Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18444
CASS
Sentenza 22 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza gravi indizi di colpevolezza

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia motivato in modo non manifestamente illogico la partecipazione dell'indagata al programma criminoso, basandosi sulla messa a disposizione dell'abitazione per la custodia e la successiva commercializzazione della sostanza stupefacente. Sono state considerate sintomatiche dell'animus associandi anche le spese legali pagate dal Palermo, il biglietto aereo e le conversazioni in cui l'indagata si vantava di non aver fatto nomi.

  • Rigettato
    Contraddizione logica e giuridica dell'ordinanza

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, precisando che l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. era già stata esclusa dal G.I.P. e che la questione relativa all'associazione armata non era stata devoluta correttamente in sede di riesame. Il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito per provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate.

  • Rigettato
    Erronea mancata derubricazione del reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha escluso ogni possibilità di derubricazione in ragione del congruo riferimento alla gravità dei fatti contestati alla PO, valutati alla stregua della sua partecipazione al sodalizio criminoso. Si è inoltre evidenziato che i reati fine erano stati perpetrati mediante particolari strategie per eludere i controlli di polizia.

  • Rigettato
    Carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, argomentando che dal titolo di reato ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare. Le argomentazioni del Tribunale del riesame sono state ritenute congrue ed esenti da vizi, rappresentando la sussistenza, attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura, tenuto conto della pericolosità dell'indagata, della gravità delle condotte contestate e del suo ruolo di custode della droga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18444
    Data del deposito : 22 maggio 2026

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