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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 6284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6284 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA IA TT FR UP - 04/02/2026 R.G.N. 38497/2025 VA IN SENTENZA sul ricorso proposto da: OS SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
vista la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 il Tribunale di Trapani aveva condannato SA OS alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, in ordine ai delitti di «bancarotta distrattiva e documentale, così diversamente qualificati i fatti di cui al capo A»; aveva ritenuto assorbito il capo B e assolto sul capo A1. La Corte di appello di Palermo, in data 12 febbraio 2025, aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado. Il processo era nato dalla riunione di due procedimenti, entrambi relativi al fallimento della ditta individuale SA OS, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trapani del 31 luglio 2018. La condanna aveva riguardato la distrazione di un consistente numero di beni mobili registrati e la parallela tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali. Era stato applicato il minimo edittale in relazione alla fattispecie di cui all’art.216 R.d. n.267 del 1942 riferita alla fattispecie distrattiva, aumentato di mesi sei ex art.219 del medesimo testo normativo. Era stata espressamente esclusa l’applicabilità di circostanze Penale Sent. Sez. 5 Num. 6284 Anno 2026 Presidente: IN EN IT NI Relatore: FR LA IA TT Data Udienza: 04/02/2026 2 attenuanti generiche. La contestazione di cui al capo B, relativa ad un’ipotesi di bancarotta semplice documentale di cui all’art.217 R.d. n.267 del 1942 era stata ritenuta assorbita, mentre per le ulteriori contestazioni, contenute nel rinominato capo A1, era intervenuta assoluzione. In fatto, la ditta individuale del OS si era occupata, fin dal 1979, di trasporto di persone via terra, utilizzando quale patrimonio aziendale un considerevole numero di automezzi. Dal 2009 aveva iniziato ad avere prime serie difficoltà, le quali si erano andate aggravando, per determinare una situazione di grave crisi intorno al 2014. Quando, nel 2018, era stato dichiarato il fallimento, dell’imponente parco macchine non era stato trovato quasi più nulla e, parallelamente, i libri e le scritture relativi agli anni che avevano interessato lo stato di crisi erano risultati tenuti in maniera gravemente lacunosa, tanto da non consentire alcun tipo di ricostruzione patrimoniale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA OS per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Michele Magaddino, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e), con riferimento all’avvenuta condanna per la bancarotta distrattiva. In particolare, il difensore asseriva che non era «stato provato il dolo specifico della bancarotta distrattiva». Quanto all’elemento oggettivo della fattispecie, assumeva che la relativa prova era stata desunta attraverso un’inversione dell’onere, atteso che il fallito aveva dichiarato di avere dato ai beni delle destinazioni di tipo aziendale, ma il giudice aveva ritenuto che tale indicazione non fosse sufficiente, ponendo a carico dell’imputato l’onere di dimostrare ove fossero i beni. Infine, stante il valore esiguo della maggior parte dei mezzi, il delitto doveva ritenersi non configurato per assenza di offensività in concreto.
2.2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen. la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e) con riferimento all’assenza del dolo specifico della bancarotta documentale e alla conseguente necessaria riqualificazione nella fattispecie di bancarotta semplice. Incentrando la doglianza sul dolo specifico, il ricorso lamenta una carenza motivazionale con riferimento agli indici di fraudolenza e alla consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale, che celerebbero lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e) con riferimento al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. Il difensore ripercorre gli elementi di fatto già valutati dal giudice, per asserire che «non sembra, a parere di questa difesa che il fatto assuma un disvalore tale da giustificare un trattamento sanzionatorio così severo». 3. È pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti tre punti, si osserva quanto segue:
2.1. Il primo motivo, relativo alla fattispecie di bancarotta distrattiva, deve essere rigettato. La Corte di appello e, ancor prima, il Tribunale (la cui motivazione viene richiamata dalla Corte) ha esaustivamente e logicamente motivato in relazione a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Quanto all’asserita violazione di legge relativa al «dolo specifico della bancarotta distrattiva», si osserva che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Correttamente la Corte di appello ha evidenziato la presenza di indici di fraudolenza, sulla base dei quali ha ritenuto sussistente il dolo generico della fattispecie. Quanto al fatto materiale della distrazione, la Corte di appello ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando come il dato fattuale della mancanza dei mezzi aziendali, unito all’assenza di qualsivoglia concreta indicazione circa la loro destinazione, alla presenza di uno stato di crisi noto all’imprenditore e alla contestuale deliberata lacunosità di ogni forma di registrazione contabile, siano altrettanti indici di un disegno fraudolento volto a pregiudicare le ragioni dei creditori. In applicazione di tali principi, fissati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente la Corte di appello ha ritenuto del tutto insufficiente la generica dichiarazione del fallito di avere dato ai beni una destinazione aziendale. Quanto alle ulteriori censure, relative agli elementi costitutivi della fattispecie quali il dolo, la condotta e la concreta offensività, il difensore ripercorre le circostanze di fatto emerse nel processo, per affermare che il giudice sarebbe dovuto pervenire ad un convincimento diverso e opposto. Sotto tale profilo il ricorso si ritiene inammissibile, perché introduce motivi 4 di merito, non valutabili nella presente sede.
2.2. Il secondo motivo, relativo all’assenza del dolo specifico della bancarotta documentale e alla conseguente necessaria riqualificazione nella fattispecie di bancarotta semplice, è parimenti infondato. Va premesso che la condotta oggettivamente contestata al ricorrente è di tipo omissivo, atteso che gli viene imputato di non aver annotato le operazioni di cessione degli automezzi, di non aver aggiornato il libro dei beni ammortizzabili e, comunque, di non aver tenuto altra documentazione contabile o commerciale attraverso la quale consentire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. ( ex multis, Sez. 5 n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01) Trattandosi di elemento interiore, come tale insondabile, deve essere evinto attraverso indici esterni di fraudolenza. Qualora la bancarotta documentale accompagni e sostenga una bancarotta distrattiva, la presenza di un disegno fraudolento può essere facilmente evinta con metodo deduttivo. Oltre a rilevare sul piano oggettivo la condotta tipica, ha evidenziato una serie di indici di fraudolenza (la consapevolezza di una situazione di crisi insanabile, la distrazione di un ingente patrimonio e la parallela tenuta gravemente lacunosa delle scritture) dai quali ha evinto, in via deduttiva, che l’imprenditore «abbia inteso fraudolentemente ostacolare le operazioni di ricostruzione del patrimonio sociale, arrecando così pregiudizio ai creditori», con una condotta «funzionale alla perpetrazione delle plurime distrazioni di beni».
2.3. Il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Le censure mosse non attengono ad alcuno dei vizi prospettabili nella presente sede di legittimità, ma vertono esclusivamente sul merito. La sentenza della Corte motiva compiutamente e logicamente sulla mancata applicazione del beneficio, dando corretta applicazione ai principi di diritto elaborati e consolidati in sede di 5 legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA IA TT FR EN IT NI IN
udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
vista la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 il Tribunale di Trapani aveva condannato SA OS alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, in ordine ai delitti di «bancarotta distrattiva e documentale, così diversamente qualificati i fatti di cui al capo A»; aveva ritenuto assorbito il capo B e assolto sul capo A1. La Corte di appello di Palermo, in data 12 febbraio 2025, aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado. Il processo era nato dalla riunione di due procedimenti, entrambi relativi al fallimento della ditta individuale SA OS, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trapani del 31 luglio 2018. La condanna aveva riguardato la distrazione di un consistente numero di beni mobili registrati e la parallela tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali. Era stato applicato il minimo edittale in relazione alla fattispecie di cui all’art.216 R.d. n.267 del 1942 riferita alla fattispecie distrattiva, aumentato di mesi sei ex art.219 del medesimo testo normativo. Era stata espressamente esclusa l’applicabilità di circostanze Penale Sent. Sez. 5 Num. 6284 Anno 2026 Presidente: IN EN IT NI Relatore: FR LA IA TT Data Udienza: 04/02/2026 2 attenuanti generiche. La contestazione di cui al capo B, relativa ad un’ipotesi di bancarotta semplice documentale di cui all’art.217 R.d. n.267 del 1942 era stata ritenuta assorbita, mentre per le ulteriori contestazioni, contenute nel rinominato capo A1, era intervenuta assoluzione. In fatto, la ditta individuale del OS si era occupata, fin dal 1979, di trasporto di persone via terra, utilizzando quale patrimonio aziendale un considerevole numero di automezzi. Dal 2009 aveva iniziato ad avere prime serie difficoltà, le quali si erano andate aggravando, per determinare una situazione di grave crisi intorno al 2014. Quando, nel 2018, era stato dichiarato il fallimento, dell’imponente parco macchine non era stato trovato quasi più nulla e, parallelamente, i libri e le scritture relativi agli anni che avevano interessato lo stato di crisi erano risultati tenuti in maniera gravemente lacunosa, tanto da non consentire alcun tipo di ricostruzione patrimoniale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA OS per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Michele Magaddino, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e), con riferimento all’avvenuta condanna per la bancarotta distrattiva. In particolare, il difensore asseriva che non era «stato provato il dolo specifico della bancarotta distrattiva». Quanto all’elemento oggettivo della fattispecie, assumeva che la relativa prova era stata desunta attraverso un’inversione dell’onere, atteso che il fallito aveva dichiarato di avere dato ai beni delle destinazioni di tipo aziendale, ma il giudice aveva ritenuto che tale indicazione non fosse sufficiente, ponendo a carico dell’imputato l’onere di dimostrare ove fossero i beni. Infine, stante il valore esiguo della maggior parte dei mezzi, il delitto doveva ritenersi non configurato per assenza di offensività in concreto.
2.2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen. la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e) con riferimento all’assenza del dolo specifico della bancarotta documentale e alla conseguente necessaria riqualificazione nella fattispecie di bancarotta semplice. Incentrando la doglianza sul dolo specifico, il ricorso lamenta una carenza motivazionale con riferimento agli indici di fraudolenza e alla consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale, che celerebbero lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e) con riferimento al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. Il difensore ripercorre gli elementi di fatto già valutati dal giudice, per asserire che «non sembra, a parere di questa difesa che il fatto assuma un disvalore tale da giustificare un trattamento sanzionatorio così severo». 3. È pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti tre punti, si osserva quanto segue:
2.1. Il primo motivo, relativo alla fattispecie di bancarotta distrattiva, deve essere rigettato. La Corte di appello e, ancor prima, il Tribunale (la cui motivazione viene richiamata dalla Corte) ha esaustivamente e logicamente motivato in relazione a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Quanto all’asserita violazione di legge relativa al «dolo specifico della bancarotta distrattiva», si osserva che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Correttamente la Corte di appello ha evidenziato la presenza di indici di fraudolenza, sulla base dei quali ha ritenuto sussistente il dolo generico della fattispecie. Quanto al fatto materiale della distrazione, la Corte di appello ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando come il dato fattuale della mancanza dei mezzi aziendali, unito all’assenza di qualsivoglia concreta indicazione circa la loro destinazione, alla presenza di uno stato di crisi noto all’imprenditore e alla contestuale deliberata lacunosità di ogni forma di registrazione contabile, siano altrettanti indici di un disegno fraudolento volto a pregiudicare le ragioni dei creditori. In applicazione di tali principi, fissati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente la Corte di appello ha ritenuto del tutto insufficiente la generica dichiarazione del fallito di avere dato ai beni una destinazione aziendale. Quanto alle ulteriori censure, relative agli elementi costitutivi della fattispecie quali il dolo, la condotta e la concreta offensività, il difensore ripercorre le circostanze di fatto emerse nel processo, per affermare che il giudice sarebbe dovuto pervenire ad un convincimento diverso e opposto. Sotto tale profilo il ricorso si ritiene inammissibile, perché introduce motivi 4 di merito, non valutabili nella presente sede.
2.2. Il secondo motivo, relativo all’assenza del dolo specifico della bancarotta documentale e alla conseguente necessaria riqualificazione nella fattispecie di bancarotta semplice, è parimenti infondato. Va premesso che la condotta oggettivamente contestata al ricorrente è di tipo omissivo, atteso che gli viene imputato di non aver annotato le operazioni di cessione degli automezzi, di non aver aggiornato il libro dei beni ammortizzabili e, comunque, di non aver tenuto altra documentazione contabile o commerciale attraverso la quale consentire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. ( ex multis, Sez. 5 n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01) Trattandosi di elemento interiore, come tale insondabile, deve essere evinto attraverso indici esterni di fraudolenza. Qualora la bancarotta documentale accompagni e sostenga una bancarotta distrattiva, la presenza di un disegno fraudolento può essere facilmente evinta con metodo deduttivo. Oltre a rilevare sul piano oggettivo la condotta tipica, ha evidenziato una serie di indici di fraudolenza (la consapevolezza di una situazione di crisi insanabile, la distrazione di un ingente patrimonio e la parallela tenuta gravemente lacunosa delle scritture) dai quali ha evinto, in via deduttiva, che l’imprenditore «abbia inteso fraudolentemente ostacolare le operazioni di ricostruzione del patrimonio sociale, arrecando così pregiudizio ai creditori», con una condotta «funzionale alla perpetrazione delle plurime distrazioni di beni».
2.3. Il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Le censure mosse non attengono ad alcuno dei vizi prospettabili nella presente sede di legittimità, ma vertono esclusivamente sul merito. La sentenza della Corte motiva compiutamente e logicamente sulla mancata applicazione del beneficio, dando corretta applicazione ai principi di diritto elaborati e consolidati in sede di 5 legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA IA TT FR EN IT NI IN