Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di compensazione obbligatoria delle spese legali nei giudizi relativi ai trattamenti pensionistici disciplinati dagli artt. 1 comma 183 legge 662 del 1996 e 36 comma quinto della legge 448 del 1996 non sussiste alcun contrasto tra dette disposizioni della legge nazionale, nella parte in cui prevedono che i relativi processi siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, neppure allorquando sia stata disposta in uno dei gradi del giudizio la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario atteso che la norma del Protocollo addizionale, nel garantire a ciascuno "il rispetto dei suoi beni", intende comminare l'intangibilità dei diritti acquisiti definitivamente al patrimonio, mentre l'attribuzione delle spese al procuratore di cui alla sentenza di primo grado non ha carattere definitivo, potendo essere rimessa in discussione nei successivi gradi del giudizio, giacché anche il provvedimento di distrazione segue le sorti della disciplina delle spese, la quale ben può essere modificata nel corso del giudizio tenendo conto dell'esito della lite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16085 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZU NE;
- intimato -
avverso la sent. n. 86/2001 del Tribunale di URBINO, depositata il 21 giugno 2001 R.G.N. 387/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 luglio 2003 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Urbino l'Inps proponeva appello avverso la sentenza pronunziata dal locale Pretore del lavoro, con cui era stata dichiarata la cristallizzazione della pensione di reversibilità goduta dalla parte attualmente intimata nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983, con condanna dell'Istituto alla corresponsione della differenze ed alla rifusione delle spese di lite distraende.
Nel contraddittorio della controparte, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava l'estinzione del giudizio d'appello, nonché l'inefficacia della sentenza di primo grado, fatta salva la pronunzia sulle spese. I Giudici di merito - rilevato preliminarmente che ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998 i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di dette leggi, aventi ad oggetto il pagamento delle somme maturate sui trattamenti pensionistici in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e 240/1994, devono essere estinti d'ufficio con compensazione delle spese, mentre i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti - nell'esaminare la questione sollevata dalla parte privata, relativa al contrasto tra detta disciplina delle spese legali con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affermava che le norme di detta Convenzione, salvo siano limitate all'attribuzione di generici diritti senza ulteriori specificazioni sulla relativa disciplina, non hanno natura meramente programmatica, ma impongono, agli stati contraenti, obblighi giuridici immediatamente vincolanti nei confronti di tutti i soggetti;
che l'antinomia tra norma di diritto interno e disposizione della Convenzione deve risolversi nel sacrificio della norma interna, ancorché emanata successivamente, che va immediatamente disapplicata senza ricorrere alla Corte Costituzionale;
ciò premesso il Tribunale individuava il contrasto tra l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, il quale stabilisce che "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto ali suoi beni" e la norma interna che dispone l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, nei casi in cui - sia pure con sentenza non definitiva - sia stata disposta la distrazione delle spese a favore del difensore;
in tal caso infatti la declaratoria emessa sulla base dello "ius superveniens" di inefficacia della condanna alle spese, si tradurrebbe in una indebita ingerenza nel diritto del difensore al godimento dei suoi beni, venendo privato del diritto di chiedere il pagamento di spese ed onorari direttamente allo Stato, verso il quale vanta un diritto autonomo e distinto da quello della parte per effetto della distrazione ottenuta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il Tribunale distingueva quindi tra le spese del giudizio d'appello, che potevano essere compensate perché non ancora distratte, e quelle del giudizio di primo grado, per le quali vi era stata distrazione, dichiarando l'inefficacia della sentenza del Pretore e facendo però salva la pronuncia sulle spese ivi contenuta.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso sulla base di un unico motivo.
La controparte è rimasta intimata.
Motivi della decisione
L'Inps censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 36, quinto comma, della legge n. 48 del 1998, nonché dell'art. 6 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, perché il capo della sentenza di primo grado contenente la distrazione non era passata in giudicato per cui il credito del difensore non aveva i caratteri della certezza e della incontrovertibilità.
Il ricorso merita accoglimento.
Non è invero ravvisabile alcun contrasto tra la disposizione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le disposizioni della legge nazionale (n. 662 del 1996 e n. 448 del 1998) che impongono, per questi tipi di controversie, la estinzione dei giudizi con la compensazione delle spese, neppure allorché sia stata disposta in uno dei gradi del giudizio la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Il contrasto va escluso giacché, a tacer d'altro, la norma del Protocollo addizionale garantisce a ciascuno "il rispetto dei suoi beni", con ciò intendendosi comminare l'intangibilità dei diritti acquisiti definitivamente al patrimonio, mentre l'attribuzione delle spese al procuratore di cui alla sentenza di primo grado non aveva evidentemente carattere definitivo, potendo essere rimessa in discussione nei successivi gradi di giudizio, giacché anche il provvedimento di distrazione segue le sorti della disciplina delle spese, la quale può ben essere modificata nel corso del giudizio tenendo conto dell'esito della lite.
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, dovendo essere indefettibilmente applicate le leggi citate che dispongono la compensazione delle spese, la causa va decisa nel merito, dichiarando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Nulla per le spese del presente giudizio ex art. 152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2003