Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
La violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento CEE n. 822 del 1987, ha natura permanente, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981 decorre dalla cessazione della permanenza, e che prima della sua scadenza può sempre essere irrogata la misura sanzionatoria del ripristino dello stato dei luoghi abusivamente alterato, disposta, insieme alla sanzione pecuniaria, ai sensi della legge n. 749 del 1981, modificata dal D.L. n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso l'Avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE BATTIANTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D'IO NI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07326/00 proposto da:
D'IO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso l'avvocato FRANCO SOTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO GENTILE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 07/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, sezione di San Severo, annullò l'ordinanza in data 3 gennaio 1997 con la quale la Regione Puglia aveva ingiunto a IO D'RI l'estirpazione di un vigneto impiantato senza autorizzazione nell'anno 1987, come da accertamento notificato il 19 settembre 1987.
Ritenne il giudice del merito che l'illecito amministrativo contestato non ha natura permanente, in quanto si esaurisce con l'impianto abusivo del vigneto, e quindi al momento dell'ingiunzione opposta era già estinto per la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Ricorre per Cassazione la Regione Puglia e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso IO D'RI, che ha proposto altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 28 legge n. 689 del 1981 e del regolamento CEE n. 1208 del 10984 e seguenti. Sostiene che la prescrizione della sanzione pecuniaria prevista per l'impianto abusivo dei vigneti non si estende al potere di estirpazione dei vigneti abusivi, che può essere esercitato fin quando non cessi la permanenza dell'illecito. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 91 c.p.c, lamentando la liquidazione in misura eccessiva delle spese del giudizio.
Con il suo unico motivo d'impugnazione la ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 28 legge n. 689 del 1981. Lamenta che il giudice del merito non abbia presa in considerazione la sua di sopravvenuta perenzione del vigneto, in quanto non più coltivato, con la conseguente cessazione ormai risalente della permanenza. È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso principale. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 si riferisce allo stesso illecito amministrativo oltre che alla sanzione pecuniaria (Cass., sez. 3^, 4 aprile 2000, n. 4094, m. 535306). Ma altrettanto indiscusso è che ha natura permanente la violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento CEE n. 822 del 1987, sanzionato, ai sensi della legge n. 749 del 1981, modificata dal D.L. n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987, con misura pecuniaria e ripristinatoria dello stato dei luoghi abusivamente alterato (Cass., sez. 1^, 21 novembre 2001, n. 14633, m. 550426). E questa giurisprudenza, che prescinde dall'effettiva coltivazione del vigneto abusivo, è conforme all'orientamento espresso da questa Corte sia in materia civile sia in materia penale in relazione all'analogo illecito della costruzione edilizia abusiva (Cass., sez. 1^, 25 luglio 1997, n. 6967, m. 506260, Cass. pen., sez. un., 27 febbraio 2002, Cavallaro, m. 221399). Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse, perché propone censure che non sono dirette contro una statuizione, sia pure implicita, della sentenza di inerito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice dell'opposizione non si è pronunciato, in quanto assorbite dalla decisione sulla questione preliminare di prescrizione (Cass., sez. 1^, 25 marzo 1971, n. 850, m. 350714, Cass., sez. 2^, 9 novembre 1974, n. 3496, m. 372011). Infatti le questioni assorbite nella decisione del giudice dell'opposizione riprendono efficacia e vigore con la cassazione della sentenza di merito e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio se non risulti una diversa volontà della parte (Cass., sez. un., 3 maggio 1971, n. 1271, m. 351442, Cass., sez. 3^, 7 marzo 2001, n. 3341, m. 544527).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2003