Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 05602 2 0 IN NOME DEL POPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.16988/1999 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Cron. 16731 Dott. NN MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.
6.2.2002Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TE UL LL GI, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Trevi Cesare, 14 86 presso l'avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AZIENDA MULTISERVIZI FARMACEUTICI E SANITARI DI RIMINI AMFA s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. B. Vico n. 565 31, presso l'avv. Enrico Soccini, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Massimo Bianchi;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n.77 del 6.3.1999, reg. gen. n.158 del 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Massimo Bianchi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendo sull'appelloCon sentenza del 6.3.1999 il Tribunale di Rimini, proposto da LI NN nei confronti dell'Azienda Multiservizi Farmaceutici e Sanitari di Rimini, AMFA s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso l'impugnativa del licenziamento intimato al LI il 29.3.1995 e la domanda dell'indennità supplementare ex art.28 del CCNL dei dirigenti di imprese pubbliche locali. Premetteva in motivazione che il LI, nel periodo in cui l'azienda era municipalizzata, quale direttore preposto alla conduzione della medesima con delega a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, doveva essere qualificato dirigente apicale e non pseudo dirigente. Aggiungeva che la circostanza che negli ultimi due mesi fosse stato destinato a mansioni di dirigente amministrativo, non valeva a declassarne la qualifica fino alla equiparazione ad uno pseudo dirigente, in -2- quanto aveva conservato il potere di supremazia su tutti i dipendenti, compresi gli altri dirigenti. Osservava quindi che la legge, la giurisprudenza di legittimità e quella della Corte costituzionale escludevano, salvo che per la forma scritta, l'applicazione ai dirigenti delle norme sui licenziamenti individuali e tra esse quelle che impongono le garanzie procedimentali dell'art. 7 della legge n.300 del 1970 per il licenziamento disciplinare. La materia era regolata dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile e dal contratto collettivo, che nella specie all'art.33 prevede l'obbligo di comunicazione dei motivi contestualmente con il recesso. Rilevava che nella specie l'Azienda aveva adempiuto a tale obbligo, indicandoli nel rifiuto del LI di seguire le direttive aziendali e nell'insanabile contrasto tra la sua posizione e quella del consiglio di amministrazione. Aggiungeva che tali circostanze erano state provate dalla corrispondenza esibita e dalle deposizioni di due testi, doveva, quindi, escludersi la natura discriminatoria del licenziamento. Il LI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati poi con memoria;
resiste con controricorso l'AMFA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, deducendo l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione (art.360 n. 5 c.p.c.), il LI contesta la motivazione in ordine all'accertamento della qualifica di vero dirigente, con la conseguente inapplicabilità delle garanzie procedurali dell'art. 7 della legge n.300 del 1970, in relazione alle -3- mansioni svolte al momento del licenziamento, quando non svolgeva più le mansioni di direttore generale, ma era stato collocato nel grado di semplice dirigente amministrativo con competenze solo interne e, quindi, non era più alter ego dell'imprenditore. La censura in ordine alla natura delle mansioni svolte dal LI negli ultimi due mesi del rapporto è priva del carattere della decisività, perchè la natura delle mansioni attribuite unilateralmente dal Consiglio di Amministrazione al dirigente negli ultimi due mesi del rapporto è irrilevante ai fini della determinazione della qualifica spettante al medesimo al momento del licenziamento. Non essendo controverso che la mansioni di direttore generale svolte sino al 31 gennaio 1995 corrispondevano alla qualifica di effettivo dirigente, deve ritenersi che la sua qualifica restò tale sino al 29 marzo 1995, data del licenziamento, sia che si ritenga, come accertato dal Tribunale, che le mansioni di direttore amministrativo fossero ancora dirigenziali, sia che si assuma, come fa il ricorrente, che esse non fossero più tali. Infatti lo ius variandi dell'imprenditore è limitato dall'art. 2103 c.c. dalla qualifica attribuita o acquisita dal lavoratore, sicchè la natura delle mansioni di fatto svolte negli ultimi due mesi non ha potuto incidere sulla qualifica del LI. Con il secondo motivo, deducendo genericamente la violazione di legge, il ricorrente prospetta due profili di censura. Con il primo deduce che il Tribunale si è limitato a verificare la forma scritta del licenziamento e il carattere non - 4- discriminatorio del medesimo, ma non avrebbe accertato se esso fosse giustificato o meno. La censura è infondata. Il Tribunale, oltre a rilevare che vi fu comunicazione dei motivi del licenziamento, come prescritto dal contratto collettivo, ha accertato la sussistenza di essi. Ha ritenuto, cioè, che sulla base della corrispondenza prodotta e delle deposizioni di due testimoni fossero provati il rifiuto del LI di eseguire le direttive del consiglio di amministrazione e l'insanabile contrasto con tale organo creato in azienda ed esternato ad altri dipendenti. Con il secondo profilo del motivo si contesta l'accertamento in fatto del Tribunale in ordine al rifiuto di eseguire le direttive aziendale ed al contrasto con il consiglio di amministrazione. In particolare si deduce che il rifiuto avvenne quando il LI aveva ancora la carica di direttore generale e costituiva difesa delle sue competenze, contesta, poi, che la lettera del 14.2.1995 contenesse critiche all'operato del consiglio di amministrazione. Assume, quindi che la richiesta fatta ai dipendenti di informarlo prima dell'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione era diretta solo alla conoscenza di esse e non alla contestazione, che le lettere dirette al Consiglio di amministrazione in data in data 9 e 16 febbraio non contestavano i poteri del destinatario a dare disposizioni nelle materie in esse indicate, ma si limitavano ad esprimere un parere tecnico-economico contrario. Le censure sono inammissibili per due ragioni. In primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. Cass. nn. 2838, 4684, -5- 4754, 11386 del 1999 e n.2802 del 2000, il ricorrente omette di trascrivere le deposizioni dei testi ed il contenuto delle lettere richiamate, sicchè è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la fondatezza delle censure. Va poi osservato che le censure sono prive del carattere della decisività in quanto, anche se fossero fondate, non escluderebbero la sussistenza di quell'oggettivo insanabile contrasto tra le opinioni del dirigente e quelle del consiglio di amministrazione in ordine alla conduzione dell'azienda, che costituisce una delle ragioni del dedotte nel recesso ed accertata dal Tribunale e che da sola sarebbe sufficiente a ritenere giustificato il licenziamento del dirigente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di 17,80-olhe € 2000,00 di onorario di cassazione che liquida in € avvocato. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2002 Farm and fil Il PresidentePresidente Il Consigliere est 8 8 L CANCE Shillie 8 A S S A T , , O PR 2008 O A L S L E P O " S B I I N D G A O T A S D O P E , M I O R A T D S I E -6- G T E R N E S E