Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2003, n. 15441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15441 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B - REPUB BLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO i Ma istrati: ogg.lavoro Composta dagli Il mi 8588/0115441/03- Dr. Vincenzo Milec " Alberto Spanò Consigliere " Mario Putaturo Donati Viscido " Rep. " Cron. 31382 " Francesco Maiorano " Pasquale Picone " Ud. 12/6/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NG ET elett. .dom.in Roma,via Carlo poma n.2, presso lo studio dell'avv.G.Sante Assennato, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO -I.N.A.I.L.,in persona del legale rappresentante pro- Roma, ,via IV Novembre n.144,presso gli tempore, elett.dom.in avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, per procura speciale a rgito Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 2 maggio 2001, rep.n.56869; 3647 1 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 7 dicembre 2000,n.241 (R.G.N.103/2000); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 12/6/2003,la Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Viscido;
udito l'avv. Puglisi, per delega dell'avv.De Ferrà; udito il Pubblico Ministero, nella persona del FI RS che ha concluso per ilSost.Proc.Gen.Dr.Renato rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'11 febbraio 2000 l'INAIL proponeva appello avverso la sentenza 12 settembre 1999 con cui il Pretore del lavoro di Bergamo aveva condannato l'Istituto a corrispondere ad LO ER una rendita per invalidità permanente da malattia professionale di absestosi pleuropolmonare nella misura dell'11%. Deduceva l'appellante che il giudice di primo grado aveva conclusioni del consulente tecnicocondiviso acriticamente le d'ufficio, senza valutare le puntuali osservazioni del perito di parte dirette ad evidenziare l'esistenza di una malattia ancora in fase subclinica senza danno funzionale, la cui gravità non poteva unicamente dall'inquadramento nosografico della essere desunta 3 patologia. 2 La Corte, nella resistenza dell'appellato e all'esito di nuova consulenza tecnica d'ufficio,con sentenza del 7 dicembre 2000,in riforma della pronuncia pretorile, rigettava la domanda. proposto ricorso per cassazione con unIl ER ha memoria,cui ha resistito 1'INAIL con motivo, illustrato da controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.3,53,144 e all.8 DPR n.1124 del 1965 (DPR n.336 del 1994),dei DPR n.1124 del 1965 e n.482 del 1975 tabella A lett.47 e 48,degli artt.2697 c.c., 112,434 e 437 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria, ai sensimotivazione nn...3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per dell'art.360 accolto apoditticamente le conclusioni del consulente avere tecnico designato in secondo grado che aveva diagnosticato l'esistenza di una "asbestosi pleurica benigna" con riduzione della capacità lavorativa al 5%. Il consulente tecnico d'ufficio di primo grado, nella valutazione degli esiti degli stessi accertamenti tecnici che avevano evidenziato la presenza di placche pleuriche ( TAC torace del 30 luglio 1998), aveva diagnosticato, invece, una patologia di "asbestosi pleuropolmonare" con riduzione della capacità lavorativa all'11% per l'esistenza di un danno iniziale a livello polmonare con "apprezzabili due piccole e sfumate aree a vetro smerigliato, una nel segmento dorsale dell'apicale destro,l'altro a livello dell'apicale di sinistra". 3 In altri termini l'infermità derivante dalla esposizione alle : fibre di amianto aveva intaccato non solo la pleura,ma anche - inizialmente il polmone, con le due aree a vetro smerigliato. Sennonchè il consulente tecnico d'ufficio successivamente designato non aveva valutato le lesioni a vetro smerigliato rilevando che "tale reperto non appare tipico per una localizzazione polmonare secondaria ad asbestosi" in quanto la malattia notoriamente tende ad interessare precocemente i lobi inferiori dei polmoni come riportato dalla letteratura internazionale. E il giudice d'appello, nell'aderire a tali conclusioni, non aveva considerato che, data la documentazione INAIL di accertamento di rischio specifico, avrebbe dovuto acquisire, al fine di escludere la derivazione professionale della lesione a vetro smerigliato a livello polmonare, una prova rigorosa ed incontrovertibile della dipendenza della malattia da fatti estranei all'attività lavorativa. Ma il convincimento espresso è anche errato in relazione ad un problema più generale di considerazione delle infermità "gravi", anche quoad vitam,e della loro valutazione in presenza di una lesione esistente ma anche silente. A parere del primo consulente tecnico d'ufficio,il quale aveva accertato in sede anamnestica "dolori diffusi al torace in regione dorso lombare- dispnea", la pleuropatia non aveva compromesso minimamente la funzionalità respiratoria,ma sussisteva ugualmente una riduzione della capacità lavorativa poiché la diagnosi di asbestosi, ossia di una malattia suscettibile di gravi : evoluzioni, aveva provocato in un soggetto la cui vita era a rischio la stessa reazione di una affezione di neoplasia con immediato crollo della capacità di lavoro specifica e generica. Tali problemi medico-legali di rilievo non avevano trovato sentenza impugnata cheminimo riscontro nella aveva apoditticamente disatteso i rilievi critici ex adverso addotti. Il motivo va rigettato perché infondato. La Corte ha respinto la domanda diretta alla costituzione di una rendita per invalidità permanente da malattia professionale, avendo accertato,conformemente alle conclusioni del consulente tecnico di secondo grado e sulla base degli accertamenti disposti, che la infermità diagnosticata di asbestosi き pleurica benigna, pur suscettibile di grave evoluzione, non aveva determinato alcun danno alla funzionalità respiratoria con riduzione lieve, al 5%, della capacità di lavoro. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da incensurabile inerrori nel profilo logico giuridico, come tale questa sede. Quanto alla censura sulla rigorosità della prova acquisita in ordine all'esito della patologia, è sufficiente richiamare la relazione del secondo consulente tecnico d'ufficio il quale ha posto in evidenza che la malattia diagnosticata aveva interessato gli apici polmonari,e non i lobi inferiori, come notoriamente avviene nelle fasi iniziali asbestosi,con conseguentedella 5 mancanza di qualsiasi danno polmonare, e che la normalità della +4 funzionalità respiratoria era confermata dal test da sforzo. Quanto alla mancata valutazione della gravità della patologia ! e della sua prospettica evoluzione anche "quoad vitam",la censura non ha carattere di decisività poiché la situazione strettamente assicurativa cui è collegata la concessione di una rendita, non è ancorata ad una situazione soggettiva di ansia,bensì alle condizioni previste dall'art.74 del T.U. n.1124 del/ 1965 e,quindi, all'esistenza di una riduzione effettiva della capacità di lavoro commisurabile in relazione ad una lesione concreta ed effettiva. In ordine alla mancata valutazione della gravità della patologia e della sua prospettica evoluzione anche "quoad vitam", la censura non ha carattere di decisività poiché la è collegato il situazione strettamente assicurativa,cui riconoscimento di una rendita, non è ancorata ad una situazione - secondo quanto eccepito dall'Istituto soggettiva di ansia,bensì - alle condizioni previstecontroricorrente (controricorso,pag. 5) dall'art. 74 del TU n.1124 del 1965 e, quindi, all'esistenza di una riduzione effettiva della capacità di lavoro commisurabile in relazione ad una lesione concreta e anch'essa effettiva dell'organismo. In altri termini quel che interessa per le affezioni respiratorie è la compromissione della relativa funzionalità, che incide sulla capacità lavorativa, e non la condizione di ansia del 6 soggetto rispetto alla diagnosi formulata, ancorchè suscettibile di evoluzione in mesotelioma come nel caso dell'asbestosi. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 12 giugno 2003 Mario Fr au d Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Mileo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. OTT, 2003 E R P U S CANCELLIERE 7