Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14987 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB LICA149 87/03 IN NOME EL POR LO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 15561/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere - Cron. 30209 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud.30/01/03 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: RI ER EL, IA ZI, FE AR, IA PP, ON GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO', che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inINPS persona del legale rappresentante pro tempore, 2 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, . 2003 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, . . . . . . . . . 615 rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO -1- SPADAFORA, PP FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 682/00 del Tribunale di PALMI, depositata il 31/03/00 - R.G. N. 552/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PELLICANO' ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 marzo 1994, il Pretore di Reggio Calabria accoglieva parzialmente le domande proposte da UR CA AR, IA RI, FE AR, IA PE e ON GE, dichiarando il loro diritto alla rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dell'indennità ordinaria di disoccupazione percepita per l'anno 1987 e condannando l'INPS al pagamento delle somme dovute per tale titolo, con gli interessi dal 120° dalla domanda amministrativa, o, in mancanza, dalla domanda principale al soddisfo;
compensava, inoltre, due terzi delle spese del grado di giudizio, ponendone il residuo terzo a carico dell'INPS. Proposto appello principale da parte dell'INPS ed appello incidentale da parte degli assicurati, il Tribunale di Reggio Calabria disattendeva entrambi gli appelli, ritenendo che la decisione del Pretore fosse da confermare quanto al rigetto delle M : domande degli assicurati (lavoratori agricoli) intese a conseguire l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione per gli anni dal 1982 al 1986 ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988, per essere intervenuta la decadenza di cui all'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e per non essere stato comunque provato il presupposto della domanda costituita dalla effettiva percezione dell'indennità nell'importo di £.800 giornaliere. Proposto ricorso da parte degli assicurati, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10313 del 1997 cassava la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Palmi, rilevando che la decadenza anzidetta non operava per il semplice adeguamento della prestazione previdenziale, applicandosi in tal caso l'ordinaria prescrizione - decennale. La stessa Corte censurava la sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla carenza di prova circa l'effettiva percezione dell'indennità. Riassunta la causa, il Tribunale di Palmi con sentenza del 16-31 marzo 2000, in parziale riforma della decisione pretorile, riconosceva il diritto dei ricorrenti alla secondo gli indici ISTAT, dell'indennità rivalutazione, ordinaria di disoccupazione, per le giornate lavorative che risultavano indennizzate nei rispettivi estratti contributivi e distintamente elencate per ciascuno per gli anni 1982/1986; liquidava, sulle somme determinate, la rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al 31.12.1991, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa, o, in mancanza, dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
rigettava la domanda di condanna dell'INPS al pagamento della rivalutazione monetaria dal 1.1.1992 e degli interessi ex art. 1283 cod. civ.; compensava le spese del grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria e del giudizio svolto dinanzi alla Corte di Cassazione, confermando la statuizione resa sul punto dal Pretore di Reggio Calabria;
condannava l'INPS alle spese del : giudizio di rinvio. Avverso la decisione emessa in sede di rinvio ricorrono per cassazione i soggetti indicati in epigrafe con due motivi, mentre l'intimato INPS non ha svolto difese questa sede limitandosi a produrre procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione ed erronea applicazione dell'art. 16, 6°comma della legge n.412 del 1991, nonché carenza assoluta di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. In particolare, osservano che il Tribunale, negando il diritto alla rivalutazione monetaria sul credito previdenziale riconosciuto per il periodo successivo al 31 dicembre 1991, ha applicato in maniera errata la richiamata legge n. 412, che A all'art. 16, 6° comma, ha introdotto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per i crediti previdenziali, ma ciò soltanto per i crediti maturati dopo la entrata in vigore della stessa legge. 2 La censura è fondata. Questa Corte con indirizzo consolidato ha interpretato l'anzidetta norma nel senso che il divieto di cumulo interessi e rivalutazione non può trovare applicazione ai ratei maturati prima del 31 dicembre 1991, la cui mora si protragga oltre tale termine, in quanto dal rapporto previdenziale ed assistenziale deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo (Cass. 2 marzo 1998, n. 2280; Cass. 18 novembre 1997, n.11484; Cass. 26 giugno 1996, n. 5895). Da tale principio, cui va prestata adesione, discende che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il divieto di cumulo, trattandosi di crediti maturati prima del 31 dicembre 1991. Il ricorso va, pertanto, accolto sul punto, e sussistendo i presupposti ex art.384 c.p.c. per una pronuncia di merito, l'INPS va condannato a corrispondere ai М ricorrenti, relativamente ai crediti riconosciuti di loro spettanza, anche la rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa. Il secondo motivo del ricorso, relativo alla non corretta regolamentazione delle spese dell'intero processo, deve considerarsi assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha travolto l'anzidetta regolamentazione. Tenuto conto del fatto che l'esito finale della complessa vicenda processuale è stato favorevole agli attuali ricorrenti, questa Corte, con la decisione nel merito della stessa, deve anche procedere alla liquidazione di tutti i giudizi svoltisi davanti al Pretore di Reggio Calabria, al Tribunale della medesima città, alla Corte di Cassazione (primo giudizio), alla Corte di Cassazione (presente secondo giudizio), con la distrazione a favore dell'antistatario Avv. Antonino Pellicano. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo con la conferma peraltro sul 3 punto della liquidazione effettuata dal primo Giudice, in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale all'epoca perdurante. Va confermata la statuizione sulle spese relative al giudizio di rinvio operata dal Tribunale di Palmi, i cui importi espressi in lire vanno convertiti in euro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, condanna l'INPS a corrispondere ai ricorrenti, relativamente ai crediti riconosciuti di loro spettanza, anche la rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa;
condanna l'INPS alla rifusione delle spese, con distrazione a favore dell'Avv. Antonino Pellicanò, liquidate, relativamente al giudizio dinanzi al Pretore di Reggio Calabria, nella misura complessiva di 1/3, pari a € 650,00, di cui € 30,00 per spese, € 413,00 per diritti e € 207,00 per onorari, con compensazione dei restanti 2/3;-relativamente al giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria in complessivi € 1291,00, di cui € 620,00 per onorari e € 570,00 per diritti;
; relativamente al primo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in € 26,00, oltre € 1033,00 per onorari;
relativamente al presente giudizio, in € 10,00 Oltre € 1290,00 per onorari. Conferma la statuizione sulle spese del giudizio di rinvio operata dal Tribunale di Palmi. Roma, 30 gennaio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Miles Vilane Porn IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ¥1-0OTT: 2003, CANCELLIER