Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10395 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B 1 0395 /03 )B E N E E C N 9 O A 1-11-14 I P Z I A R D T E IS 2 . IC G L E D R 9 IU 3 A D E G E 6 IN NOM ITALIANO T E 3 N T.N A S T E R A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A ( Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Primo Presidente f.f.- R.G.N. 30611/01 Cron. 23265 Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Rep. - Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SELVAGGI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2003 contro 303 FONTANA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, -1- VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2603/01 del Giudice di pace di FIRENZE, depositata il 25/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
| uditi gli avvocati Maria Athena LORIZIO, Massimo DE BONIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A.. -2- Svolgimento del processo ricorso depositato il 24 maggio 2001, Con notificato al Comune di Firenze, la sig.ra GR TA propose opposizione, ai sensi dell'art.23 1.n.689 del 1981, davanti al giudice di pace di Firenze avversO la cartella esattoriale emessa dalla Cassa di Risparmio di Firenze, quale concessionario del servizio di riscossione delle relativa alla sanzioneentrate di quel Comune determinata, ai sensi dell'art.15 della legge n.1497 del 1939, nell'importo di lire 1.444.699 (di cui lire 1.400.000 per indennità risarcitoria), nell'ambito di un procedimento di condono edilizio per opere abusive realizzate in area soggetta а paesaggistica. A sostegno della domanda tutela dedusse l'inapplicabilità dell'art.15 della legge 1497/1939 e del d.m.26 settembre 1997, rilevando che tale norma sarebbe stata applicabile soltanto in relazione ad abusi non condonabili, e la non debenza delle somme addebitate, e chiese che fosse annullata e comunque dichiarata di nessun effetto la cartella di pagamento. Il Comune, costituitosi nel giudizio, eccepi in via giurisdizione del pregiudiziale il difetto di l'incompetenza per giudice ordinario, nonché -3- SU Corte di Cassazione (r.n.30611 01) est. V.Proto materia del giudice adito, 1'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, e la carenza di legittimazione passiva del resistente;
nel merito, contestò la fondatezza del ricorso. Con sentenza depositata il 25 settembre 2001 il giudice di pace accolse l'opposizione, avendo ritenuto fondati i rilievi della ricorrente in ordine alla mancata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità e del termine relativi all'impugnazione esperibile. Avverso questa decisione il Comune di Firenze ha Ө proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi. Col primo motivo deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Col secondo motivo denuncia l'incompetenza per materia del giudice di pace. Col terzo motivo deduce la carenza di conlegittimazione passiva del Comune di Firenze, riferimento alle censure relative alla validità dell'atto. Col quarto motivo sostiene l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stato impugnato il provvedimento di determinazione della sanzione -4SU Corte di Cassazione (r.n.30611 01) est. V.Proto irrogata dal Comune. Col quinto motivo deduce che la sanzione applicata 1.n.1497 troverebbe la propria fonte nell'art.15 del 1939, sostituito dall'art.164 del d.lgs.n.490 del 1999, riproduttivo della disciplina anteriore, vigente al momento dell'irrogazione della sanzione, anche e che l'applicabilità della sanzione stessa, in presenza di pratiche di condono edilizio, comma 46, della 1. sarebbe confermata dall'art.2, n.662 del 1996 conv. nella 1. n. 30 del 1997. Col sesto motivo deduce che la mancata indicazione Д nella cartella esattoriale dell'autorità alla quale sarebbe stata possibile ricorrere e del termine per impugnare costituirebbe un'irregolarità non inficiante la legittimità del provvedimento. I motivi sono stati illustrati con memoria. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione.
1. L'inammissibilità del ricorso, eccepita dalla resistente all'udienza di discussione, per nullità del ricorrente, rilasciata su fogliodella procura separato dall'atto cui essa si riferiva e non contenente riferimento specifico al giudizio di cassazione, non sussiste. Questa Corte ha, infatti, chiarito che il SU Corte di Cassazione (r.n.30611 01) est. V.Proto -5- requisito, posto dall'art.83, terzo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art.1 1.27 maggio 1997, n.141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, col quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, si sostanzia in un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e di circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere rappresentanza ed alla riferibilità della di procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass.S.U.18 settembre 2002, n.13666)%; certezza che nella fattispecie non può essere posta in dubbio, atteso che, da un lato, la procura risulta rilasciata su foglio materialmente congiunto al ricorso per cassazione, e, dall'altro, essa contiene sia la dichiarazione con la quale il ricorrente ha conferito al difensore il mandato a difenderlo nel relativo giudizio, sia l'autentificazione della sua sottoscrizione ad opera del difensore stesso.
2.Col primo motivo si denunciano la violazione della legge n.2248 del 1865, allegato E) sul contenzioso amministrativo;
dei principi generali sul riparto della giurisdizione in relazione alla SU Corte di Cassazione (r.n.30611 01) est. V.Proto -6- situazione giuridica soggettiva tutelata e alla qualificazione del potere esercitato dalla pubblica amministrazione;
l'errata valutazione delle risultanze del potere amministrativo riguardo alla tutela delle bellezze naturali;
e la violazione dell'art.34 della legge n.80 del 1998. Il ricorrente, sotto un primo profilo, lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che in materia di sanzioni amministrative, irrogate ai sensi dell'art.15 1.1497 del 1939, nell'esercizio di un'attività discrezionale della pubblica potendo questa scegliere fra amministrazione, l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e l'indennità risarcitoria, la posizione del privato sarebbe di interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Sotto altro profilo, deduce che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n.80 del 1998, con cui è stata attribuita laal giudice amministrativo giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, la controversia sarebbe oggi devoluta alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo. La censura, nel suo secondo profilo, di carattere pregiudiziale ed assorbente, è fondata. A norma dell'art.34 del decreto legislativo 31 SU Corte di Cassazione (r.n.3061101) est. V.Proto -✗ marzo 1998, n.80 (in vigore, ai sensi dell'art.45, dal 1° luglio 1998), poi sostituito dall'art.7, comma 3, lett.b, della legge 21 luglio 2000, n.205, giurisdizione esclusiva delsono devolute alla giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass.S.U.14 luglio 2000, n.494), la disposizione si caratterizza per l'estrema ampiezza della formula adottata, sia nella delimitazione dell'ambito della materia, Sla nell'indicazione delle controversie che in tale ambito assumono rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione esclusiva. Essa stabilisce, infatti, che sono compresi nella materia urbanistica tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e che rientrano nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché attinenti alla materia urbanistica (come sopra definita), le controversie determinate da atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. In questa linea si è, poi, ritenuto (Cass.S.U.13 SU Corte di Cassazione (r.n. 30611 01) est. V.Proto ھے dicembre 2002, n.17913) che la norma comprende anche le ingiunzioni in materia edilizia;
a un orientamento, giàsostanziale conferma di amministrative perespresso in tema di sanzioni abusi edilizi, che (sia pure in un diverso contesto normativo), in base al disposto dell'art.16 della legge 28 giugno 1977, n.10, aveva attribuito in controversie alla tale materia le relative giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cass.30 dicembre 1999, n. 944 e Cass.20 ottobre 1995, n.10923).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo (nel suo secondo profilo) merita, dunque, accoglimento. Resta, pertanto, assorbito l'esame delle ulteriori censure. Conseguentemente, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara esclusiva del giudicela giurisdizione amministrativo. Dichiara assorbite le ulteriori SU Corte di Cassazione (r.n.3061101) est. V.Proto -g- censure. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. di Così deciso il 20 marzo 2003 nella camera consiglio delle Sezioni Unite civili. Il Il Presidente лепти IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ру Depositate in Cancelleria 2 LUG. 2003 LRERE C1 Giambattista SU Corte di Cassazione (r.n.30611 01) est. V.Proto -18-