Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4937
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Per osservare i precetti della chiarezza, completezza e precisione dettati dall'art. 2423, secondo comma, cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.Lgs 9 aprile 1991, n. 127, gli amministratori devono fornire, nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati, concernenti una società di capitali, informazioni intelleggibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul criterio di valutazione, adottato secondo il principio della prudenza, per ciascuna delle singole poste iscritte, non essendo sufficiente, per la validità del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti dati non siano contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo.

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  • 1Il collegamento tra delibera di approvazione del bilancio e delibera di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2482
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  • 2Il collegamento tra delibera di approvazione del bilancio e delibera di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2482
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4937
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4937
Data del deposito : 4 aprile 2001

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