Sentenza 28 febbraio 1989
Massime • 2
La contravvenzione di distruzione o deturpamento di bellezze naturali è reato di danno che può essere integrato da qualunque sostanziale alterazione di bellezze naturali, pure se non di consistente gravità. La prova del reato può essere desunta anche da materiale fotografico. La preesistenza di alterazioni non costituisce valida esimente per l'imputato. (nella fattispecie è stata affermata la responsabilità del sindaco di un comune che aveva proseguito la gestione di una discarica in una zona paesisticamente protetta, alterando la bellezza naturale dei luoghi).*
È necessaria anche per i comuni la preventiva autorizzazione regionale per l'Esercizio dell'attività di discarica dei rifiuti urbani. (le Sezioni Unite penali hanno affermato lo stesso principio nella medesima udienza con la sentenza n. 3 in procedimento porto e altri).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/1989, n. 6883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6883 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 1989 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA PRIMO Presidente
1. Dott. TT PICOZZI Consigliere
2. " BRUNO DE MAIO "
3. " RD AM " Udienza pubblica
4. " IO AT " del 28.2.89
5. " AL LO OR " SENTENZA
6. " TT LE " N. 2
7. " BRUNO LI " REGISTRO GENERALE
8. " NC SC " N. 11801/88
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IB ETTORE, n. l'8.5.1947 a Blera -
avverso la sentenza della Corte di appello Roma del 7.1.1988 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno Micangeli -
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'AVVOCATO Generale dott. Andreino Niro - che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5.2.1987 il Pretore di Viterbo dichiarava TI OR colpevole del reato di cui all'art. 25, co. 2, del D.P.R. 10.9.1982 n.915 per avere, quale Sindaco di Blera, gestito, per conto del Comune, una discarica di rifiuti solidi urbani senza la prescritta necessaria concessione amministrativa, per il periodo decorrente dal 9.6.1986 alla data della decisione, (stante l'improcedibilità dell'azione penale per amnistia in ordine al periodo antecedente).
Lo dichiarava inoltre colpevole del reato di cui all'art. 734 cod. pen., in relazione agli artt. 82 co. 5 lettere C) ed M) del
D.P.R. 24.7.1977 n. 615 ed 1 sexies L.
8.8.1985 n.431, per avere, smaltendo i rifiuti in zona paesisticamente protetta, alterando la bellezza naturale dei luoghi e, comunque, violando le disposizioni di cui alla legge 431/85 citata, fino alla data della decisione. Con la concessione delle attenuanti generiche lo condannava per il primo reato alla pena di 5 giorni di arresto e L. 70.000= di ammenda e secondo reato alla pena di L. 1.340.000= di ammenda, Sostituiva, a sensi dell'art.53 della L.689/81 la pena detentiva con la sanzione dell'ammenda pari a 125.000=. Concedeva al condannato il beneficio di cui all'art.175 cod. pen. A seguito di appello dell'imputato, la Corte di appello di Roma, confermava integralmente la decisione del primo giudice. Il TI ha proposto ricorso per cassazione.
- MOTIVI DELLA DECISONE -
Con un primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art.25 del D.P.R. 10.9.82 n.915 in relazione agli art. 6 e 10 dello stesso D.P.R. (art 524 n.1 cod. proc. pen.) per errore dei giudici di rito nel ritenere necessaria per i Comuni l'autorizzazione per la gestione di discariche di rifiuti solidi urbani;
Con un secondo motivo lo stesso ricorrente denunzia violazione dello stesso art. 25 D.P.R. 10.9.82, n. 915 in relazione all'art.42 cod. pen. Per non avere i giudici di merito ritenuto comunque scusabile l'errore dell'imputato sulla base di una circolare n. 41 del 23.5.84 emanata dalla Regione Lazio secondo la quale la necessità dell'autorizzazione sussisteva solo quando il Comune dovesse smaltire rifiuti per conto di terzi.
Con un terzo motivo infine viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.734 cod.pen. e contradditorietà di motivazione per carenza di prova sulla sussistenza del reato e per avere l'imputato recepito una situazione già esistente.
Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, viene all'esame delle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio la questione se l'attività di discarica dei rifiuti da parte dei Comuni sia soggetta a preventiva autorizzazione regionale. Vanno, innanzitutto chiamate, a tal fine, le disposizioni che regolano la materia, con particolare riferimento al D.P.R. 10.9.1982 n.915. L'art.3 dispone che competono obbligatoriamente ai Comuni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani. Per l'art.6, poi, competono alle Regioni, sentiti i Comuni, l'elaborazione, la predisposizione, l'aggiornamento dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento;
delle zone idonee per gli impianti;
approvazione dei progetti, l'autorizzazione ad enti ed imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
le autorizzazioni alla installazione ed alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali ed ulteriori incombenze. L'art. 8 dispone che i Comuni esplicano l'attività di smaltimento, dei rifiuti urbani direttamente, mediante aziende municipalizzate o mediante concessioni ad enti o imprese specializzate, autorizzate a sensi del precedente art.6;
- L'art.10 vieta le discariche non autorizzate ed impone ai produttori di rifiuti agli enti ed imprese autorizzati dalla regione di ottenere apposita autorizzazione qualora intendono impiantare o gestire discariche.
- L'art.12 dispone che, qualora, sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco, nell'ambito della propria competenza può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il ministro della sanità;
- L'art.25 prevede sanzioni per i titolari di enti e di imprese che effettuano smaltimento di rifiuti senza autorizzazione e per chiunque realizza e gestisce una discarica di rifiuti non autorizzata. Ed infine l'art. 31 dispone che chiunque effettua alla data di entrata in vigore del decreto attività di smaltimento di rifiuti, per la quale, è prevista apposita autorizzazione, deve presentare entro tre mesi domanda all'autorità competente.
Da tale complesso di disposizioni è dato innanzitutto desumere che la Regione è chiamata a sovraintendere all'intera materia di smaltimento dei rifiuti in ogni momento del suo iter complesso;
dal riconoscimento dell'esigenza pubblica alla previsione ed organizzazione dei servizi e dei metodi;
alla individuazione delle zone;
all'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici, al controllo del funzionamento delle discariche in rapporto ad interessi e beni da tutelare ed in genere a quant'altro necessario in relazione alle finalità da perseguire. È dato inoltre desumere che il Comune, cui è demandato il compito di provvedere allo smaltimento dei rifiuti direttamente o a mezzo di aziende, enti o imprese ha, rispetto alla Regione un ruolo di effettiva subordinazione consistente in adempimenti di natura consultiva pur conservando la propria autonomia per quanto concerne le sue specifiche competenze. Ma soprattutto, venendo alla questione che ne occupa dalle norme qui sopra riprodotte stima la Corte debbano desumersi argomenti di natura letterale e logica che portino a ritenere la necessità anche per i Comuni dell'autorizzazione regionale per l'attività di discarica. Dal punto di vista letterale, viene in considerazione la generalità della norma per la quale ogni attività di smaltimento dei rifiuti deve essere autorizzata con particolare riferimento alle discariche, senza previsione di esenzioni per soggetti di diritto pubblico o privato. Dal punto di vista logico, poi, va tenuto conto del potere di vigilanza e di controllo attribuito dalla legge alle regioni in subiecta materia, specie per quanto attiene alla ubicazione, struttura e funzionamento delle discariche;
potere che deve necessariamente essere esercitato nei confronti di tutti i soggetti, senza distinzione di sorta, e che rimarrebbe privo di pratico contenuto se taluni di essi (fra i quali Comuni per quanto attiene al caso di specie) potessero incontrollatamente provvedere all'impianto ed alla gestione di discariche - con intuitiva possibilità di sovrapposizioni e confusioni - senza inserimento in un programma organico e unitario. D'altra parte la stessa previsione dello art. 12 del succitato decreto consentendo eccezionalmente ed in presenza di particolari situazioni la possibilità di ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, non fa che confermare la necessità dell'autorizzazione in relazione a situazioni di normalità. Nè possono desumersi contrari elementi dall'obbligo per i Comuni di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, sia perché non esiste contrasto logico fra l' obbligo di un determinato adempimento e la necessità di un preventivo controllo sulla sua realizzazione dei mezzi di smaltimento dei rifiuti, sicché l'obbligo di smaltimento può non coincidere con la necessità dell'impianto di una discarica. Il primo motivo di ricorso deve essere per tanto rigettato. A non diversa conclusione deve pervenirsi anche per quanto concerne le ulteriori censure mosse con i ricorso alla sentenza impugnata. Il contenuto della circolare n.41 del 23.5.1984 non può costituire valida giustificazione per l'imputato per il principio della inescusabilità dell'errore sulla legge penale, a nulla rilevando che tale errore possa essere stato provocato proprio da un atto nella stessa autorità destinataria delle richiesta di autorizzazione. D'altra parte l'inevitabilità dell'errore è stata correttamente esclusa dai giudici di primo e di secondo grado con il riferimento al comportamento dello stesso imputato (v. sentenza del Pretore) ed al non esplicito contenuto delle circolare cui viene fatto riferimento (v. sentenza della Corte di Appello). Nè può essere condivisa la censura mossa con l'ultimo motivo di ricorso. Vero è che la contravvenzione di cui all'art.734 cod. pen. si configura come reato di danno e non di pericolo (con conseguente nececessità per il giudice di valutare se nel caso concreto sussista una effettiva lesione delle bellezze naturali). Ma, tenuto conto che qualunque sostanziale alterazione, anche se non di consistente gravità, può configurare la fattispecie penale e in argomento, è da considerare che la prova dell'alterazione ben può essere desunta anche da materiale fotografico, che nel caso di specie è stato insindacabilmente apprezzato dai giudici di merito. Nè vale il riferimento ad una situazione preesistente, che, se potrebbe coinvolgere anche diverse responsabilità, non può costituire valida esimete per l' imputato, che ha proseguito la gestione la discarica. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente agli adempimento di cui all'art. 549 cod. proc. pen.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente TI OR al pagamento delle spese processuali ed al versamento di L.300.000= alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28.2.1989
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1989