Sentenza 30 novembre 1998
Massime • 1
Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'art. 348 cod. pen., la costituzione di parte civile dell'associazione professionale (nella specie, l'Associazione nazionale medici dentisti - ANDI -) mira a tutelare l'interesse all'esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile alla associazione si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/1998, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 30/11/1998
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere N. 1648
3. Dott. Francesco SERPICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 12020/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
AZ IT, nato a [...] l'[...];
IG VI, nato a [...] il28/12/1932 Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 26/11/1997 con la quale veniva confermata la sentenza del Pretore di Sanremo del 15/4/1996 di condanna di AR IT e GA CE per il reato di cui agli artt. 110, 348 c.p., con l'applicazione al GA, in accoglimento dell'appello del PG, dell'interdizione dalla professione per anni uno;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. FAVALLI che ha concluso per: ricorso AR;
Annullamento senza rinvio per ricorso GA limitatamente ai danni alla parte civile;
rigetto nel resto;
uditi i difensori Avv. P. QUAREGNA per AR e Avv. G. Valentino per GA che hanno concluso per: Accogliersi i rispettivi ricorsi;
OSSERVA
Sull'appello proposto da AZ IT e IG VI avverso la sentenza del Pretore di Sanremo del 15/4/1996 che li dichiarava colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 348 c.p., perché in concorso tra loro, esercitavano abusivamente la professione di medico dentista, senza averne la prescritta abilitazione, essendo il AZ privo del titolo abilitativo in quanto odontotecnico presso lo studio del GA, laureato in medicina, che consentiva ed agevolava lo svolgimento dell'attività professionale da parte di persona non autorizzata;
con la recidiva specifica nel quinquennio per il AZ, Avv.to in Sanremo fino al 23/4/1992, condannando il detto AZ alla pena di mesi uno di reclusione ed il IG, concesse le attenuanti generiche, alla pena di lire 600.000 di multa, oltre risarcimento danni in solido alla costituita parte civile ANDI, la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 26/11/1997, confermava il giudizio di colpevolezza dei giudici di I^ grado, applicando al IG, in accoglimento di gravame del PG sul punto, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per la durata di anni uno.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo a motivi:
il AZ
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., per insussistenza del reato contestato, avendo i giudici di merito apoditticamente conferito credibilità alle accuse dei testi, nonostante la genericità del loro assunto e il condizionamento della genuinità di questo, per l'interesse a tutelare la propria posizione di persona offesa;
2) Eccessività della pena, stante la modestia dei fatti e la disparità di trattamento sanzionatorio con il coimputato, condannato alla sola pena pecuniaria;
IL IG:
Erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche - Manifesta illogicità della motivazione: I) in merito all'insussistenza del reato contestato ed alla responsabilità attribuita al ricorrente, sulla base di inattendibili dichiarazioni accusatorie del teste F. ES, condizionato dalla sua posizione di persona offesa;
2) irrituale applicazione della pena accessoria, trattandosi di fatti precedenti della pena accessoria, trattandosi di fatti precedenti alla L. 5/2/92 n. 175, istitutiva, all'art. 8, di tale pena;
3) inammissibilità del risarcimento danni alla parte civile sia per il danno morale, non configurabile, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, sia per quello patrimoniale, non provato affatto.
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento della spese processuali.
Quanto al ricorso del AZ, l'impugnata sentenza ha puntualmente ribadito gli elementi di prova a carico del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, enunciando, attraverso il richiamo agli accertamenti "de visu" dei verbalizzanti ed alle sostanziali accuse dei pazienti dello studio GA, in cui operava il detto AZ, la piena configurabilità dell'accusa, stante la palese violazione del R.D. 31/5/1928 n. 1334 che, comunque, non consente ad odontotecnico di esercitare manovra alcuna nella bocca del paziente, ancorché alla presenza di odontoiatra abilitato.
Eloquente, in merito alla prova di detta violazione, non solo il detto della FA che, nonostante la denunciata, compiacente reticenza dibattimentale rispetto all'assunto reso nell'immediatezza dei fatti, non ha negato la limatura dei denti da parte del ricorrente in parola, ma il preciso racconto del teste ES che, ad onta di immotivate censure di inattendibilità per sottesi (e peraltro ormai superati) interessi legati alla sua posizione di persona offesa, ha offerto ampio supporto alla tesi accusatoria, con la conferma di tanto anche attraverso la testimonianza di LL IV SI, segnalata in sentenza.
Parimenti infondata la doglianza del ricorrente AR in merito alla misura del trattamento sanzionatorio.
I giudici della Corte territoriale, infatti, hanno correttamente supportato la denegata riduzione di tale pena, in considerazione dell'ostatività a tanto per i precedenti specifici ed infraquinquennali dell'imputato, così offrendo sufficiente conforto motivazionale all'esercizio del potere discrezionale, riconosciuto dalla legge al giudice di merito, nella determinazione della pena ed insindacabile in sede di legittimità.
Parimenti infondate le doglianze proposte dal ricorrente IG. Quanto a quella sub I), giova ribadire l'esaustiva risposta motivazionale offerta dal testo della sentenza impugnata circa le ragioni della ritenuta conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato.
Opportunamente, infatti, come per il AZ, i giudici di merito hanno sottolineato la consapevole e compiacente agevolazione all'azione dell'odontotecnico da parte del sanitario, peraltro cointeressato anche patrimonialmente alla vicenda (cfr. testi ES ed LL), apparendo del tutto gratuite le censure di inattendibilità espresse in sentenza.
Quanto al motivo sub 2), è appena il caso di rilevare che l'applicazione al ricorrente della pena accessoria è corretta, tenuto conto proprio dell'epoca dei fatti, contestati in permanenza fino al 23/4/92 (intervento dei CC.) e quindi della rituale operatività dell'art. 8 della novella 175/92.
Infine, va ribadita la decisione di riconoscere alla costituita parte civile ANDI il risarcimento dei danni morali e patrimoniali, come ampiamente e puntualmente dedotto dalla sentenza impugnata (cfr. foll. Da 13 a 18), con attento richiamo anche alla decisione di questa stessa Corte, cui ci si intende riportare nei termini già enunciati dai giudici di merito (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 10/01/1990, n. 59, Montivelli). Infatti, nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, la costituzione di parte civile dell'Associazione professionale (nella specie, quella nazionale dei medici dentisti) mira a tutelare l'interesse all'esercizio esclusivo della professione stessa da parte degli iscritti in una determinata area, coincidente con lo stesso superiore interesse dello Stato a che la professione di cui si tratti, sia esercitata soltanto da coloro che vi siano abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato preso a cuore dall'Associazione medesima, si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato in parola, a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti. Di qui l'esatta pronuncia di ristoro danni alla p.c.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999