Sentenza 20 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
IN007 35/ 03 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto danno-transazione- SEZIONE TERZA CIVILE oggetto - interpretazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17197/01 GIULIANO Presidente Dott. Angelo PREDEN Consigliere Dott. Roberto Cron. 1579 PERCONTE LICATESE Dott. Renato 279 Rep. Consigliere Ud. 21/11/02 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA LIRE 1500 CANCELLY sul ricorso proposto da: FE CH OP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso 10 studio A105661 dell'avvocato DANTE CONTI, che lo difende unitamente A105662 all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UNIVERSO ASSIC SPA, fusasi per incorporazione nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IRALIANA ASSICURAZIONI Spa. con sede in Milano, in Richieste copia esecutiva 11 29.07-1446 dal sig. JEZZELE persona del Procuratore Dirigente Paolo Milone, per diritti € elettivamente domiciliata in ROMA VLE EGEO 137, presso2002 29.07.03. IL CANCELLIERE 2269 lo studio dell'avvocato NUNZIO ROBERTO VALEN ZA, difesa 1 dall'avvocato PIERGIORGIO TEZZELE, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RT CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 266/00 del Tribunale di ROVERETO, emessa il 27/10/2000 depositata il 16/11/00; RG. 46/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato CONTI DANTE;
udito 1'Avvocato VALENZA NUNZIO ROBERTO (per delega Avv. Piergiorgio Tezzele); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Adito da PH ID EI per il ri- sarcimento dei danni personalmente subiti a seguito di un incidente stradale nel quale era stata coinvolta 1'autovettura di proprietà della Prismati s.r.l., di cui era amministratore, il giudice di pace di Rovereto ritenne che l'atto di transazione e quietanza in data 2 20.11.1998 e relativo ad un versamento di £ 25.000.000 da parte della Universo Assicurazioni s.p.a. (assicura- trice del responsabile Oscar ER) concernesse per 19.800.000 il danno alla vettura di proprietà della so- cietà Prismati e per la parte residua un acconto sul danno subito dall'EI, che liquidò in complessive £ 7.802.900, detraendo dunque l'importo già versato di £.
5.200.000 e condannando solidalmente i convenuti Ber- tasini ed Universo Assicurazioni al pagamento della somma residua, con parziale compensazione delle spese.
2. Con sentenza n. 266 del 2000 il tribunale di Ro- vereto ha rigettato l'appello dell'EI, che ha condannato alle spese, sul rilievo che l'assunto dell'appellante secondo il quale l'atto di transazio- ne e quietanza da lui sottoscritto concerneva esclusi- vamente i danni subiti dalla società proprietaria dell'autovettura cozzava decisamente con la regola ermeneutica dell'interpretazione del contratto secondo buona fede posto che: il contratto era stato sottoscritto dall'ing. EI senza alcun riferimento, neppure nella inte- stazione della scrittura, alla sua qualifica di legale rappresentante della società e ai danni concretamente risarciti, essendosi fatto nella scrittura solo cenno generico alla tacitazione di ogni diritto in relazione 3 alla polizza stipulata dal ER;
l'EI si era legittimato presso la compagnia assicuratrice come portatore di un interesse della Pri- smati s.r.l. e suo proprio;
- il consulente aveva accertato che la somma versa- ta era di oltre cinque milioni di lire superiore al danno causato al veicolo;
- l'EI non aveva contestato in primo grado la congruità della perizia di stima del danno alla vettu- ra, limitandosi ad insistere sul dato formalistico del- la intestazione della transazione.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'EI affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la società Universo Assicurazioni, fusasi per incorporazione nella Italiana Assicurazioni s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente si deducendo insussistente o insufficiente motiva- duole zione su un punto decisivo della controversia - che il tribunale abbia ritenuto che l'atto di transazione di- spieghi i suoi effetti anche nei suoi personali con- fronti omettendo di considerare le seguenti circostan- ze che lo avrebbero certamente indotto a conclusioni diverse: 4 a) l' incipit dell'atto, col quale la Prismati s.r.l. "dichiarava di ricevere ...", ed il timbro della apposto in calce, entrambi attestanti che società l'EI aveva partecipato quale legale rappresentan- te della società; b) i pregiudizi economici dell'EI non erano stati né comunicati né precisati, sicché destinataria della transazione poteva essere solo la società; c) la società assicuratrice aveva dato esecuzione al contratto soltanto nei confronti della società, con emissione di assegno a suo esclusivo nome;
d) i benefici economici della transazione erano ri- caduti solo sulla società. Per contro, le considerazioni del tribunale erano in contrasto col principio che qualunque negozio espli- ca i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei sog- getti che lo hanno posto in essere.
2. Con gli ulteriori cinque motivi è rispettivamen- te dedotta violazione o falsa applicazione: dell'art. 1366 C.C. (interpretazione di buona fede), in quanto la sentenza riconosce che il dato let- terale della transazione "è di per se stesso equivoco", ma per chiarirne il tenore non esprime ragionamenti lo- gico-deduttivi basati su elementi di fatto, ma petizio- ni di principio che ricalcano le difese avversarie;
5 dell'art. 1362 C.C. (intenzione dei contraenti), in quanto il contratto era stato eseguito nei soli con- fronti della società Prismati;
dell'art. 1370 C.C. (interpretazione contro l'autore della clausola), in quanto l'ambivalenza delle clausole predisposte dalla Universo avrebbe dovuto in- durre ad un'interpretazione favorevole al ricorrente, 81,del combinato disposto degli artt. 2909 c.c., 102, 112 e 282 c.p.c., in quanto la decisione del tri- bunale inevitabilmente comporta un detrimento patrimo- niale di una parte (la Prismati s.r.l.) estranea al processo;
degli artt. 112 c.p.c. e 1969-1976 C.C., in quanto il sostanziale annullamento della transazione correlato alla decisione del tribunale non era stato da alcuno domandato.
2. Il ricorso è infondato. Va immediatamente rilevato che il quarto motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che omessa l'indicazione (in contrasto col principio di autosuffi- cienza del ricorso) della "clausola" o delle "clausole" che si assumono ambigue;
che 1'inammissibilità del quinto è da correlarsi al difetto di interesse del ri- corrente a far valere in questa sede l'ipotizzato pre- giudizio di un terzo;
che la palese infondatezza del 6 sesto motivo immediatamente discende dal rilievo che il tribunale ha evidentemente applicato e non annullato il negozio;
mentre quella del secondo e del terzo è colle- gata alla rispettive considerazioni che non è configu- rabile, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., vio- lazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale in relazione all'adesione alle tesi di una delle parti, ovvero all'omessa considerazione di circostanze di fat- to. Resta dunque da esaminare il primo, e principale, motivo di ricorso, col quale la motivazione è prospet- tata come omessa о insufficiente per non avere il tri- bunale, condividendo la decisione del giudice di prime cure, considerato risultanze decisive che lo avrebbero indotto ad una decisione di segno opposto. Ma basta in proposito rilevare che le circostanze indicate non valgono ad infirmare il solido impianto argomentativo della sentenza impugnata, fondato su con- siderazioni di valenza opposta, evidentemente ritenute prevalenti dal giudice del merito, che della più rile- vante tra esse (la prima, sub 1 a) si era fatto puntua- le carico, osservando che "l'atto di transazione, sep- pure formalmente intestato alla Primati s.r.l., è sot- toscritto puramente e semplicemente dal sig. EI, il quale non si qualifica né nella intestazione né nel- 7 la sottoscrizione come legale rappresentante della So- cietà". Il che vale ad infirmare anche l'assunto del ricor- rente che le considerazioni del tribunale erano in con- trasto col principio che qualunque negozio esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che lo hanno posto in essere, volta che il tribunale ha invece ritenuto che anche l'EI fosse parte del negozio. Per il resto, la censura mossa alla sentenza si ri- solve nella inammissibile critica dell'operata inter- pretazione del contratto, che integra com'è noto - un apprezzamento di merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 91,00 oltre ad € 1.500,00 per onorari. Roma, 21 novembre 2002 L'estensore Il presidentePresidents Auger quilians Лич DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 20 GEN. 2003 Innodo 20 Battista IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenze Batista 8