CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 9094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9094 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI RA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 21.6.2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al periculum;
udito il difensore, avv. Domenico Ciruzzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21.6.2022 il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di EL Alfieri di due manufatti, costituiti l'uno da una struttura di ferro e muratura della superficie di circa 70 mq. realizzata su una preesistente baracca abusiva in lamiera, e l'altro da un immobile in legno di circa 20 mq. ancorato al suolo con un massetto in calcestruzzo, entrambi realizzati in assenza di permesso di costruire Penale Sent. Sez. 3 Num. 9094 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/10/2022 ed in violazione della normativa in materia antisismica in area sottoposta a vincolo paesaggistico. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito periculunn in mora. Deduce che le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale del riesame, che aveva rilevato il rischio di aggravamento del reato in conseguenza di un innegabile aggravio urbanistico in termini di urbanizzazione primaria e secondaria attesa la possibile destinazione abitativa dei manufatti, si risolve in una mera clausola di stile, e dunque in una motivazione ex se soltanto apparente, riproduttiva della medesima argomentazione spesa dal Gip nel decreto originario. Nel rilevare come l'avvenuto completamento delle opere, di cui davano atto entrambi i giudici della cautela reale, imponesse in ogni caso un onere motivazionale specifico in ordine all'attualità delle esigenze cautelari a fronte dell'impossibilità di protrazione dell'attività delittuosa in sé considerata, non può esaurirsi in un generico richiamo all'aggravio del carico urbanistico, sostiene che, al fine di escludere che l'elemento del periculum possa ritenersi in re ipsa, occorreva l'indicazione delle concrete ragioni in forza delle quali la disponibilità degli immobili incida sull'assetto urbanistico, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo alle loro dimensioni, le quali, tenuto peraltro conto che uno dei due manufatti è di appena 20 mq. e che comunque esigue sono anche quelle dell'altro, costituisce anch'essa una formula stereotipata, né tanto meno alla loro destinazione d'uso che non può essere parametrata alle teoriche intenzioni dell'agente, bensì alle caratteristiche oggettive della costruzione. Con riferimento a tale specifico profilo osserva comunque che il secondo immobile sia una costruzione in legno adibita a deposito, di per sé del tutto inidonea alla ventilata destinazione abitativa, e che l'altro manufatto avrebbe potuto ospitare un solo nucleo familiare CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento In riferimento all'ampio dibattito insorto nella dottrina ed in seno a questa stessa Corte sulla corretta interpretazione dell'articolo 321 cod. proc. pen. in ordine al sequestro preventivo delle opere edilizie ultimate occorre muovere dalla sentenza delle Sezioni Unite che, nel riconoscere l'ammissibilità della misura reale applicata alle costruzione definitivamente completate, sottolinea la distinzione tra l'effetto lesivo del reato sul bene giuridico protetto, che permane nel tempo ma è comune a tutti i reati, anche istantanei e le conseguenze, necessariamente antigiuridiche ed ipotizzabili anche a consumazione del reato avvenuta, che 2 potrebbero derivare dalla libera disponibilità del bene. Nel far riferimento, tra le varie fattispecie delittuose menzionate a titolo esemplificativo anche ai reati edilizi, la pronuncia osserva che la lesione concerne in tal caso @.:Ipiz= l'interesse alla vigilanza e controllo del territorio attraverso un adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso, nonché l'aggravamento del carico urbanistico conseguente all'utilizzazione del manufatto abusivo, carico inteso quale incidenza dell'intervento edilizio, riguardato sotto l'aspetto strutturale e funzionale, e dunque comprensivo delle variazioni di volumetria, destinazione o effettiva utilizzazione derivate dalla concreta alterazione della consistenza originaria di un manufatto, sull'assetto urbanistico così da determinare un mutamento in concreto dell'insieme delle esigenze territoriali valutate in sede di pianificazione (Sez. U, n. 12878 del 29/1/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721). Nel solco di tale intervento chiarificatore si pongono le successive pronunce delle Sezioni semplici che, sviluppandolo ulteriormente, hanno ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 del 10/9/2015, Buono e altro, Rv. 265195) e comunque, in termini più generali, che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente alle conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio, debba presentare, ove si tratti di opera ultimata, il requisito della concretezza in relazione alla disponibilità del bene, sulla cui sussistenza deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (ex nnultis Sez. 3, Sentenza n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812 in una fattispecie in cui è stato annullato il provvedimento di sequestro di un impianto per la produzione di energia eolica, che di per sè, non incide sulla domanda di elementi urbanistici secondari, sul rilievo che non fosse stato valutato in concreto se dall'uso dell'impianto derivasse un aumento del cosiddetto carico urbanistico). Se tale precisazione non può ritenersi affatto superflua in quelle situazioni in cui l'aggravio del carico urbanistico possa non essere intuitivamente percepibile, quali quelle, ad esempio, di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona o di mero aumento della volumetria di un fabbricato preesistente, l'onere motivazionale tuttavia si attenua allorquando l'abuso venga realizzato in situazioni di inedificabilità assoluta, così come di realizzazione ex novo di un manufatto o ancora di mutamento della diversa destinazione originaria in abitativa, venendo in tal caso determinata un'alterazione del rapporto tra il territorio e il suo utilizzo così come pianificato dagli strumenti urbanistici. Secondo quanto precisato dalla citata 3 \\--C,e....‘ pronuncia a Sezioni Unite Innocenti, la valenza, infatti, del carico urbanistico "deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte", di talché il carico urbanistico è "l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio". Tanto premesso, non può ritenersi che la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alle esigenze cautelari sia nel caso di specie soltanto apparente, essendo stato il periculum reputato sussistente in ragione della consistente lesione che l'edificazione abusiva dei due manufatti, uno dei quali con pacifica destinazione abitativa, è suscettibile di arrecare mediante l'aggravio del carico urbanistico in termini di nuova richiesta di servizi e di infrastrutture unitamente al conferimento all'opera di una destinazione d'uso incompatibile con quella dell'area di sedime, costituita da un'area gravata da vincolo paesaggistico con conseguente alterazione di luoghi protetti ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Lo specifico riferimento alle dimensioni delle opere e alla loro destinazione non può, invero, ritenersi espressione di una clausola di stile, risultando al contrario strettamente correlato all'asserito sottodimensionamento delle opere di urbanizzazione secondaria in rapporto all'insediamento primario, sul quale la difesa non prende alcuna posizione. Senza contare che l'aggravio delle conseguenze delittuose non è soltanto riferito, con riguardo al fumus commissi delicti, alla realizzazione di manufatti in assenza del necessario permesso di costruire, ma anche, come risulta dai reati ipotizzati, alla violazione della normativa prevista a tutela delle zone sismiche (artt. 83, 93 e 95 d.P.R. 380/2001) che non hanno costituito oggetto di alcuna doglianza difensiva, cui deve ritenersi esteso, per effetto del maggior carico strutturale, il pregiudizio arrecato agli interessi attinenti allo specifico territorio interessato dalle costruzioni abusive posti a presidio cella sicurezza e della incolumità pubblica. In tal caso, come già precisato da questa Corte sempre in tema di sequestro preventivo, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento sismico (Sez. 3, Sentenza n. 38717 del 10/05/2018, Rizzuti Rv. 273835). 4 Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 28.10.2022
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al periculum;
udito il difensore, avv. Domenico Ciruzzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21.6.2022 il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di EL Alfieri di due manufatti, costituiti l'uno da una struttura di ferro e muratura della superficie di circa 70 mq. realizzata su una preesistente baracca abusiva in lamiera, e l'altro da un immobile in legno di circa 20 mq. ancorato al suolo con un massetto in calcestruzzo, entrambi realizzati in assenza di permesso di costruire Penale Sent. Sez. 3 Num. 9094 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/10/2022 ed in violazione della normativa in materia antisismica in area sottoposta a vincolo paesaggistico. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito periculunn in mora. Deduce che le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale del riesame, che aveva rilevato il rischio di aggravamento del reato in conseguenza di un innegabile aggravio urbanistico in termini di urbanizzazione primaria e secondaria attesa la possibile destinazione abitativa dei manufatti, si risolve in una mera clausola di stile, e dunque in una motivazione ex se soltanto apparente, riproduttiva della medesima argomentazione spesa dal Gip nel decreto originario. Nel rilevare come l'avvenuto completamento delle opere, di cui davano atto entrambi i giudici della cautela reale, imponesse in ogni caso un onere motivazionale specifico in ordine all'attualità delle esigenze cautelari a fronte dell'impossibilità di protrazione dell'attività delittuosa in sé considerata, non può esaurirsi in un generico richiamo all'aggravio del carico urbanistico, sostiene che, al fine di escludere che l'elemento del periculum possa ritenersi in re ipsa, occorreva l'indicazione delle concrete ragioni in forza delle quali la disponibilità degli immobili incida sull'assetto urbanistico, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo alle loro dimensioni, le quali, tenuto peraltro conto che uno dei due manufatti è di appena 20 mq. e che comunque esigue sono anche quelle dell'altro, costituisce anch'essa una formula stereotipata, né tanto meno alla loro destinazione d'uso che non può essere parametrata alle teoriche intenzioni dell'agente, bensì alle caratteristiche oggettive della costruzione. Con riferimento a tale specifico profilo osserva comunque che il secondo immobile sia una costruzione in legno adibita a deposito, di per sé del tutto inidonea alla ventilata destinazione abitativa, e che l'altro manufatto avrebbe potuto ospitare un solo nucleo familiare CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento In riferimento all'ampio dibattito insorto nella dottrina ed in seno a questa stessa Corte sulla corretta interpretazione dell'articolo 321 cod. proc. pen. in ordine al sequestro preventivo delle opere edilizie ultimate occorre muovere dalla sentenza delle Sezioni Unite che, nel riconoscere l'ammissibilità della misura reale applicata alle costruzione definitivamente completate, sottolinea la distinzione tra l'effetto lesivo del reato sul bene giuridico protetto, che permane nel tempo ma è comune a tutti i reati, anche istantanei e le conseguenze, necessariamente antigiuridiche ed ipotizzabili anche a consumazione del reato avvenuta, che 2 potrebbero derivare dalla libera disponibilità del bene. Nel far riferimento, tra le varie fattispecie delittuose menzionate a titolo esemplificativo anche ai reati edilizi, la pronuncia osserva che la lesione concerne in tal caso @.:Ipiz= l'interesse alla vigilanza e controllo del territorio attraverso un adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso, nonché l'aggravamento del carico urbanistico conseguente all'utilizzazione del manufatto abusivo, carico inteso quale incidenza dell'intervento edilizio, riguardato sotto l'aspetto strutturale e funzionale, e dunque comprensivo delle variazioni di volumetria, destinazione o effettiva utilizzazione derivate dalla concreta alterazione della consistenza originaria di un manufatto, sull'assetto urbanistico così da determinare un mutamento in concreto dell'insieme delle esigenze territoriali valutate in sede di pianificazione (Sez. U, n. 12878 del 29/1/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721). Nel solco di tale intervento chiarificatore si pongono le successive pronunce delle Sezioni semplici che, sviluppandolo ulteriormente, hanno ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 del 10/9/2015, Buono e altro, Rv. 265195) e comunque, in termini più generali, che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente alle conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio, debba presentare, ove si tratti di opera ultimata, il requisito della concretezza in relazione alla disponibilità del bene, sulla cui sussistenza deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (ex nnultis Sez. 3, Sentenza n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812 in una fattispecie in cui è stato annullato il provvedimento di sequestro di un impianto per la produzione di energia eolica, che di per sè, non incide sulla domanda di elementi urbanistici secondari, sul rilievo che non fosse stato valutato in concreto se dall'uso dell'impianto derivasse un aumento del cosiddetto carico urbanistico). Se tale precisazione non può ritenersi affatto superflua in quelle situazioni in cui l'aggravio del carico urbanistico possa non essere intuitivamente percepibile, quali quelle, ad esempio, di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona o di mero aumento della volumetria di un fabbricato preesistente, l'onere motivazionale tuttavia si attenua allorquando l'abuso venga realizzato in situazioni di inedificabilità assoluta, così come di realizzazione ex novo di un manufatto o ancora di mutamento della diversa destinazione originaria in abitativa, venendo in tal caso determinata un'alterazione del rapporto tra il territorio e il suo utilizzo così come pianificato dagli strumenti urbanistici. Secondo quanto precisato dalla citata 3 \\--C,e....‘ pronuncia a Sezioni Unite Innocenti, la valenza, infatti, del carico urbanistico "deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte", di talché il carico urbanistico è "l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio". Tanto premesso, non può ritenersi che la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alle esigenze cautelari sia nel caso di specie soltanto apparente, essendo stato il periculum reputato sussistente in ragione della consistente lesione che l'edificazione abusiva dei due manufatti, uno dei quali con pacifica destinazione abitativa, è suscettibile di arrecare mediante l'aggravio del carico urbanistico in termini di nuova richiesta di servizi e di infrastrutture unitamente al conferimento all'opera di una destinazione d'uso incompatibile con quella dell'area di sedime, costituita da un'area gravata da vincolo paesaggistico con conseguente alterazione di luoghi protetti ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Lo specifico riferimento alle dimensioni delle opere e alla loro destinazione non può, invero, ritenersi espressione di una clausola di stile, risultando al contrario strettamente correlato all'asserito sottodimensionamento delle opere di urbanizzazione secondaria in rapporto all'insediamento primario, sul quale la difesa non prende alcuna posizione. Senza contare che l'aggravio delle conseguenze delittuose non è soltanto riferito, con riguardo al fumus commissi delicti, alla realizzazione di manufatti in assenza del necessario permesso di costruire, ma anche, come risulta dai reati ipotizzati, alla violazione della normativa prevista a tutela delle zone sismiche (artt. 83, 93 e 95 d.P.R. 380/2001) che non hanno costituito oggetto di alcuna doglianza difensiva, cui deve ritenersi esteso, per effetto del maggior carico strutturale, il pregiudizio arrecato agli interessi attinenti allo specifico territorio interessato dalle costruzioni abusive posti a presidio cella sicurezza e della incolumità pubblica. In tal caso, come già precisato da questa Corte sempre in tema di sequestro preventivo, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento sismico (Sez. 3, Sentenza n. 38717 del 10/05/2018, Rizzuti Rv. 273835). 4 Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 28.10.2022