Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1951
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Sentenza 10 febbraio 2003

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All'interno di un procedimento disciplinare a carico di un professionista, l'individuazione delle regole di deontologia professionale ,la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi ( nel caso di specie, si è ritenuta congruamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva riscontrato la violazione del dovere di colleganza a carico di un medico, individuando quale avrebbe dovuto essere la condotta corretta nel caso di specie, idonea a conciliare il dovere del medico specialista nei confronti del medico curante di portare a conoscenza di quest'ultimo le proprie valutazioni cliniche e le terapie adottate, con l'obbligo di riservatezza esistente nei confronti del paziente il quale, nella fattispecie, gli aveva imposto espresso vincolo di segretezza).

Le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie relative a procedimenti disciplinari possono essere impugnate con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., per vizi della motivazione, solo in caso di motivazione mancante, o quando la stessa presenti intrinseci vizi logici.

In tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la legittimazione ad impugnare mediante ricorso in cassazione la decisione della commissione centrale spetta alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'ordine, e non anche alla procura generale presso la relativa corte d'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1951
    Data del deposito : 10 febbraio 2003

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