Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 247
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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È devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta che investa la legittimità delle ritenute operate da quest'ultimo, atteso che tale accertamento non integra una mera questione pregiudiziale suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma si configura come una causa di natura tributaria a carattere pregiudiziale che deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale e in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia; tale principio non soffre deroga ne' quando la domanda del sostituito sia stata formulata nei confronti del sostituto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., giacché la controversia investe pur sempre una causa di natura tributaria, ne' quando la controversia sia insorta soltanto tra sostituito e sostituto, giacché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può comportare lo spostamento della giurisdizione, essendo compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione dello stesso, ne', infine, quando siano scaduti i termini di decadenza per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, giacché tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità dell'azione proposta davanti al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione di quest'ultimo, non essendo prevista alcuna giurisdizione residuale dell'A.G.O. in caso di improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.

Alle commissioni tributarie in sede di giurisdizione esclusiva è devoluta anche la cognizione delle domande conseguenti alla accertata non doverosità della pretesa dell'amministrazione, quali quelle relative alla rivalutazione e agli interessi sulle somme indebitamente trattenute e versate, avendo tale giudice gli stessi poteri istruttori del giudice civile in ordine all'accertamento e alla valutazione del rapporto e non sussistendo, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, disposizioni che facciano salva la giurisdizione ordinaria sulle questioni concernenti diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo, quali quelle previste dagli artt. 30 R.D. n. 1054 del 1924 e 7 legge n. 1034 del 1971 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 247
    Data del deposito : 23 aprile 1999

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