CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32689 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: ON YM FR nato il [...] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha applicato nei confronti di CO AR RA, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, la pena di mesi quattro di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, interamente sostituita con 128 giorni di lavoro di pubblica utilità. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 32689 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/06/2023 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, articolando un unitario motivo di impugnazione;
nel quale ha censurato la sentenza impugnata in relazione all'errata applicazione dell'art.186, comma 2, d.lgs. n.285/1992, per avere la stessa immotivatamente omesso di applicare nei confronti dell'imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e due anni. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della suddetta !:;anzione accessoria. 4. Il ricorso è fondato. 5. Va premesso che in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma secondo, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P. P.v. 273091); tanto in relazione al generale principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 6. A propria volta, va rilevato che in tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688). 2 Il Consigliere estensore Il Prei, 1ente 7. Sulla base delle predette considerazioni, essendo stata omessa la relativa statuizione, si impone quindi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame, in riferimento alla concreta determinazione dell'entità della sanzione amministrativa in relazione al periodo indicato nell'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992 (tanto sulla base dei criteri dettati da Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze. Così deciso, 1'8 giugno 2023
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha applicato nei confronti di CO AR RA, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, la pena di mesi quattro di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, interamente sostituita con 128 giorni di lavoro di pubblica utilità. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 32689 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/06/2023 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, articolando un unitario motivo di impugnazione;
nel quale ha censurato la sentenza impugnata in relazione all'errata applicazione dell'art.186, comma 2, d.lgs. n.285/1992, per avere la stessa immotivatamente omesso di applicare nei confronti dell'imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e due anni. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della suddetta !:;anzione accessoria. 4. Il ricorso è fondato. 5. Va premesso che in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma secondo, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P. P.v. 273091); tanto in relazione al generale principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 6. A propria volta, va rilevato che in tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688). 2 Il Consigliere estensore Il Prei, 1ente 7. Sulla base delle predette considerazioni, essendo stata omessa la relativa statuizione, si impone quindi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame, in riferimento alla concreta determinazione dell'entità della sanzione amministrativa in relazione al periodo indicato nell'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992 (tanto sulla base dei criteri dettati da Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze. Così deciso, 1'8 giugno 2023