Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 3
All'interno di un procedimento disciplinare a carico di un professionista, l'individuazione delle regole di deontologia professionale ,la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi ( nel caso di specie, si è ritenuta congruamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva riscontrato la violazione del dovere di colleganza a carico di un medico, individuando quale avrebbe dovuto essere la condotta corretta nel caso di specie, idonea a conciliare il dovere del medico specialista nei confronti del medico curante di portare a conoscenza di quest'ultimo le proprie valutazioni cliniche e le terapie adottate, con l'obbligo di riservatezza esistente nei confronti del paziente il quale, nella fattispecie, gli aveva imposto espresso vincolo di segretezza).
Le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie relative a procedimenti disciplinari possono essere impugnate con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., per vizi della motivazione, solo in caso di motivazione mancante, o quando la stessa presenti intrinseci vizi logici.
In tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la legittimazione ad impugnare mediante ricorso in cassazione la decisione della commissione centrale spetta alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'ordine, e non anche alla procura generale presso la relativa corte d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG HR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GORIZIA 43, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO CASAVECCHIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
MINISTERO DELLA SANITÀ, ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI, PREFETTO DI TORINO, FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE MEDICI CHIRURGHI & ODONTOIATRI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 19675/01 proposto da:
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. Amedeo Bianco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NG HR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GORIZIA 43, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO CASAVECCHIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE TORINO;
MINISTERO DELLA SANITÀ;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 16907/01 proposto da:
PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- ricorrente -
contro
NG MA HR, MINISTERO DELLA SANITÀ - COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, ORDINE NAZIONALE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI TORINO;
- intimati -
avverso la decisione n. 220/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 27/11/00 e depositata il 03/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Marco CASAVECCHIA;
udito l'Avvocato Roberto LONGHIN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammisssibilità del ricorso della Procura Generale della Corte d'Appello di Torino ed il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione medica dell'Ordine di Torino apriva nei confronti del Dott. HI IA BO, in data 15.10.1991, due procedimenti disciplinari: il primo per aver posto in essere trattamenti terapeutici nei confronti di soggetti residenti in [...], in cura presso altri colleghi, senza informare questi ultimi delle proprie valutazioni cliniche e delle terapie adottate, in violazione dei principi della colleganza e della continuità terapeutica;
il secondo per aver prescritto, come cura per l'obesità, composizioni magistrali non consentite dal d.m. 26.5.1987, in violazione delle regole deontologiche che informano le modalità di prescrizione dei farmaci.
Nella seduta del 5.10.1992, la Commissione, riuniti i procedimenti, rilevava, con riferimento al secondo addebito, che il Dott. BO, nel prescrivere preparazioni magistrali contenenti sostanze anoressizzanti in associazione con altri principi farmacologicamente attivi, non aveva tenuto in debito conto il rapporto rischio-beneficio in relazione alle controindicazioni ed alle caratteristiche di impiego;
che il citato d.m. era stato emanato allo scopo di limitare l'accesso alle suddette sostanze, lasciando al medico la libertà di valutare, caso per caso, l'opportunità di prescriverle;
che di tale libertà aveva abusato l'incolpato, stante la sistematicità delle prescrizioni, del tutto prive di accertamenti e di monitoraggio sugli effetti della terapia. Considerava, inoltre, che questo modo di operare aveva portato il sanitario a violare il dovere di colleganza di cui al primo addebito. Irrogava quindi la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre mesi. Il provvedimento era impugnato dal medico, che eccepiva preliminarmente la violazione dell'art. 49 del d.P.R. n. 221 del 1950, per non avere l'ordine comunicato l'avvio del procedimento al
Ministro della sanità, ed al Procuratore della Repubblica. La Commissione centrale, con decisione del 31.1.1997, riteneva fondata l'eccezione preliminare di rito sollevata dal medico ed annullava il provvedimento.
Pronunciando sul ricorso proposto dall'Ordine, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8995/99, lo accoglieva e cassava con rinvio la decisione impugnata, ritenendo che la stessa aveva erroneamente applicato il principio processuale dell'integrità del contraddittorio, proprio della fase giurisdizionale davanti alla Commissione centrale, alla fase amministrativa davanti all'Ordine professionale.
Il procedimento veniva riassunto davanti alla Commissione centrale, che, con decisione del 3.4.2001, accoglieva il ricorso per quanto di ragione, riducendo la sanzione della sospensione a mesi uno. Considerava la Commissione centrale che correttamente la Commissione medica dell'Ordine di Torino aveva ritenuto sussistente la violazione del dovere di colleganza, per non essersi il Dott. BO messo in contatto con i medici curanti dei pazienti che a lui si rivolgevano, così disattendendo quanto previsto dall'art. 72 del codice deontologico vigente all'epoca dei fatti, che impone al medico specialista l'obbligo di informare il medico curante dei risultati della sua visita, se effettuata in assenza del medico curante;
l'omissione era stata infatti riconosciuta dallo stesso incolpato, che aveva invocato, a sua giustificazione, il vincolo impostogli dai pazienti di non riferire ad alcuno dell'intervento specialistico;
giustificazione che non poteva essere accettata, poiché il vincolo di segretezza asseritamente imposto al medico avrebbe ben potuto essere rispettato mediante la consegna ai pazienti di una relazione, anche succinta ed essenziale, indirizzata al medico curante, relativa al proprio intervento specialistico. Riteneva per converso la Commissione centrale non ravvisabile la violazione delle regole deontologiche concernenti le modalità di erogazione dei farmaci;
sia perché, sul punto, il giudice penale non aveva ravvisato ipotesi di reato, sia perché il d.m. 26.5.1987 era stato annullato dal T.A.R. del Lazio con decisione n. 2965/2000, proprio con riferimento alla metodica adottata dal ricorrente. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Dott. BO sulla base di due motivi.
Ha resistito, con controricorso, l'Ordine dei medici di Torino, che ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. Ha altresì proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino (Rgn. 16907). Al ricorso ha resistito l'Ordine dei medici di Torino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I tre ricorsi, proposti avverso la medesima decisione, vanno riuniti (art. 335 c.p.c). Ricorso n. 16907/01 2. Avverso la decisione della Commissione centrale ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.
2.1. Il ricorso è inammissibile.
Nel giudizio disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie l'unico ufficio al quale è riconosciuta legittimazione è l'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'ordine (nella specie Torino). Ciò risulta dalle seguenti disposizioni del d.P.R. n. 221 del 1950. L'art. 38 riconosce al Procuratore della Repubblica il potere di richiedere l'apertura del procedimento disciplinare. L'art. 53 attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di impugnare i provvedimenti disciplinare adottati dall'ordine davanti alla Commissione centrale, mentre l'art. 54 lo indica quale litisconsorte necessario qualora l'impugnazione sia proposta dal sanitario.
L'art. 68 dispone che la decisione della Commissione centrale deve essere notificata al Procuratore della Repubblica, che avverso detta decisione può proporre il ricorso per Cassazione.
Consegue che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino non è legittimato a proporre il ricorso.
2.2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla qualità di parte solo in senso formale del ricorrente. Ricorso n. 15038/01 3. Con il primo motivo del ricorso del sanitario è denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Assume il ricorrente che la Commissione centrale,
avendo assolto l'incolpato dall'addebito concernente le modalità di erogazione dei farmaci, non poteva ridurre l'entità della sanzione a mesi uno, poiché una statuizione siffatta contrasta con il divieto della reformatio in pejus, risolvendosi in una pronuncia di condanna, atteso che la decisione dell'Ordine dei medici di Torino non aveva applicato alcuna sanzione per la asserita violazione del "dovere di colleganza".
3.1. Il motivo non è fondato.
La censura muove da un erroneo presupposto. L'Ordine dei medici di Torino ha riconosciuto la responsabilità disciplinare dell'incolpato per entrambi gli addebiti, ed ha poi congiuntamente valutato le ritenute violazioni solo ai fini dell'applicazione della sanzione.
4. Con il secondo motivo è denunciata: violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 2,
3 e 5 della legge 20.3.1865 n. 2248, ali. E in relazione agli artt. 3 c.c., 35 del r.d. 30.9.1938 n. 1706, 126 e 143 del T.U. n. 1265
del 1934 ed al d.m. 26.5.1987. Assume il ricorrente che la Commissione centrale non avrebbe adeguatamente motivato la ritenuta inidoneità della esplicita opposizione del malato ad escludere la sussistenza della violazione del dovere di colleganza per omessa informativa dei medici curanti dei pazienti che richiedevano l'intervento specialistico dell'attuale ricorrente.
4.1. Il motivo non è fondato.
Va premesso che l'individuazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivati, perché si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne alle categorie e non già ad atti normativi (sent. n. 8239/93). Ora, la decisione impugnata ha espressamente preso in esame la questione ed ha esaustivamente e congruamente motivato sulle ragioni per cui il precetto deontologico non poteva ritenersi rispettato dal comportamento addebitato al sanitario, indicando anche quale i avrebbe dovuto essere la condotta corretta, suscettiva di conciliare il dovere di colleganza con l'obbligo di riservatezza.
5. Il ricorso è rigettato. Ricorso n. 19675/01 6. Con l'unico mezzo l'Ordine dei medici, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950, ed all'art. 360, n. 5, c.p.c, censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità del sanitario per la contestata violazione delle regole deontologiche che informano le modalità di prescrizione dei farmaci.
6.1. Il motivo è infondato.
Le decisioni in materia disciplinare della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., relativamente alla motivazione, solo nei casi in cui questa manchi del tutto o presenti intrinseci vizi logici (sent. n. 10698/99). Ipotesi che non sono ravvisabili nella decisione impugnata.
7. Il ricorso è rigettato.
8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese nei rapporti tra l'Ordine ed il sanitario.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso n. 16907/01; nulla sulle relative spese;
rigetta i ricorsi n. 15038/01 e n. 19675/01 e compensa le relative spese.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003