Sentenza 1 dicembre 2006
Massime • 1
Nel procedere alla revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza è competente a stabilire la quantità di pena da ritenersi espiata per effetto del tempo trascorso in regime di affidamento in prova, ossia il "presofferto", ma non può indicare la data nella quale il condannato deve essere rimesso in libertà per avere espiato l'intera pena, in quanto la determinazione della pena ancora da espiare spetta al pubblico ministero, il quale deve provvedere al cumulo di altri eventuali titoli di esecuzione sopraggiunti, ovvero spetta al giudice, in sede di incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2006, n. 9287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9287 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/12/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3597
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 002734/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BARI;
nei confronti di:
1) TA MO N. IL 07/03/1959;
avverso ORDINANZA del 01/12/2005 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario che ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Bari ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa il 22 dicembre 2003 dal tribunale di quella città, che, pronunciando quale giudice di rinvio sull'istanza sotto forma di incidente di esecuzione intesa ad ottenere la correzione dell'ordine di carcerazione e di rideterminazione della residua pena detentiva emesso in data 3 dicembre 2004 nei confronti di AS ZZ, a seguito della revoca della misura dall'affidamento in prova e della condanna alla pena di mesi due di reclusione inflitta dal tribunale di Bari con sentenza del 13 febbraio 2004, in accoglimento dell'istanza difensiva, aveva determinato per il giorno 12 dicembre 2004 e non già per il giorno 24 dicembre 2004 indicato nell'ordine di esecuzione, la scadenza della pena.
Il tribunale, disattendendo l'istanza del PM di assegnazione del procedimento ad altra sezione e l'eccezione di incompetenza da questi sollevata, aveva fondato la sua decisione sulle seguenti considerazioni:
a) che il tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 29 novembre 2004 divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, aveva disposto che il ZZ "dovesse espiare in regime di detenzione in carcere giorni sei da aggiungere al fine pena stabilito";
b) che il fine pena in precedenza stabilito, era stato determinato ed andava comunque fissato, nel giorno 6 dicembre 2004;
c) che sommando a tale data gli ulteriori sei giorni indicali nel provvedimento del tribunale di sorveglianza, la nuova data di scadenza pena andava individuata nel giorno 12 dicembre 2004 e non già in quella del 24 dicembre 2004 indicata nel provvedimento impugnato.
A sostegno del ricorso il Procuratore della Repubblica di Bari ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e per mancanza o illogicità della motivazione. In particolare, con il primo motivo di impugnazione, si deduce che la rideterminazione del "fine pena" non rientrava tra le materie di competenza del tribunale, in quanto l'esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza era affidata in via esclusiva al PM come anche il computo del così detto "presofferto"; con il secondo motivo, si fa rilevare: (a) che il tribunale di sorveglianza di Roma aveva revocato il beneficio dell'affidamento in prova a seguito di violazione delle prescrizioni da parte dell'affidato, (b) che il ripristino dello status detentionis aveva avuto inizio dal 30 ottobre 2004, (c) che il tribunale di sorveglianza aveva valutato il periodo "presofferto" equivalente a giorni quattro di detenzione;
(d) che il termine finale dell'esecuzione della ulteriore pena detentiva di mesi due di reclusione inflitta al ZZ, andava quindi diminuita di 4 giorni, (e) che la residua pena detentiva ancora da espiare (mesi 1 e giorni 26) andava calcolata con decorrenza dal 30 ottobre 2004, data di ripristino dello status detentionis, sicché correttamente la scadenza della pena era stata fissata per il 24 dicembre 2004.
Il procuratore generale, nella sua requisitoria in atti, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione, dovendo ritenersi pacifica la competenza del tribunale di Bari in quanto giudice del rinvio, e risultando l'inizio di decorrenza della pena detentiva da applicarsi a seguito della revoca dell'affidamento al servizio sociale già fissato dal tribunale di sorveglianza con provvedimento non modificabile su iniziativa del PM.
Il difensore del ZZ con memoria del 13 ottobre 2006 ha chiesto una pronuncia di inammissibilità del ricorso o comunque di rigetto.
2. Il ricorso è fondato.
Se pure, infatti, va disatteso il primo motivo di impugnazione, dovendo riconoscersi la competenza del tribunale di Bari, quale giudice di rinvio, a pronunciarsi sull'incidente di esecuzione proposto dal ZZ, merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame.
Al riguardo occorre considerare che l'ordinanza impugnata, in effetti, risulta fondarsi su di un presupposto inesatto, quello cioè, secondo cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 29 novembre 2004 - nel procedere alla revoca dello affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione - oltre a determinare la durata della residua pena detentiva ancora da scontare da parte del ZZ, tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di esse sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, avrebbe stabilito, altresì, anche la data di decorrenza (7 ottobre 2004) dell'ulteriore pena detentiva inflitta con la sentenza del Tribunale di Brescia del 13 febbraio 2004 oggetto dell'ordine di esecuzione, individuando nel giorno 6 dicembre 2004 il "fine pena" da cui poi far decorrere il "presofferto" e cioè il periodo trascorso in affidamento da conteggiarsi secondo il tribunale di sorveglianza come pena espiata (indicato in giorni quattro). Infatti, non rientrava nei poteri del tribunale di sorveglianza indicare la data in cui il ricorrente doveva essere rimesso in libertà per avere espiato l'intera pena (anche perché non poteva essere a conoscenza di eventuali titoli di esecuzione sopraggiunti), ma aveva soltanto il potere-dovere di stabilire la quantità di pena che riteneva già espiata per effetto del tempo trascorso in regime di affidamento in prova. Incombente al quale il tribunale di sorveglianza ha adempiuto, sia pure con motivazione involuta, precisando che alla pena in esecuzione dovevano aggiungersi giorni sei in quanto quattro giorni si consideravano già espiati per effetto del periodo trascorso in affidamento. Spettava, poi, al p.m. (o al giudice in sede incidente di esecuzione) stabilire la pena ancora da espiare, detratto il periodo di pena indicato come già sofferto dal tribunale di sorveglianza.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al tribunale di Bari (giudice dell'esecuzione indicato come competente dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa corte) per nuovo esame della questione, tenendo conto delle suindicate precisazioni".
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2007