Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4559
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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L'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono tuttavia censurabili in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C., in un giudizio instaurato da un ex autoferrotranviere, dipendente dell'AMAT, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento, e ciò in ragione del mancato rispetto dell'iter procedimentale contrattualmente stabilito per pervenire a detto esonero, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito la quale - sulla premessa dell'intervenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947 che prevedeva, prima del procedimento di esonero dal servizio per scarso rendimento del lavoratore, lo svolgimento di una fase propedeutica, contemplante, fra l'altro, il coinvolgimento delle commissioni interne - aveva affermato, nel respingere la domanda, che il trasferimento, disposto dal C.C.N.L. del luglio 1976, delle prerogative, già affidate alle commissioni interne, alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza, alle rappresentanze sindacali, doveva ritenersi limitato ai soli diritti sindacali; senza con ciò indagare sul significato dell'espressione "diritti sindacali" contenuto nel C.C.N.L. e sull'ampiezza dei compiti affidati ai rappresentanti dei lavoratori, e quindi omettendo di verificare se, nonostante l'intervenuta decadenza dell'accordo nazionale del 1947, fosse o meno rimasta in vita la clausola di tale accordo che prevedeva la partecipazione di tali rappresentanti sindacali in una fase preliminare, volta ad invitare il lavoratore a migliorare il proprio rendimento prima del definitivo esonero).

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4559
Data del deposito : 28 marzo 2001

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