Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 2
È devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta che investa la legittimità delle ritenute operate da quest'ultimo, atteso che tale accertamento non integra una mera questione pregiudiziale suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma si configura come una causa di natura tributaria a carattere pregiudiziale che deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale e in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia; tale principio non soffre deroga ne' quando la domanda del sostituito sia stata formulata nei confronti del sostituto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., giacché la controversia investe pur sempre una causa di natura tributaria, ne' quando la controversia sia insorta soltanto tra sostituito e sostituto, giacché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può comportare lo spostamento della giurisdizione, essendo compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione dello stesso, ne', infine, quando siano scaduti i termini di decadenza per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, giacché tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità dell'azione proposta davanti al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione di quest'ultimo, non essendo prevista alcuna giurisdizione residuale dell'A.G.O. in caso di improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.
Alle commissioni tributarie in sede di giurisdizione esclusiva è devoluta anche la cognizione delle domande conseguenti alla accertata non doverosità della pretesa dell'amministrazione, quali quelle relative alla rivalutazione e agli interessi sulle somme indebitamente trattenute e versate, avendo tale giudice gli stessi poteri istruttori del giudice civile in ordine all'accertamento e alla valutazione del rapporto e non sussistendo, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, disposizioni che facciano salva la giurisdizione ordinaria sulle questioni concernenti diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo, quali quelle previste dagli artt. 30 R.D. n. 1054 del 1924 e 7 legge n. 1034 del 1971 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1999, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio SGROI - Primo Presidente -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PAGANI, in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO CASTALDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI NATALE GIUSEPPE, METELLIANA S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 818/96 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, emessa il 28/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Filippo CASTALDI, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbimento di tutti gli altri, giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dipendente del Comune di Pagani, SE di Natale - premesso che l'ente datore di lavoro, dopo avere effettuato, con trattenuta sulle retribuzioni, mese per mese, gli accantonamenti dell'imposta IRPEF incidente sui ratei di tredicesima mensilità, aveva operato una nuova trattenuta al momento della corresponsione di quest'ultima, con la conseguenza che, in relazione alla stessa somma percepita, si era verificato un doppio pagamento dell'imposta dovuta all'erario - conveniva innanzi al giudice di pace di Nocera Inferiore il Comune di Pagani chiedendo che, affermata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., lo stesso venisse condannato al pagamento della somma indebitamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione.
Nel costituirsi, l'ente datore di lavoro eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiamava in causa la Metelliana s.p.a. incaricata della compilazione meccanografica della contabilità del personale dipendente per il periodo in cui erano state effettuate le ritenute oggetto del giudizio, per essere manlevato dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli della lite. Il giudice adito, con sentenza non definitiva, rigettava l'eccezione di incompetenza per materia, a favore del giudice del lavoro, perché nella specie la controversia non riguardava un credito dipendente da rapporto di lavoro, ma il danno ingiusto per errati conteggi, nonché quella di difetto di giurisdizione, osservando che non sussisteva ne' la giurisdizione del giudice amministrativo, perché si trattava solo di esaminare i conteggi relativi alle trattenute operate, ne' quella della commissione tributaria, perché si trattava di rapporto fra sostituto e sostituito e non tra quest'ultimo e l'erario.
Con sentenza definitiva, pronunciando secondo equità, il giudice di pace di Nocera inferiore dichiarava il Comune di Pagani responsabile dei danni prodotti per sua esclusiva colpa e lo condannava a corrispondere al dipendente la somma di L.650.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e al pagamento delle spese di giudizio, mentre compensava le spese fra il Comune e la Metelliana s.p.a.
A sostegno della pronuncia definitiva, il giudice adito osservava:
- che la Metelliana s.p.a. è una società di informatica che ha agito sempre su esclusiva indicazione del Comune di Pagani;
- che dall'esame degli atti era emerso un errore materiale di calcolo nel modello 101, derivante da mancata considerazione nei conteggi finali delle rate di trattenute previdenziale ed IRPEF;
- che dalla relazione della c.t.u. concernente un analogo giudizio pendente innanzi allo stesso giudice e depositata agli atti era risultato provato che il Comune di Pagani dall'anno 1987 al 1991 aveva effettuato una ritenuta IRPEF maggiore di quella che avrebbe dovuto operare;
- che, infatti, in sede di conguaglio annuale non si era tenuto conto della ritenuta previdenziale sulla tredicesima che per accordo tra le parti era stata operata anticipatamente pro quota a partire dal mese di gennaio, calcolandosi invece l'imposta su di un imponibile maggiorato della suddetta ritenuta previdenziale;
- che l'errore andava inquadrato tra gli atti illeciti lesivi di un diritto soggettivo del dipendente, come tale idoneo alla costituzione in favore dell'attore del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- che era da escludersi l'invocata prescrizione da parte del procuratore del Comune di Pagani.
Avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva il Comune di Pagani ha proposto ricorso per cassazione articolato su otto motivi, notificato anche alla Metelliana s.p.a. parte nel giudizio di merito.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il Comune di Pagani - in relazione alla domanda proposta dal Di Natale - censura il mancato rilievo da parte del giudice adito del difetto di giurisdizione dell'a.g.o. per sussistere in materia la giurisdizione delle commissioni tributarie. Il motivo è fondato ed al fine del suo accoglimento è
sufficiente il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la controversia fra sostituito e sostituto, relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie atteso che l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga ne' quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto - perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione del contraddittorio stesso (artt. 99-102 c.p.c., applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 636 del 1972) - ne' quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, atteso che tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso, non essendo prevista dall'ordinamento alcuna giurisdizione residuale dell'a.g.o. a seguito dell'improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie" (Così testualmente Cass. 9 marzo 1993 n. 2803, ma, nello stesso senso anche Cass. 10 maggio 1990 n. 3843;
Cass. 25 maggio 1990 n. 4707; Cass. 15 giugno 1990 n. 5847; Cass. 28 giugno 1990 n. 6565; Cass. 27 ottobre 1995 n. 10685 e successive conformi).
Tale giurisdizione esclusiva deve essere altresì affermata anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, la domanda del sostituito venga formulata nei confronti del sostituto, l'Invocando l'art. 2043c.c., perché la controversia investe pur sempre una causa di natura tributaria.
Quando, poi, sussiste la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, a tali commissioni - che, qualora venga accertato un credito del ricorrente, possono condannare l'amministrazione al relativo pagamento - deve essere devoluta anche la cognizione delle domande conseguenti alla eventuale non doverosità della pretesa, quali quelle concernenti il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta, atteso che tale giudice ha ali stessi poteri istruttori del giudice civile per l'accertamento e la valutazione del rapporto, e rilevata altresì l'inesistenza, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle dell'art. 30 r.d. 26 giugno 1924 n.1054 e dell'art. 7, comma 3, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che fanno salva la giurisdizione ordinaria sulle questioni concernenti diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo, emessa in materia per le quali esiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. 10 ottobre 1994 n. 8277). 2. - L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo con il quale si deduce il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda per la mancata presentazione nel termine decadenziale di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 della istanza di rimborso, trattandosi di questione attinente al merito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata, devoluta al giudice investito della giurisdizione.
3. - Sono assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto (proposti in via subordinata al mancato accoglimento dei primi due) , con i quali si deduce, rispettivamente, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per riguardare la controversia un rapporto di pubblico impiego, la competenza del tribunale di Nocera ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c. o la competenza del giudice del lavoro a norma dell'art.409 c.p.c. 4. - Parimenti assorbiti sono anche i motivi sesto, settimo e ottavo, con i quali si denunciano vizi di merito della decisione. 5. - Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri e, per l'effetto, in relazione al motivo accolto, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata e va dichiarata la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie a conoscere della controversia relativa alla legittimità delle operate trattenute IRPEF;
mentre resta salva la pronuncia nei confronti della Metelliana s.p.a.
La qualità delle parti e la natura della controversia giustifica la compensazione fra le stesse delle spese dell'intero giudizio;
P. Q. M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e, per l'effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie a conoscere della controversia relativa alla legittimità delle operate trattenute IRPEF;
compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera del consiglio delle Sezioni Unite civili, il 16 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999