in danno dell'Appuntato AR SA e danneggiamento dell'autovettura militare, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione.
Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del difensore, lamentando che la Corte di merito non ha considerato che, avendo egli dal carcere provveduto alla nomina di un difensore, riservandogli i motivi del proposto appello, la mancata comunicazione, da parte degli organi preposti, della nomina al difensore designato, ha impedito allo stesso l'esercizio del mandato difensivo, per il quale spettava e spetta una rimessione in termini.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel caso, infatti, in cui (come nella specie) l'imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell'autorità giudiziaria di informare il difensore dell'avventa nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato (Cass. Sez. 5, Sentenza n 2121 del 02/06/1993, dep. 04/08/1993, imp. Palmisano, Rv. 194834). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione del motivo dell'inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011