Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 445 cod. proc. pen., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, <<l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole>>, va intesa nel senso che il requisito della "identità" di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti. (In applicazione di tale principio la Corte, pur riconoscendo l'assenza del requisito della stessa indole, ha affermato la legittimità della pronuncia del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto ostativa alla declaratoria di estinzione del delitto di truffa - oggetto di patteggiamento - la pendenza, nei confronti dell'interessato, di un procedimento penale per il delitto di lesioni colpose commesso nel quinquennio).
Commentario • 1
- 1. Pendenza di una notizia di reato non impedisce declaratoria di estinzione di precedente reato (Cass. 3574/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2023
L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/1999, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 22.10.1999
1. Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " Lionello Marini " N.4853
3. " Giuseppe D'Errico " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Falcone " N. 12873/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE RI LT, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa il 18.2.1999 dal Giudice per le Indagini Preliminari della Pretura Circondariale di Belluno, nella veste di Giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Lionello Marini Letta la richiesta del Procuratore Generale previa questa lite, che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 16-2-1999 il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Belluno ha rigettato l'istanza presentata da De GO AL, intesa ad ottenere la dichiarazione di estinzione, ai sensi del comma 2 dell'art.445 c.p.p., del reato di cui all'art.640 c.p. in ordine al quale era stata emessa in data 10-12-1991 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p., divenuta irrevocabile il 18.1.1992.
Il Giudice ha motivato la reiezione della richiesta con la pendenza di un procedimento - iscritto nel 1996 - nei confronti del De GO per il reato di cui all'art.590 c.p., sicché non era consentito di ritenere, allo stato, che costui non avesse commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza un delitto della stessa indole.
Ha proposto ricorso per cassazione il Difensore, deducendo la violazione di cui all'art.606, lettera b), c.p.p. in relazione all'art.101 c.p. ed all'art.445 del codice di rito. Ha osservato il ricorrente che il delitto di truffa, di cui alla sentenza irrevocabile, e quello di lesioni colpose ascritto nel procedimento non ancora definito, non sono della stessa indole, trattandosi di reati lesivi di beni-interessi del tutto diversi e non espressivi - il primo reato avendo natura dolosa ed il secondo colposa - di una medesima tendenza a delinquere.
Osserva la Corte quanto segue.
Non sì può non convenire con il ricorrente sui fatto, evidente, che il delitto di truffa e quello di lesioni colpose non sono reati della stessa indole, non presentando essi, per la natura dei fatti che li costituiscono e dei motivi che li hanno determinati, caratteri fondamentali comuni, già ad una prima delibazione anche se la ordinanza impugnata non ha fatto riferimento alcuno ai casi concreti. Non per questo, peraltro, che la ordinanza impugnata deve essere annullata.
Invero da una più attenta lettura del disposto dell'art.445, comma 2, c.p.p. si evince agevolmente che la omogeneità per comunanza di caratteri fondamentali, espressa nella locuzione "stessa indole" è riferita alle sole contravvenzioni, e non anche ai delitti. La corretta ermeneusi nel senso suddetto della norma de qua -a tenore della quale "Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"- nasce dalla considerazione che ove il legislatore avesse inteso riferire il requisito della "stessa indole" sia ai delitti sia alle contravvenzioni non avrebbe avuto necessità alcuna di distinguere nuovamente tra delitto e contravvenzione dopo avere già operato tale distinzione con riguardo ai diversi termini temporali, sicché, conformemente ad una elementare regola di corretta tecnica normativa, nella norma citata si sarebbe letto: "... un reato della stessa indole", così come nel comma 2, n.2), dell'art.99 c.p. in tema di recidiva.
Dunque l'erronea, oltre che apodittica, qualificazione da parte del G.I.P. come "delitto della stessa specie", rispetto a quello ex art.640 c.p., del reato ex art.590 dello stesso codice -commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza 10-12-1991 e per il quale pende procedimento- non conduce all'annullamento della ordinanza gravata, restando salva, ed impeditiva della richiesta declaratoria di estinzione del reato precedentemente commesso, la circostanza, affermata nella ordinanza medesima, che nei suddetti cinque anni il De GO risulta, sia pure in tesi d'accusa od in ipotesi d'indagine, avere commesso un altro delitto, sì da non potersi ritenere, allo stato, realizzata la condizione dalla quale la citata norma dell'art.445 comma 2 c.p.p. fa discendere la estinzione del reato per il quale vi fu applicazione della pena ai sensi dell'art.444 del codice di rito.
Va pertanto rigettato il ricorso, a ciò conseguendo la condanna del ricorrente De GO al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999