Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
I L L O B e E l , a N 1 n O e I 8 Aula p Z 9 A IN4924 /0 1 1 a - R T 1 m S e 1 I t - s G i 4 E s 2 R l . a A L D e POLO ITALI NO 3 h E 2 c T i f . N i E T d A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R o E Oggetto m A Sanzion m SEZIONE PRIMA CIVILE M e ne Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22360/98 Presidente Dott. Giovanni OLLA 1191/99 Consigliere Dott. Vincenzo FERRO Cron. 10619 BONOMO Rel. Consigliere- Dott. Massimo Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 12/12/00 SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO A.G.F. Srl già AGF SpA, precedentemente MA Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso l'avvocato MAGLIO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARAZZI ENZO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI MILANO;
intimato - 2000 e sul 2° ricorso n° 01191/99 proposto da: 2354 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, 1 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA e FRASCHINI ANTONELLA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO A.G.F. Srl;
intimato avversO la sentenza n. 2533/98 del Pretore di MILANO, emessa 1'08/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha l'improcedibilità del ricorso principale;
13 l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre n. 689, depositato il 2 aprile 1997 la A.G. F. 1981 s.r.l., già A.G.F. s.p.a. e precedentemente MA s.r.l, proponeva opposizione a 22 ingiunzioni del Comune di Milano di pagamento della somma di lire 100.000 cia- scuna per pretese esposizioni abusive di manifesti 2 pubblicitari su impianti denominati Casko Park e con- seguente violazione dell'art. 16 del reg. Com. pubbli- cità. Deduceva che la società era stata regolarmente autorizzata dal Comune ad installare i manufatti Casko Park con facoltà di utilizzarli a fini pubblicitari dietro semplice presentazione di dichiarazione di pub- blicità, che era stata effettuata con il pagamento delle relative imposte. Con sentenza n. 2533/98 il Pretore di Milano re- spingeva l'opposizione confermando le ordinanze- ingiunzioni. Osservava: a) che non era sufficiente la presentazione della י prescritta dichiarazione seguita dal pagamento dell'imposta, in quanto dall'esame degli artt. 21 e 28 del d.P.R. n. 639 del 1972, in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, si ricavava la sussistenza di un'unica ipotesi di silenzio-assenso, prevista in considerazione delle ridotte dimen- dall'art. 21, sioni della pubblicità, ipotesi palesemente estranea al caso in esame, soggetto ad un provvedimento auto- rizzativo del Comune a pena di illiceità; b) che non poteva escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, non apparendo scusabile il preteso errore di diritto, atteso che nelle missive del Comune era stata espressamente posta 3 la condizione che i manufatti non fossero utilizzati come veicolo pubblicitario e che da una lettera dell'opponente si ricavavano elementi contrastanti con la verosimiglianza della formazione del silenzio- assenso;
c) che la tesi dell'unicità della violazione era in contrasto con la molteplicità degli abusi in rela- zione alla pluralità delle affissioni;
d) che la particolarità della materia giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza pretorile il Fallimento A.G. F. s.r.
1. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE M --) Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. --) Il ricorso principale è improcedibile. Ai sensi dell'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelle- ria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Nella specie, il ricorso, notificato al solo Comu- ne di Milano il 4 dicembre 1998, è stato depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione il 28 dicembre, mentre il suddetto termine di giorni venti scadeva il 24 dicembre 1998, che era un giorno feriale (giovedì) a differenza dei tre giorni immediatamente successivi (venerdì 25, Natale, sabato 26, S. Stefano, e domenica 27). --) Con l'unico mezzo di impugnazione (non condi- zionato) il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Il Pretore aveva compensato le spese di lite per la particolarità della materia, mentre avrebbe dovuto pronunciare condanna della controparte al rimborso delle spese sulla base della soccombenza. --) Il ricorso incidentale è inammissibile. 513 La decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è incen- surabile in sede di legittimità, a meno che la deci- sione del giudice di merito non si fondi sulla indica- zione di ragioni palesemente illogiche e tali da infi- ciare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze 5 non rilevanti sul piano della valutazione del compor- tamento delle parti nell'ambito della vicenda proces- suale (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390, 13 gennaio 2000 n. 319; 13 agosto 1999 n. 8635, 14 giugno 1999 n. 5909). Nel caso in esame, l'integrale compensazione delle spese è stata fondata dal Pretore sulla particolarità della materia, e cioè su un elemento rilevante ai fini della decisione, mentre il ricorrente incidentale non ha nemmeno dedotto profili di illogicità della motiva- zione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico della ricor- dovendo considerarsi prevalente la sua soccom-rente benza in relazione all'oggetto dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibi- le il ricorso principale ed inammissibile quello inci- dentale;
condanna il ricorrente al rimborso delle spe- se del giudizio di cassazione, liquidate in lire 33,800 oltre a lire 500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. est. Pott. Massimo Bonomo Dott Giovanni Olla Тапио Волено IL CANCELLIERE Nor Maria Di Nuzzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA rie '12" - 4 APR. 2001 La Oggi, IL CANCELLIER Maria Di Nuzzo