Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7560 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg to 0 0 SEZIONE LAVORO Lavoro 6 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrativ 5 IANNIRUBERTODott. GI sidente 5 R.G.N. 904/98 Dott. Fabrizio MIANI CANT Consigliere 7 1227/98 7 Cron.17356- Consigliere Dott. Giovanni MAZZAREL - Dott. GU VIDIRI - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.04/04/01 - 1 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6002 DOMENICO, PARIS 4 GHU 2001 AN AO VED PARISI, PARISI IL CANCELLIER NUNZIATA (tutti quali eredi di PARISI GIUSEPPE) elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato DI CRISTINA FEDELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA); 2001 intimato sul 2° ricorso n° 01227/98 proposto da: 1606 -1- I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato UFF. LEG. IST. ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAVANO MARINI MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
AN AO VED PARISI, PARISI DOMENICO, PARISI NUNZIATA;
- intimati avverso la sentenza n. 403/96 del Tribunale di MESSINA, depositata il 10/12/96 R.G.N. 1005/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato RAVANO MARINI M.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso in via principale, rinvio a nuovo ruolo onde dartermine a parte controricorrente per poter esibire certificazione in ordine alla legittimazione attiva del ricorrrente principale nel merito, accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso -2- principale. -3- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 31 maggio 1990 GI IS adiva il Pretore di Messina chiedendo la condanna dell'INADEL al risarcimento del danno a lui arrecato con la ritardata corresponsione delle somme già ricevute a titolo di indennità premio di fine servizio ai sensi dell'art. 1224 c.c., nonchè alla corresponsione degli interessi moratori al tasso legale sulle somme liquidate a decorrere dal giorno successivo al suo collocamento a riposo. Costituitosi il contraddittorio, l'INADEL eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto azionato e nel merito contestava la fondatezza della domanda. IS Viole Dopo che il IS aveva aderito parzialmente all'eccezione di prescrizione relativamente al periodo anteriore al decennio dal deposito del ricorso, il Pretore di Messina con sentenza del 9 luglio 1991 accoglieva la domanda limitatamente al periodo successivo al 31 maggio 1980 e dichiarava prescritto il diritto al risarcimento relativamente al periodo anteriore. Avverso tale sentenza proponevano appello sia il IS che l'INADEL. Il primo lamentava l'assorbimento della condanna al risarcimento del danno nella misura degli interessi 1 legali in quella del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e chiedeva, pertanto, il cumulo degli interessi di mora con il maggior danno da svalutazione monetaria oltre che su quello della monetaria, e cioè sugli importisvalutazione rivalutati, con conseguente condanna dell'INADEL al pagamento in suo favore della somma ancora dovuta a tale titolo con decorrenza dal 30 aprile 1974, come stabilito dal Pretore. L'INADEL da parte sua lamentava l'erronea statuizione del Pretore in relazione alla condanna al risarcimento del danno da ritardato pagamento in relazione alle somme che l'Istituto avrebbe corrisposto dopo il 30 maggio 1970 avendo lo IS VI corrisposto il saldo nel dicembre 1975, stesso rilevando inoltre la contraddittorietà della condanna al risarcimento del danno da ritardato pagamento "per il periodo successivo all'epoca di pagamento". Il Tribunale di Messina con sentenza del 10 dicembre 1996 dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'INADEL ed in accoglimento del gravame del IS, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la cumulabilità degli interessi di mora al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, confermando nel resto 1'impugnata condannava infine l'INADEL al pagamentosentenza;
2 delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il suo esame andava limitato unicamente al gravame del IS atteso che quello dell'INADEL doveva dichiararsi inammissibile atteso che lo stesso proposto in data 19 novembre 1991 (successivamente a quello del IS proposto invece il 4 ottobre 1991) era stato notificato alla controparte solo in data 6 maggio 1992, e non invece entro dieci giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione del primo appello, vale a dire entro il 3 marzo 1992. Il Tribunale in relazione poi all'appello del IS IS AL ha, prima, affermato testualmente che " è pacifico orientamento giurisdizionale, a seguito della nota sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale, come anche per i crediti previdenziali, il risarcimento da maggior danno secondo gli indici nazionali ISTAT non si cumula con quello liquidato con gli interessi legali" ed ha poi aggiunto che "il Pretore invece nella sentenza impugnata ha cumulato i due risarcimenti assorbendo quello liquidato secondo gli interessi legali con quello da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici nazionali ISTAT". Avverso tale sentenza LA MA, CO IS e TA IS, tutti quali eredi di GI 3 IS, propongono ricorso per cassazione affidato ad un duplice motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso 1'NP (quale ente successore dell'INADEL), il quale spiega anche ricorso incidentale basato anche esso su di un duplice motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perchè proposti ambedue avverso una medesima decisione. A seguito del deposito di memoria difensiva 2. ex art. 378 c.p.c., con la quale il difensore dei ricorrenti ha sostenuto che non risultava provata in Gun olden causa la legittimazione processuale dei ricorrenti stessi per non esservi in atti la prova della loro qualità di eredi di IS GI, il difensore dell'NP ed il Procuratore Generale hanno nella pubblica udienza fatto istanza di rinvio per consentire l'esibizione di documenti diretti ad attestare la suddetta qualità. Detta istanza da esaminarsi prima di ogni altra questione ai fini di un ordinato iter motivazionale non può trovare accoglimento atteso che il deposito - documenti relativi ex art. 372 c.p.c. di all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui quelli necessari a giustificare la legittimazione ad processum, può essere eseguito anche successivamente al deposito del ricorso ma fino alla relazione della causa in udienza (cfr. ex plurimis : Cass. 19 dicembre 1980 n. 6564 in relazione ad una fattispecie di deposito di certificato di morte della parte soccombente nel giudizio di merito e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la successione legittima del ricorrente, cui adde Cass. 12 ottobre 1995 n. 10660;Cass. 22 marzo 1990 n. 2352). Il mancato accoglimento della istanza di rinvio per GI OL non essere il deposito dei documenti avvenuto prima Кови della relazione della causa, non comporta però l'accoglimento della richiesta formulata solo in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. dal difensore, avv. Fedele di Cristina, di MA LA ved. IS, di IS CO e di IS TA, tendente a far valere l'inammissibilità del ricorso dei suddetti sempre da esso avv. di Cristina difesiricorrenti - in ragione della dedotta mancanza di prova sulla - qualità dei ricorrenti di eredi di IS GI, nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata. Ed invero sulla base degli atti processuali e della condotta delle parti in causa deve ritenersi provata la qualità di eredi di IS GI, di MA 5 LA, IS CO e di IS TA. A tale conclusione inducono numerosi circostanze e precisamente che : il IS GI ha eletto domicilio nello studio dell'avv. Mobilia in via Pippo Romeo n.4 (in Messina), così come la MA, il IS CO ed il IS TA, difesi dall'avv. di Cristina;
che detto difensore, nel richiedere ai sensi dell'art. 369, ultimo comma c.p.c. al giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria della Corte Gindo EN di Cassazione del fascicolo di ufficio si è qualificato difensore degli eredi di IS GI;
che tale qualifica di eredi è stata ripetuta dall'avv. Di Cristina ancora una volta nel ricorso principale;
che nelle stessa nota difensiva l'avv. di Cristina non ha escluso che MA LA, IS CO e IS TA fossero eredi di IS GI, ma si è limitato ad affermare per la prima volta che mancava la prova della loro qualità di eredi, per poi ritornare a parlare degli attuali ricorrenti come "eredi di IS GI e non di IS RA (cfr. folio 5 della nota difensiva in atti). Tutte le suddette circostanze e la considerazione che, al di là di quanto contenuto nelle note ex art. 378 c.p.c., è rimasto sempre 6 incontestata nel corso del giudizio di legittimità la qualità di eredi di IS GI dei ricorrenti principali, deve ritenersi sussistente la capacità processuale degli stessi sicchè il loro ricorso può essere oggetto di esame da parte di questa Corte. inducono a ritenereLe argomentazioni esposte ammissibile anche il ricorso incidentale atteso che la notifica di esso ai ricorrenti principali, quali eredi di "RA e non di "GI" IS, evidenzia un mero errore materiale che non induce alcuna incertezza sugli effettivi destinatari del suddetto ricorso e che non limita in alcun modo la GU EN garanzia del contraddittorio ed il diritto di difesa di MA LA e di IS CO e di IS TA.
3. Con il primo motivo del ricorso LA MA e gli altri eredi di GI IS denunziano violazione dell'art. 442 c.p.c. (nel testo risultante dalla coordinazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/91) e dei principi regolanti la riparazione patrimoniale del creditore di prestazioni previdenziali tardivamente adempiute, nonchè difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare il Tribunale di Messina, peraltro sulla 7 base di una motivazione estremamente succinta ed del tutto contraddittoria, nelapparentemente limitarsi a dichiarare genericamente nel solo dispositivo della sentenza la cumulabilità degli interessi di mora al danno da svalutazione monetaria non aveva fornito alcun chiarimento in concreto circa la base di calcolo degli interessi stessi, e cioè sull'importo della sola sorta capitale, della sorta capitale rivalutata ° della sola rivalutazione monetaria, sicchè nel caso di specie doveva ritenersi violato il disposto dell'art. 442 c.p.c. sulla scorta Give to Violus9. del quale gli interessi andavano calcolati rivalutato del credito, comesull'importo espressamente richiesto dal IS GI nelle sue conclusioni in sede di gravame. Nè per andare in contrario avviso valeva addurre il disposto dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in quanto tale norma regolava una fattispecie diversa da quella in oggetto, avendo riguardo all'ipotesi di responsabilità del debitore perfezionatasi in epoca successiva al 31 dicembre 1991. Con il secondo motivo di ricorso gli eredi di GI IS denunziano violazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 della legge 13 giugno 1942 nonchè del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994 n. 585, 8 recante approvazione della delibera del Consiglio forense in data 12 giugno 1993, che Nazionale stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale, e stragiudiziali, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare lamentano i ricorrenti che il Tribunale ha operato una determinazione dei diritti IS EN di procuratore (per complessive lire 450.000 in misura notevolmente inferiore a quella indicata nella nota depositata nell'udienza di discussione del 9 febbraio 1996) e che comunque non teneva conto dei limiti minimi della tariffa professionale. Il giudice d'appello, inoltre, senza alcuna motivazione aveva ridotto la somma richiesta per diritti di procuratore somma che non poteva in ogni caso essere inferiore al minimo inderogabile di lire 2.249.500 secondo quanto previsto dalla tabella b del e non aveva fornito alcuna motivazioned.m. 585/1994 - al riguardo.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale 1'NP deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 436, comma 2, c.p.c. per erronea 9 interpretazione della norma. Sostiene al riguardo l'istituto che il Tribunale ha errato nel ritenere inammissibile l'appello incidentale perchè lo stesso, benchè depositato tempestivamente, entro il termine di dieci giorni antecedente all'udienza fissata per la trattazione del primo appello, non è stato entro lo stesso termine notificato alla controparte. Ed invero, nelle controversie in materia di lavoro (e l'appello sia principale cheprevidenziali) incidentale risulta perfezionato con il deposito in Gardalulen cancelleria, essendo la notificazione preordinata alla regolare instaurazione delunicamente contraddittorio. In altri termini, la notificazione costituisce un posterius rispetto all'atto con il quale si propone appello incidentale ossia rispetto al deposito nella cancelleria della memoria difensiva in cui l'appello incidentale deve essere inserito a pena di decadenza. Ed infatti, se il legislatore avesse inteso sanzionare con la decadenza anche l'omissione della tempestiva notificazione, avrebbe potuto facilmente rimuovere ogni dubbio in proposito reiterando la locuzione " a pena di decadenza" nella parte finale del comma secondo dell'art. 436 c.p.c. ° posponendo detta locuzione alla previsione dell'onere della notifica. 10 Con il secondo motivo del ricorso incidentale l'NP deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. nel testo risultante dalla coordinazione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991 e con la legge 30 dicembre 1991 n. 412, nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In altri termini, i'l Tribunale avrebbe dovuto quanto meno esaminare la questione relativa al disposto dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 416, norma applicabile LO OL per tutte in ritardo le somme corrisposte Кове successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, e ciò anche nel caso in cui il ritardo fosse iniziato nel vigore della disciplina anteriore, dovendo il generale principio della irretroattività della norma coordinarsi con il principio della rilevabilità anche di ufficio in ogni grado e stato del processo dello "ius superveniens".
5. La già evidenziata esigenza di rispettare un ordine logico nel procedimento motivazionale porta all'esame del primo motivo del ricorso incidentale, che va accolto. E' stato affermato da questa Corte che nel rito del lavoro la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 11 436,terzo comma, c.p.c. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge(cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione), e non anche in caso di omissione dell'adempimento, parimenti notificazione della previsto dalla legge, della memoria nello stesso termine, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la IS holen. brevità del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione degli adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione, e la necessità di preferire una interpretazione che escluda ragioni di illegittimità costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente. Ne consegue che in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il Tribunale deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine perentorio, 12 per la notificazione sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio(il quale va disposto anche in caso di notifica tardiva)(cfr. in tali sensi Cass. 4 ottobre 1996 n. 8707 cui adde in precedenza tra le altre : Cass. 11 dicembre 1990 n. 11768; Cass. 7 febbraio 1983 n. 1029). L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, diretto a far valere l'avvenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento azionato GU OLn dal IS, determina l'assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso e l'assorbimento anche del ricorso principale.
6. Alla luce di quanto sinora esposto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Messina, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia in oggetto.
7. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo 13 del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo dell'incidentale nonchè il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma il 4 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE isto VideIS 3 Phil e 0 3 1 A 5 I . S D S . T , A R N O T A , ' L L 3 A L IL CANCELLIERE 7 S L O - E E B 8 P Depositato in Cancelleria I D - S 1 D I I 1 S N A N oggi, 4 GIU 2001 G T E E S O S G O I A G P IL CANCELLIERE A D E M E L I O , T O N E J A O T A I D R L R T L E I S T I E D G N D E E O R S E 14