Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU0 7 4 8 3/ 03 ggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Presidente R.G.N. 15625/01 Cron.16513 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 08/11/02 Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - PER AZIONI, in persona del legale E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NN NE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 19036/00 del Tribunale di ROMA, 4474 depositata il 15/06/00 R.G. N. 53238/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di AR NA, ex dipendente della società appellante, posto in quiescenza dopo il 1 luglio 1990, diretta ad ottenere la riliquidazione da parte dell'OPAFS, cui nelle more del giudizio era succeduta la s.p.a.Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita, tenendo conto dei miglioramenti retributivi previsti nel ccnl 1990.1992. Il giudice d'appello ha ritenuto infondata la tesi della Ferrovie dello Stato, secondo cui, per i dipendenti cessati dal servizio nel triennio di vigenza del contratto collettivo, potevano esser computati nell'indennità di buonuscita solo i miglioramenti retributivi maturati prima di tale cessazione. La s.p.a Ferrovie dello Stato propone ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di un unico articolato motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, degli artt. 37, 38 e 96, comma 4, del ccnl 1990-1992 in relazione agli artt. 1362 e segg. cod.civ., nonché errata e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la società ricorrente addebita al Tribunale di non aver considerato che l'art. 96 del cit. ccnl prevede che per le prestazioni, ivi compresa l'indennità di buonuscita, a carico dell'Opera di Previdenza e Assistenza per i ferroviari dello Stato cui è succeduta la spa Ferrovie dello stato, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 14 dicembre 1973, n. 829, il cui art. 14 pone quale parametro per il calcolo della predetta indennità l'ultimo stipendio mensile, ossia lo stipendio in godimento al momento della cessazione dal servizio e cioè quello spettante e concretamente percepito dal dipendente, e di esser incorso quindi in violazione di legge, avendo in sostanza interpretato la disposizione contrattuale circa la spettanza degli aumenti in modo contrario al quadro legale di riferimento. Il motivo è sostanzialmente fondato. In tema di indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. prima erogata dall'OFAPS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, questa Corte ha avuto modo di precisare che essa deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità' in misura non. proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione, ed ha conseguentemente ritenuto non computabili nell'indennita' gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi. (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042). In tale ordine di idee questa Corte ha quindi ritenuto di dover escludere la correttezza di una interpretazione del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, stipulato per il periodo 1990-1992, tale da portare alla conclusione che esso possa avere validamente previsto il computo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione comprensiva di tutti gli aumenti previsti dal medesimo contratto anche con riferimento ai lavoratori cessati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, e nei cui confronti comunque sia mancata la corresponsione di detti aumenti e la relativa contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita, poiché una clausola in tal senso contrasterebbe con la disciplina legale di detta indennità (Cass. 23 giugno 2000, n. 8558). Per contro, in diverse occasioni, della stessa disposizione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, rilevante ai fini di questo giudizio, e' stato ritenuto corretta l'interpretazione, contraria a quella accolta nella sentenza impugnata, che aveva valorizzato il criterio ermeneutico secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale secondo cui, come detto, non possono essere computati nelle indennità' di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto. (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; Cass. 25 maggio 2001 n. 7173) Ciò a condotto questa Corte ad accreditare un'interpretazione dello scaglionamento nel tempo degli aumenti stipendiali, previsti dal contratto collettivo non quale rateizzazione in senso tecnico di un'obbligazione già sorta, ma come una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro ( Cass. 10 maggio 2002 n. 6767). Alla luce di tali principi, che questa Corte intende ribadire, la decisione del giudice d'appello, si pone in radicale contrasto non tanto con i criteri di ermeneutica legale quanto con le richiamate norme di legge ( e, al di la dalla formale intestazione del motivo, è in sostanza censurata sotto questo aspetto). Essa va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con il rigetto della domanda del NA. Quanto alle spese di lite, se ne ritiene opportuna la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di AR NA contro la s.p.a. Ferrovie dello Stato;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Roma 8 novembre 2002 Il Presidente Il cons.est. Fitcido Filippo Curcuruto Mario Putaturo Donati Mano Pulatie Arca Me IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, 14 MDG/2103 IL CANCELLIERE