Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958 n. 327, che disciplina l'installazione e l'esercizio di deposito di gas di petrolio liquefatto, anche il mero deposito di gas rientra nel concetto di gestione dell'impianto e deve pertanto essere preceduto dalla richiesta di concessione prefettizia quando la capacità d'accumulo sia superiore a 500 Kg. di prodotto, in assenza della quale si configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 7 legge citata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2001, n. 9893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9893 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 23/01/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 171
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 10795/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Verbania in data 1.12.1999 con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI NZ, nato a Mergozzo il [...], in [...] al reato di cui agli art. 1 e legge n. 327/1958 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso e la memoria difensiva;
Udita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 1.12.1999 il GIP presso il Tribunale di Verbania dichiarava non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti di SI NZ, imputato del reato di cui agli art. 1 e 7 legge n. 327/1958 perché, quale legale rappresentante de La Commerciale Helion s.a.s., gestiva un deposito di gas di petrolio liquefatto in bombole per complessivi kg.
1.120 senza avere richiesto la necessaria concessione prevista dall'art. 1 della legge.
Riteneva il GIP non punibile la gestione di un deposito di GPL poiché, pur essendo richiesta la concessione prefettizia, la legge non prevedeva, in caso d'inottemperanza, alcuna sanzione, stabilita, invece, espressamente per la gestione di un impianto GPL non preceduta dalla richiesta di concessione.
Proponeva ricorso per cassazione il p.m. denunciando violazione di legge in ordine all'arbitraria distinzione operata dal GIP rilevando che per entrambe le ipotesi esaminate era previsto l'obbligo della richiesta di concessione dell'autorità amministrativa
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 della legge n. 327/1958 disciplina l'installazione e l'esercizio di deposito di gas di petrolio liquefatto prevedendo che la gestione dell'impianto debba essere preceduta dalla richiesta di concessione prefettizia quando la capacità d'accumulo sia superiore a 500 kg di prodotto.
Tutta attività gestionale del deposito di GPL è soggetta al suddetto obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 7 da cui si evince che anche il mero deposito di gas rientra nella gestione dell'impianto, ed è, quindi punibile, sicché non è consentito restringere la portata della norma con inammissibili distinzioni estranee al testo ed alla ratio della norma che intende assoggettare l'unitario complesso gestionale di un impianto pericoloso all'obbligo della richiesta di concessione.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Verbania.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Verbania.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001