Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2204
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Sentenza 14 febbraio 2003

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La violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento CEE n. 822 del 1987, ha natura permanente, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981 decorre dalla cessazione della permanenza, e che prima della sua scadenza può sempre essere irrogata la misura sanzionatoria del ripristino dello stato dei luoghi abusivamente alterato, disposta, insieme alla sanzione pecuniaria, ai sensi della legge n. 749 del 1981, modificata dal D.L. n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2204
    Data del deposito : 14 febbraio 2003

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