Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI07 7 58/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO opposizione ex art. SEZIONE TERZA CIV_ 630 cpc. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20321/01 CARBONE Dott. Vincenzo Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Consigliere Cron. M Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Rep. 2029 Dott. Fabio MAZZA Ud. 06/02/03 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT AC RE COSTRUZIONI MECCANICHE, in persona del titolare Sig. ET AC, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato NURI VENTURELLI, difesa dall'avvocato CORRADO DE SIMONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE MARCHI GIANFRANCO;
intimato avverso la sentenza n. 1033/01 del Tribunale di LATINA, 2003 Sezione II Civile, emessa il 03/05/01 e depositata il 378 28/05/01 (R.G. 3986/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO De HI CO, in forza di decreto ingiunti- Vo del pretore di AT, procedeva ad esecuzione for- zata nei confronti della ditta AC ET Costruzio- ni Meccaniche, con pignoramento mobiliare eseguito in data 16.4.1996. Con atto 28.11.1996 la ditta AC proponeva opposizione, con la quale, deducendo l'inefficacia del pignoramento per decorso del termine di cui all'art. 497 cpc., chiedeva sospendersi l'esecuzione e rimettersi gli atti al tribunale com- ' con ordinanza petente ratione valoris. Il Pretore 5.12.1996 , rigettava l'istanza di sospensione e rimet- teva le parti avanti al Tribunale di AT . La ditta AC proponeva reclamo ex art. 630 cpc. Osservava che con il rigetto della istanza di sospensione , il Pre- tore aveva implicitamente deciso sulla estinzione del ' di cui chiedeva nuovamente la sospensione. processo Quindi il Pretore con sentenza 25.9.1997, dichiarava ' l'inammissibilità del reclamo. La ditta AC proponeva appello sostenendo che la competenza a decidere in or- 2 dine al reclamo spettava al giudice dell'esecuzione e che con l'impugnata sentenza non si era tenuto con- ' to della implicita pronuncia di rigetto della istanza di estinzione. Il Tribunale di AT ' con sentenza 28.5.2001, rigettava l'impugnazione e poneva le spese di lite a carico dell'appellante., che ha proposto ri- corso per cassazione con due motivi e con istanza di correzione di errore materiale. De HI non ha svolto difese. Motivi della decisione Con l'istanza di correzione di errore materiale il ricorrente osserva che nella sentenza impugnata De Mar- chi CO è stato indicato come De marchi Giancar- 10 e chiede pertanto la rettifica del prenome. L'istanza è inammissibile. Infatti, nell'ipotesi di er- rori materiali o di calcolo contenuti in un provvedi- mento giurisdizionale, non è ammissibile il ricorso per cassazione, rientrando il compito di effettuare la cor- rezione nella competenza del giudice che ha emesso il provvedimento o in quella del giudice adito in grado di appello (vedi Cass. 23.6.2000 n. 8526; Cass. 21.12.1984 n. 6658). Con il primo mezzo di gravame il ricorrente ripete la censura già prospettata al giudice di appello, sostenendo che l'ordinanza pretoriale 5.12.1996 era re- 1 in quanto il Pretore con clamabile ex art. 630 cpc ' 3 il rigetto della istanza di sospensione , aveva impli- citamente pronunciato sulla eccezione di estinzione del processo esecutivo. La censura non merita accoglimento. A norma dell'art. 630 3° comma cpc. ✓ previsto il re- ' T con l'osservanza delle forme di cui all'art. clamo , avverso l'ordinanza con la quale il giudice 178cpc, dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo о rigetti la relativa eccezione ma nella fattispecie ' ' il giudice non ha provveduto in tal senso né è dato ' ricavare dal contenuto della ordinanza con la quale ' stata rigettata l'istanza di sospensione, anche una im- plicita pronuncia sul tema della estinzione diversi ' essendo i presupposti cui si riconnettono il provvedi- mento in tema di sospensione e quello in tema di estin- zione Ne deriva che il reclamo era nel caso in og- getto inammissibile come rettamente ritenuto dal giudice a quo. Con la seconda censura il ricorrente la- menta la violazione dell'art. 112cpc e delle norme con- cernenti il regolamento delle spese di lite Osserva che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul- la domanda risarcitoria avanzata ex art. 96/cpc., ed ha96cpc., erroneamente posto le spese di lite a carico dell'appellante nonostante il rigetto della eccezione ' di tardività dell'appello formulata dal De HI. An- che tale doglianza non merita accoglimento. Per quanto 4 attiene alla domanda risarcitoria ex art. 96 cpc. ri- sulta evidente che essa essendo rigettato l'appello , non potesse trovare accoglimento e che risulti quindi implicitamente rigettata. Il regolamento delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge pertanto al sindacato di legittimità, purché non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmen- te vittoriosa Il ricorso deve essere quindi rigetta- to. Nulla per le spese, non essendosi l'intimato costi- tuito.
P. Q. M.
La Corte Rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma, addì 6.2.2003. Il Presidente Il Cons. est. Willak Depositata in Cancelleria ogg1, 9 MAG, ZUU3 IL CANCELLIERE C1) Dott.ssa Mana Aiello 5