Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 2
L'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono tuttavia censurabili in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C., in un giudizio instaurato da un ex autoferrotranviere, dipendente dell'AMAT, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento, e ciò in ragione del mancato rispetto dell'iter procedimentale contrattualmente stabilito per pervenire a detto esonero, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito la quale - sulla premessa dell'intervenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947 che prevedeva, prima del procedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento del lavoratore, lo svolgimento di una fase propedeutica, contemplante, fra l'altro, il coinvolgimento delle commissioni interne - aveva affermato, nel respingere la domanda, che il trasferimento, disposto dal C.C.N.L. del luglio 1976, delle prerogative, già affidate alle commissioni interne, alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza, alle rappresentanze sindacali, doveva ritenersi limitato ai soli diritti sindacali; senza con ciò indagare sul significato dell'espressione "diritti sindacali" contenuto nel C.C.N.L. e sull'ampiezza dei compiti affidati ai rappresentanti dei lavoratori, e quindi omettendo di verificare se, nonostante l'intervenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947, fosse o meno rimasta in vita la clausola di tale accordo che prevedeva la partecipazione di tali rappresentanti sindacali in una fase preliminare, volta ad invitare il lavoratore a migliorare il proprio rendimento prima del definitivo esonero).
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale.
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Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4564 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCODITTI Enrico – Presidente – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26194/2020 R.G. proposto da: S.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Donato Rizzello, con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale, n. 7, int. 5, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gennaccari; – ricorrenti – contro C.A., …
Leggi di più… - 3. Notifiche degli atti tributari sostanziali per postaAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 13 gennaio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 5896/00 proposto da
IA IP, elett.te dom.to in Roma, Via Gramsci n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Perone, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Saetta per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AZIENDA SPECIALE AMAT, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Pasubio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Virga, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sansone per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
e sul secondo ricorso n. 7362/00 promosso da
AZIENDA SPECIALE AMAT, in persona del legale rappresentante, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa. - ricorrente incidentale -
contro
IA IP.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2690 del 4.10.1999 (R.G. n. 1727/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.2.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 3 marzo 1997 IP IA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Palermo l'AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, della quale era dipendente e, deducendo vizi procedimentali e l'illegittimità dell'atto, chiedeva che fosse annullato il provvedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento disposto nei suoi confronti il 30 novembre 1996 ai sensi dell'art. 27 lett. d) r.d. 18 gennaio 1931 n. 148 all. A. Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 29 gennaio 1998 il Pretore rigettava il ricorso. Questa pronuncia, impugnata da entrambe le parti, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 4 ottobre 1999. Il Tribunale, in primo luogo, rilevava che non sussisteva la violazione delle garanzie procedimentali denunciata dal IA, non potendo farsi applicazione dell'art. 3, lett. b, punto 1 dell'accordo nazionale del 26 novembre 1947, dato che l'accordo era stato dichiarato decaduto dall'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976.
Il giudice di appello, in secondo luogo, dopo avere osservato che l'art. 27, lett. d, r.d. 18 gennaio 1931 n. 148 all. A faceva esclusivo riferimento, riguardo allo scarso rendimento legittimante l'esonero del lavoratore dal servizio, ad una ipotesi diversa da quella concernente la malattia e dopo avere rilevato che, essendo stato l'esonero basato su due distinte ragioni - costituite, l'una, "da un imponente numero di assenze per morbilità" e, l'altra, da "una notevole sequela di infrazioni disciplinari" - il primo giudice non era incorso nel vizio di ultrapetizione dedotto dal IA, dato che sia la prima che la seconda ragione erano da sole idonee a legittimare l'esonero (mentre funzione integratrice era stata conferita alla gestione di due autorimesse da parte del lavoratore senza specifica autorizzazione), disattendeva tutte le contestazioni dedotte dall'appellante con gli altri motivi dell'impugnazione (su altri aspetti della controversia) ed affermava che era stata provata la legittimità del provvedimento di esonero dal servizio, atteso l'elevato numero delle infrazioni disciplinari poste in essere dal lavoratore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IA, che ha dedotto tre complessi motivi.
Ha resistito con controricorso l'Azienda speciale AMAT, che ha proposto ricorso incidentale articolato in un unico motivo. Motivi della decisione
Trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza, va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi (art. 335 c.p.c.). Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità del controricorso e, quindi, del ricorso incidentale che nello stesso è contenuto e con il quale l'AMAT deduce che il Tribunale di Palermo avrebbe dovuto ritenere che nell'ipotesi di scarso rendimento determinato da colpa del lavoratore rientrino anche le ripetute assenze per malattia.
Va in proposito rilevato che, essendo stata la notificazione dell'atto eseguita a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 149 c.p.c., non è stato depositato dall'AMAT l'avviso di ricevimento,
che è il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegna, con la relativa data, del plico raccomandato nonché l'identità della persona a mani della quale la consegna stessa è stata eseguita, atteso che, per costante giurisprudenza, la notificazione si perfeziona, riguardo al notificante, non già con la spedizione dell'atto, ma con il rilascio del plico al destinatario da parte dell'agente postale (v., fra le tante sentenze, Cass. 4 luglio 1998 n. 6554 e Cass. 4 febbraio 1999 n. 965, secondo cui la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale, per conseguenza, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.). Ciò premesso, sotto il profilo logico va esaminata con priorità la prima delle due censure contenute nel secondo motivo del ricorso principale, con la quale il IA deduce vizi "di violazione di legge e di erronea e contraddittoria motivazione" e si duole del mancato accoglimento del motivo di appello con il quale aveva dedotto che la sentenza di primo grado era affetta dal vizio di ultrapetizione. Asserisce il ricorrente che, in base a quanto si deve desumere dalla lettera di contestazione che gli era stata inviata e dalle argomentazioni svolte dall'Azienda nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, nei suoi confronti l'esonero dal servizio era stato disposto a causa della eccessiva morbilità, mentre il riferimento al cumulo delle infrazioni disciplinari era stato fatto solo come elemento integrativo, con la conseguenza che il Tribunale, a meno di interferire sulla qualificazione datane dalla parte interessata, avrebbe dovuto rilevare che la causa legittimante l'esonero era costituita dall'eccessivo numero di assenze per malattia, mentre elemento integratore doveva considerarsi il cumulo delle infrazioni disciplinari.
Questa censura è priva di fondamento.
L'interpretazione delle domande proposte dalle parti e dei fatti di causa deve essere compiuta dal giudice di merito e tale interpretazione si sottrae al sindacato di legittimità se è sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. E tale deve essere considerata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui dal Tribunale è stato affermato - e in ciò si ravvisa l'inesistenza del vizio di extrapetizione della sentenza del primo giudice, perché a nulla rileva l'interpretazione contraria datane dalle parti - che il provvedimento di esonero del lavoratore era stato basato su due ragioni autonome, ognuna delle quali sufficiente a sorreggerlo (l'eccessiva morbilità e il cumulo delle infrazioni disciplinari), mentre solo elemento integratore era quello relativo alla gestione di due autorimesse, senza la necessaria autorizzazione, da parte del lavoratore.
Passando all'esame del primo motivo dell'impugnazione principale, il ricorrente denuncia la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, contenute negli artt. 1362 e segg. c.c., ed erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che nello svolgimento del procedimento che aveva dato luogo al suo esonero dal servizio non fosse stata violata alcuna garanzia procedimentale.
Sostiene al riguardo il ricorrente che il giudice di appello avrebbe errato nell'affermare che per effetto dell'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976 era ormai decaduto tutto l'accordo nazionale del 26 luglio 1947 - anche nella parte in cui tale accordo stabiliva che, qualora si volesse far luogo all'esonero di un lavoratore dal servizio, doveva essere data comunicazione alle commissioni interne per gli adempimenti del caso (art. 3, lett. b, punto 1) - non avendo considerato che con il medesimo art. 32 erano stati trasferiti i compiti e le prerogative delle soppresse commissioni interne alle rappresentanze sindacali aziendali. Affetta dai vizi denunciati, quindi, sarebbe la pronuncia emessa dal giudice di appello, dato che quest'ultimo, erroneamente ritenendo che in materia di scarso rendimento fosse rilevante solamente l'obbligo di ammonizione del direttore dell'Azienda datrice di lavoro e non anche il coinvolgimento della commissione interna, è pervenuto alla interpretazione di una norma contrattuale solamente in base alla sua collocazione e non mediante l'indagine sulla comune volontà delle parti che avevano stipulato l'accordo. Questo motivo è non solo ammissibile - dato che, contrariamente a quanto sostiene l'Azienda resistente, la doglianza, che riflette una deduzione difensiva prospettata fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, trova puntuale riscontro nell'atto di appello - ma anche fondato.
Riferisce nel ricorso per cassazione (v. pag. 4) il IA, senza alcuna smentita da parte dell'Azienda controricorrente, che l'accordo nazionale del 26 novembre 1947, nell'art. 3, lett. b), punto 1, stabiliva che, "in caso di scarso rendimento", il procedimento per l'esonero del dipendente avrebbe dovuto essere preceduto non solo da una ammonizione della Direzione dell'Azienda, ma anche da una segnalazione alla Commissione interna, "che inviterà il lavoratore a migliorare il proprio rendimento", sicché solo dopo questo necessario passaggio ("qualora l'intervento della Commissione interna non devesse sortire effetto e la Direzione decidesse di procedere al licenziamento") sarebbe stato possibile proseguire l'iter procedimentale per pervenire all'esonero.
Aggiunge il ricorrente (sempre senza smentita proveniente dalla controparte) che, se è vero che con l'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976 l'accordo nazionale del 1947 è stato dichiarato decaduto, tuttavia nel medesimo articolo è stata inserita una clausola con la quale è stato previsto che "i compiti e le prerogative demandati alle Commissioni interne di cui al citato accordo del 1947 sono trasferiti alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza di esse, alle rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo".
Il Tribunale di Palermo, nell'esaminare questo punto della controversia, dopo avere sottolineato l'avvenuta decadenza dell'accordo, ha testualmente affermato (v. pag. 4 della sentenza) che "il trasferimento alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza, alle rappresentanze sindacali aziendali delle prerogative già spettanti alle commissioni interne deve ritenersi limitato, come ben messo in evidenza dal primo giudice, ai soli diritti sindacali (v. collocazione dell'art. 32 nel capo 2 intestato proprio "diritti sindacali") e non comporta sicuramente anche il mantenimento di regole coinvolgenti soggetti diversi dalle organizzazioni sindacali aziendali, come appunto quella relativa al preventivo ammonimento da effettuarsi da parte del direttore dell'azienda".
Questi scarni rilievi dimostrano i vizi di motivazione in cui è incorso il giudice dell'appello, puntualmente denunciati dal ricorrente.
In primo luogo, l'interpretazione della clausola contrattuale è stata tratta, puramente e semplicemente, dalla intestazione del capo II del contratto collettivo del 1976, nel quale la stessa era stata collocata, mentre, ai sensi delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e segg. c.c., il Tribunale avrebbe dovuto indagare, innanzi tutto, sulla comune intenzione delle parti, come risultante dalle parole usate e poi, eventualmente, utilizzare gli ulteriori criteri interpretativi dettati dalla legge (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 11 agosto 1999 n. 8584). In secondo luogo, il giudice del merito, nell'affermare che l'intero accordo del 1947 era ormai decaduto, è venuto meno al dovere - che incombeva sullo stesso, essendo stato a ciò sollecitato dalla parte - di verificare se qualche clausola di tale accordo dovesse ancora considerarsi in vigore. In altre parole, il Tribunale di Palermo non si è nemmeno posto il quesito se il senso delle parole ("Diritti sindacali") inserite nella rubrica del suddetto Capo II del contratto del 1976 fosse o no corrispondente al contenuto della locuzione contenuta nell'art. 32 ("i compiti e le prerogative demandati alle Commissioni interne"); ed ha quindi omesso sia di stabilire, come era sua specifica incombenza, quali fossero tali compiti e prerogative - già attribuiti agli organismi ormai soppressi (le commissioni interne) e trasferiti alle strutture e alle rappresentanze sindacali aziendali - sia, soprattutto, di accertare se fra tali compiti vi fosse anche quello previsto dal suddetto art. 3, lett. b), punto 1 dell'accordo del 1947.
In terzo luogo, dall'ultima parte della (sopra riportata) motivazione della sentenza sembra doversi desumere che il Tribunale abbia appuntato la sua attenzione esclusivamente sul primo periodo dell'art. 3, lett. b), punto 1 dell'accordo nazionale del 1947, quello in cui si faceva riferimento all'ammonizione - da rivolgersi dalla direzione aziendale al lavoratore prima del suo esonero definitivo - senza curarsi di esaminare anche il periodo successivo, nel quale, come si è detto sopra, era prevista la segnalazione alla commissione interna. Il che spiega - ma ovviamente non giustifica, atteso l'evidente vizio di omessa motivazione - il passo precedente contenuto nella sentenza, nel quale è stato affermato che l'avvenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947 aveva fatto pure venir meno "il mantenimento di regole coinvolgenti soggetti diversi dalle organizzazioni sindacali aziendali".
Le argomentazioni svolte dimostrano l'esistenza dei vizi dedotti con il primo motivo del ricorso principale, che, per conseguenza, deve essere accolto. Il che esonera la Corte, una volta rigettata la prima censura formulata nel secondo motivo del ricorso principale e una volta dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, dall'esame di tutte le altre censure proposte nel medesimo ricorso principale, le quali debbono essere dichiarate assorbite perché riguardano punti della controversia dipendenti da quello accolto (e inerenti al rigetto della tesi difensiva secondo cui le pregresse infrazioni disciplinari non possono costituire, di per sè, causa efficiente del provvedimento espulsivo, all'omessa valutazione circa la scarsa entità delle infrazioni poste in essere, in un arco di tempo piuttosto lungo, dal lavoratore e alla mancata applicabilità degli artt. 50 del r.d. n. 148 del 1931 all. A, 7, ultimo comma, della legge n. 300 del 1970 e 27, lett. c, del medesimo r.d. all. A del 1931).
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 e successive integrazioni e modifiche, nella Corte di appello di Palermo. Quest'ultima dovrà compiere quell'accertamento che è stato omesso nella precedente fase di merito, previa retta interpretazione delle clausole contrattuali contenute nell'accordo nazionale del 1947 e nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 1976 che concernono la controversia, allo scopo di verificare se, nonostante l'intervenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947, sia o no rimasta in vita la clausola di tale accordo che, riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, stabiliva, prima del procedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento del lavoratore, lo svolgimento di una fase propedeutica, contemplante, fra l'altro, il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.
Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta la prima censura del secondo motivo e dichiara assorbitì le rimanenti censure di tale secondo motivo e il terzo motivo del medesimo ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001