Sentenza 9 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2004, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
Dott. bisogni Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI RADIOTELEGRAFISTI 37, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA ORAZIANI, difeso dall'avvocato PAOLO FELIZIANI, giusta delega in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 182/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 14/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/10/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico in data 29/12/1991, RE IN acquistava da MA IA un immobile ed il 19/1/1994 corrispondeva L. 6,120.000, per imposta complementare di registro, di cui all'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro di Spoleto. Il 19/12/1995 il IN presentava istanza di rimborso della somma versata in via complementare, intendendo giovarsi del giudicato favorevole ottenuto dall'alienante e riferito alla sentenza n. 236 del 1994, emessa dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto. Successivamente impugnava il silenzio rifiuto dell'Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia respingeva il ricorso del contribuente. Con sentenza del 21/5-14/7/1999, la Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria accoglieva l'appello del IN, ritenendo che quest'ultimo potesse giovarsi, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ., del giudicato favorevole ottenuto dalla alienante.
Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo. Il IN ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle Finanze deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c... Censura anche per vizio di motivazione l'impugnata sentenza, sostenendo che il IN, avendo corrisposto l'imposta complementare, non avrebbe potuto giovarsi del giudicato favorevole ottenuto dall'alienante.
La censura è fondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando l'imposta di registro o l'INVIM gravino solidalmente su più soggetti (come si verifica, rispetto a compravendita immobiliare, a carico di tutte le parti contraenti, per il primo di detti tributi, ovvero a carico dei comproprietari-venditori, per il secondo) "Il condebitore solidale di imposta può giovarsi, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., del giudicato favorevole formatosi, in ordine all'accertamento dell'imponibile, tra l'Amministrazione finanziaria e altro condebitore, al fine di opporsi alla pretesa di pagamento dell'imposta sulla base di un maggior valore, ma non anche al fine di ottenere la ripetizione di quanto da lui già pagato" (Cass., S.U. 22/6/1991, n. 7053; Cass., 8/9/1999, n. 9519; 26/6/2003, n. 10202). L'art. 1306, secondo comma, cod. civ. opera, infatti, sul piano processuale, in deroga ai comuni limiti soggettivi dell'autorità del giudicato (art. 2909 cod. civ. e 1306, primo comma, cod. civ.), consentendo al condebitore solidale che, come nella specie, non abbia impugnato in sede giudiziaria la pretesa impositiva, solo di opporre in via di eccezione la sentenza pronunciata tra il creditore e l'altro condebitore, al fine di paralizzarne la pretesa (o la maggiore pretesa) dell'Amministrazione finanziaria, ma non anche di far valere in via di azione la medesima pronuncia per ottenere il rimborso dell'imposta versata.
Pertanto si deve accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassare la sentenza impugnata e, in applicazione del su enunciato principio di diritto, stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, con compensazione, per giusti motivi, delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004