Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/1989, n. 6883
CASS
Sentenza 28 febbraio 1989

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La contravvenzione di distruzione o deturpamento di bellezze naturali è reato di danno che può essere integrato da qualunque sostanziale alterazione di bellezze naturali, pure se non di consistente gravità. La prova del reato può essere desunta anche da materiale fotografico. La preesistenza di alterazioni non costituisce valida esimente per l'imputato. (nella fattispecie è stata affermata la responsabilità del sindaco di un comune che aveva proseguito la gestione di una discarica in una zona paesisticamente protetta, alterando la bellezza naturale dei luoghi).*

È necessaria anche per i comuni la preventiva autorizzazione regionale per l'Esercizio dell'attività di discarica dei rifiuti urbani. (le Sezioni Unite penali hanno affermato lo stesso principio nella medesima udienza con la sentenza n. 3 in procedimento porto e altri).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/1989, n. 6883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6883
    Data del deposito : 28 febbraio 1989

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