Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16085
CASS
Sentenza 25 ottobre 2003

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In tema di compensazione obbligatoria delle spese legali nei giudizi relativi ai trattamenti pensionistici disciplinati dagli artt. 1 comma 183 legge 662 del 1996 e 36 comma quinto della legge 448 del 1996 non sussiste alcun contrasto tra dette disposizioni della legge nazionale, nella parte in cui prevedono che i relativi processi siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti e l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, neppure allorquando sia stata disposta in uno dei gradi del giudizio la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario atteso che la norma del Protocollo addizionale, nel garantire a ciascuno "il rispetto dei suoi beni", intende comminare l'intangibilità dei diritti acquisiti definitivamente al patrimonio, mentre l'attribuzione delle spese al procuratore di cui alla sentenza di primo grado non ha carattere definitivo, potendo essere rimessa in discussione nei successivi gradi del giudizio, giacché anche il provvedimento di distrazione segue le sorti della disciplina delle spese, la quale ben può essere modificata nel corso del giudizio tenendo conto dell'esito della lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16085
    Data del deposito : 25 ottobre 2003

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