Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere pertanto al sequestro probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento loro conferiti dall'art. 28, commi primo e quinto, legge 11 novembre 1992, n. 157.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2010, n. 37491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37491 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/10/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1502
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 46178/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZU BE;
contro la sentenza 21 settembre 2009 del GIP del Tribunale di Paola. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. IN ZU ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con cui il GIP del Tribunale di Paola, all'esito della richiesta di decreto penale nei suoi confronti per usurpazione di pubbliche funzioni, ha dichiarato non luogo a procedere perché il reato è estinto per prescrizione.
2. Il ricorrente assume che nella specie doveva trovare applicazione l'art. 129 c.p.p., in quanto, avendo agito come guardia zoofila, rivestiva la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e poteva quindi procedere a sequestro probatorio e dare comunicazione di notizie di reato.
3. La tesi non ha peraltro fondamento alla luce di quanto deciso da questa Corte già con sentenza n. 1519 del 1996 Se,3, p.m. in proc. Musumeci, secondo cui le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (tale è il ricorrente) non possono in alcun caso assumere la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in applicazione del potere di vigilanza e accertamento che la L. 11 novembre 1992, n. 157, art.28, comma 1 e 5, loro conferisce.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010