Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8854
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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L'art. 36 della legge n. 392/1978 riconosce al conduttore la facoltà di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione purché venga anche ceduta o locata l'azienda, senza che sia necessario che la sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione da un lato o la cessione o l'affitto dell'azienda dall'altro, siano stati stipulati contemporaneamente, essendo sufficiente che i tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale o temporale. Ne consegue che legittimato passivo rispetto a tutte le azioni concernenti l'esistenza o la durata del rapporto locativo deve considerarsi il cessionario della locazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8854
    Data del deposito : 28 giugno 2001

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