Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, i terreni che non abbiano vocazione edificatoria, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli ed alcun rilievo assume la pregressa e non più in atto utilizzazione industriale quale attività estrattiva di cava del terreno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE di LUNGAVILLA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Martino Colucci del foro di Pavia, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI PA, NI DE e NI AL, quali eredi di ON AR AS, deceduta nelle more, elettivamente domiciliati in Roma, via G. Nicotera 29, presso l'avv. Giorgio Allocca, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. AR del Poggio del foro di Vogliera, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3234 del 22.10/19.11.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/02/99 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Loria per il ricorrente e Allocca per i resistenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Libertino Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 22.10/19.11.96 la Corte d'appello di Milano esponeva, in fatto, che in data 24.10.86 il Comune di Lungavilla occupava d'urgenza mq. 98.040 di terreno di proprietà di ON AR ES, per realizzarvi un parco palustre;
che il 19.3.90, non accettata dalla ON l'indennità provvisoria offertale, decretava l'esproprio delle aree. Avverso l'indennità definitiva, stimata in complessive lire 98 milioni, e notificatale il 16.4.92 proponeva opposizione la ON, sostenendo che il valore del bene espropriato era maggiore, perché altra cava d'argilla, posta nelle vicinanze, era stata venduta, per fame una discarica, ad un valore unitario ben superiore. Anche il Comune proponeva opposizione alla stima definitiva, sostenendo che il terreno doveva essere qualificato interamente come agricolo incolto e che quindi l'indennità doveva essere determinata in lire 21.568.800.
Riunite le cause, esclusa la tardività dell'esproprio, la Corte milanese rilevava che il terreno non aveva sicuramente vocazione edificatoria perché già destinato a parco naturale dal pdf dell'8.2.74, con un vincolo da considerare conformativo e non ablativo. A giudizio della sentenza, peraltro, il terreno non poteva neppure essere qualificato agricolo, perché a tal fine occorre la effettiva destinazione agricola, che non sussisteva perché, in passato, il terreno era stato sfruttato come cava ed all'attualità era, da lungo tempo, incolto. Esclusa, pertanto, l'applicabilità sia dell'art. 5bis della legge 359/92, sia degli artt.15 e 16 della legge 865/71, ne risultava la applicabilità del criterio del valore venale, come già ritenuto dalla Cassazione ( 9598/92). Per quantificare il valore venale del terreno, la sentenza prendeva a base la stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio secondo il tipo di cultura praticabile e secondo i valori agricoli medi e, per adeguarla alle altre possibilità d'uso (in particolare, caccia e pesca) la triplicava, liquidandola, perciò in Lire 354.120.480, con interessi dall'esproprio. Quanto all'indennità d'occupazione, veniva liquidata negli interessi legali sul valore del terreno rivalutato di anno in anno, con un ammontare complessivo, alla data dell'esproprio, di lire 52.224.046, con interessi legali a decorrere dalla maturazione di ciascuna annualità. Spese a carico del Comune. Contro tale sentenza proponeva ricorso il Comune di Lungavilla avanzando, con atto notificato il 19.11.97, tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Si sono costituiti, resistendo, gli eredi di AN AR ES, deceduta nelle more.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo del ricorso, il Comune sostiene la violazione dell'art. 5bis, commi 4, 6 e 7 della legge 359/92. La norma, applicabile anche nei giudizi di opposizione non conclusi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce che il criterio indennitario del valore agricolo medio è applicabile a tutti i terreni non classificabili come edificabili. In forza di tale criterio -avallato dalla decisione 261/97 della Corte Costituzionale- l'indennità avrebbe dovuto essere liquidata secondo i richiamati criteri e non ai sensi dell'art. 39 della legge 2359/1865. Conseguentemente, anche l'indennità di occupazione doveva essere liquidata in un dodicesimo annuo dell'indennità di esproprio. Col secondo motivo del ricorso, il Comune sostiene la violazione dell'art. 16, comma 5 della legge 865/71 perché, anche se si escludesse l'applicabilità dell'art. 5bis della legge 359/92, perché l'incolto produttivo -categoria nella quale ricade il terreno in questione- è pur sempre un terreno agricolo, ne' è necessario, contrariamente a quanto assume la sentenza impugnata che sia in atto una attività umana di coltivazione per qualificare il terreno come agricolo. In conseguenza, doveva trovare applicazione l'art. 16 della legge 865/71, anche per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di occupazione.
Col terzo motivo si deduce, in subordine, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il valore del terreno non è stato calcolato secondo il criterio sintetico o secondo quello comparativo, ma assumendo il valore agricolo immotivatamente triplicato. 2.- Le disposizioni dell'art. 5 bis legge 359/92 trovano applicazione anche alle espropriazioni già compiute prima della sua entrata in vigore quando sia ancora pendente il giudizio di opposizione e non ricorrano le condizioni previste dal sesto comma dello stesso articolo (S.U. 9872/94; 6226/95; 4658/97). In conseguenza, tanto la qualificazione giuridica dei terreni che la liquidazione dell'indennità avverrà secondo i criteri fissati da tale norma che pone una indubbia dicotomia tra terreni a vocazione edificatoria e terreni non edificabili Corte Cost. 261/97), tale da escludere, più che la possibilità, l'utilità di configurare un tertium genus, dovendosi ritenere parificate, ai fini indennitari, le aree non edificabili a quelle agricole (Cass. 2929/98). Le implicazioni sono che, una volta esclusa, come nel caso in esame, la vocazione edificatoria, non hanno nessuna rilevanza, ai fini indennitari, le vocazioni non strettamente agricole del terreno, quale la utilizzabilità per attività turistiche e di campeggio (Cass. 6522/98), per attività venatorie (Cass. 7663/97), per impiantistica sportiva (Cass. 2929/98). I principi di concretezza ed effettività ricorrenti nelle decisioni della Corte Costituzionale ( 15/76; 231/84; 1165/88; 283/93 p. 6. 4; 261/97) nel senso che il "canone di congruità è violato dal criterio che prescinda del tutto dal valore venale", che occorre "assumere il valore effettivo del bene come base di riferimento dell'indennizzo onde evitare una valutazione dello stesso del tutto astratta", tanto da giustificare la disapplicazione delle tabelle del valore agricolo medio, se non corrispondenti alla effettiva utilizzazione del fondo, non contrastano con la dicotomia voluta dal legislatore, che ha riferimento alle aree nude ed alla loro (legittima) utilizzabilità potenziate.
Tanto premesso, è dato di fatto emergente dalla sentenza impugnata che, se il terreno espropriato era stato, in passato, sfruttato come cava, al momento dell'occupazione tale utilizzazione era già da lungo tempo abbandonata od esaurita (trattandosi, secondo i resistenti, di "fondo di cava"), tanto che la proprietaria sperava di destinare il fondo a discarica ed il Comune ne assumeva, per l'intero, la tipologia di incolto produttivo. Non si può, perciò, invocare il principio dell'effettività in relazione ad un impiego possibile ma non in atto, mentre il richiamo a quelle pronunce sull'esproprio di cave (tra le più recenti: Cass. 18.8.92 n. 9598;
2061/91; 12085/90; 3407/88) intervenute anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 5 bis dettato dalla legge 8.8.92 n.359, non può aver rilevanza nella nuova situazione legislativa, in cui non trova più applicazione l'art. 39 della legge 2359/1865, impostato sulla corrispondenza tra indennizzo e valore venale.
3.- L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi, chiaramente subordinati all'esito negativo del primo;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999