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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18444 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18444 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 18/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Catania, pronunciandosi sull'istanza di riesame proposta da PO EL avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania del 3 novembre 2025, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 2 e 3 dell'imputazione provvisoria), ha annullato la suddetta ordinanza limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, confermando il provvedimento nel resto. A PO EL era stato contestato di essere stata partecipe, nel periodo compreso tra il luglio e il 4 dicembre 2023, di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack e hashish operante nei quartieri catanesi di San Giorgio, San Berillo e in una zona di Misterbianco, mettendo a disposizione del sodalizio, unitamente alla sorella PO Nancy Sofia, il suo appartamento sito in via Fortuna n. 42 ai fini della custodia della cocaina, altresì commercializzando la sostanza stupefacente. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. dei reati a lei contestati, in particolar modo lamentando la mancata ricorrenza di requisiti idonei a qualificare la sua condotta come partecipativa a un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico. L'ordinanza impugnata sarebbe, in particolare, incorsa in un'evidente contraddizione logica e giuridica laddove ha ritenuto, da un lato, che il sodalizio avrebbe operato con metodo mafioso per essere inserito in un conflitto violento tra gruppi criminali per poi, dall'altro, escludere che la ricorrente avesse contribuito a tale metodo, senza tuttavia esplicare in che modo avesse fatto parte della struttura criminale, operando un'apodittica differenziazione della sua posizione soggettiva. Viene lamentato, poi, che mentre è indiscutibile la sua consapevolezza di aver messo a disposizione il suo appartamento ai fini dell'espletamento di un'attività illecita correlata allo spaccio di sostanze stupefacenti, non risulterebbe, invece, comprovata la sua partecipazione alla struttura associativa. Si ritiene, cioè, che la stabile dazione di un immobile ai fini dello stoccaggio dello stupefacente non possa essere considerata da sola sufficiente a far ritenere provata la condotta contestatale, non rilevandosi la presenza di conversazioni o rapporti di altra natura tra la PO e gli altri sodali. 2 L'ordinanza impugnata ometterebbe, inoltre, di considerare adeguatamente la carenza di qualsivoglia evidenza di un ruolo stabile avuto dall'indagata all'interno dell'organizzazione, essendo la condotta attribuitale del tutto episodica, marginale e priva di ogni valenza organizzata, difettando la prova del dolo richiesto ai fini della configurazione del reato associativo. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito mancanza e illogicità della motivazione con riguardo all'erronea mancata derubricazione del reato ascrittole al capo 3) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, anche considerato che nella fattispecie si tratta di c.d. droga parlata e che, non essendo stato verificato il dato ponderale della droga, deve trovare applicazione il principio del favor rei. Con l'ultima doglianza, infine, la PO ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge, per carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare applicatale, in particolar modo dolendosi dell'automatismo con cui sarebbe stata ritenuta la ricorrenza delle esigenze cautelari, senza fornire idonea motivazione circa l'inadeguatezza di eventuali misure meno afflittive. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In primo luogo priva di pregio è l'introduttiva doglianza, con cui è stata contestata la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, per avere il giudice adito differenziato la posizione della ricorrente, chiamata a rispondere del reato contestato al capo 2) solo in qualità di partecipe, mentre invece per il sodalizio erano state ritenute le aggravanti dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dell'essere l'associazione armata. Con riguardo alla prima aggravante, infatti, la PO non si è confrontata con il fatto che essa era già stata esclusa da parte del G.I.P. (non essendo state rinvenute evidenze utili a dimostrare l'effettivo collegamento tra l'attività di spaccio e gli interessi del clan mafioso dei Cursoti milanesi) mentre, con riguardo alla seconda, la questione non risulta essere stata correttamente devoluta in sede di riesame. Ed invero, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito 3 (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-03). Con specifico riguardo al ruolo riconosciuto alla PO, quindi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che dal compendio probatorio, e in particolare da quello intercettivo, fosse evincibile la partecipazione dell'indagata al programma criminoso dell'associazione organizzata dal Palermo. e da Licciardello mediante la messa a disposizione della sua abitazione sita in via Fortuna n. 42, dove il CO, su incarico del Palermo, era solito prelevare periodicamente quantitativi di stupefacenti da destinare alle piazze di spaccio, così custodendo grossi quantitativi di droga di vario tipo, anche talora provvedendo a ripartirla in dosi, altresì fornendo direttamente le chiavi al CO. Quanto alla sua consapevolezza di appartenere all'associazione, poi, il provvedimento impugnato ha posto in rilievo, come sintomatica dell'animus associandi, la circostanza che, dopo il suo arresto, il Palermo le avesse provveduto a pagare le spese legali, oltre al biglietto aereo con cui si era potuta recare a Ravenna, ove era stata ristretta agli arresti domiciliari. Ancora significative, in tal senso, sono le conversazioni captate in cui il Palermo aveva manifestato 'interesse a trovarle un lavoro, così da poterle alleviare il sofferto regime di detenzione domiciliare, ovvero quella in cui l'indagata si era vantata di non aver fatto nessun nome dei suoi sodali agli inquirenti. 4. Parimenti non fondata è la doglianza eccepita con il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale escluso ogni possibilità di derubricazione del reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 3), nell'ipotesi prevista dal comma 5, in ragione del congruo riferimento effettuato alla gravità dei fatti contestati alla PO, valutati alla stregua della ritenuta sua partecipazione al sodalizio criminoso. Ad ulteriore conforto, poi, deve essere osservato come l'originaria ordinanza applicativa della misura cautelare avesse evidenziato che i reati fine erano stati perpetrati mediante l'adozione di particolari strategie e modalità insidiose, messe a punto dal sodalizio al fine di eludere i controlli di polizia, come direttamente constatabile effettuando il 4 Il Consigliere estensore LE D'AN raffronto tra le comprovate imponenti scorte di droga e le successive cessioni in quantitativi meramente esigui. 5. Infine priva di fondamento è anche l'ultima doglianza, con cui la ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari sussistenti nei suoi riguardi. Orbene, per come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte delle specifiche doglianze dedotte dalla PO, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagata. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo concreto e attuale di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate alla prevenuta e dalla cooperazione resa nello svolgimento dell'attività di spaccio, ricoprendo il fondamentale ruolo di custode della droga nell'ambito di un sodalizio criminoso professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti. 6. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026