Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Per osservare i precetti della chiarezza, completezza e precisione dettati dall'art. 2423, secondo comma, cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.Lgs 9 aprile 1991, n. 127, gli amministratori devono fornire, nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati, concernenti una società di capitali, informazioni intelleggibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul criterio di valutazione, adottato secondo il principio della prudenza, per ciascuna delle singole poste iscritte, non essendo sufficiente, per la validità del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti dati non siano contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR4 937 / 0 1 IN NOME DEL OPOLITA Oggetto DELIBERA SEZIONE PRIMA CIVILE SOCIETA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14441/96 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.10632 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 1737 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 29/01/2001 BONOMO - ConsigliereDott. Massimo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 6000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 14 APR. 2001 il IL CANCELLIERE SCOTTI FINANZIARIA SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VAL GARDENA 3, presso ll'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che Richiesta copia studio la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARZIA dal Sig. per diritti L. 6000 GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso;
4 APR 2001il ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CONSOB in persona del Presidente pro tempore, NC dal Sig. domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso per diritti 4 APR. 2001 il2001 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e IL CANCELLIERE 233 difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- controricorrente -
UFFICIO COPIE 3031/95 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig. AGI avversO la sentenza n. per diritti L. 6000 MILANO, depositata il 03/11/95; 05.04.01. udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 29/01/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PROTO;
Richiesta copia studio AMSA udito per il ricorrente, l'Avvocato De Angelis, che ha dal Sig. per diritti L. 6000 05.04.01 chiesto l'accoglimento del ricorso;
il IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig.ARC.CIV Svolgimento del processo per diritti L. 6000 11 05.04.01 1. Con atto di citazione in data 8 maggio 1990 la IL CANCELLIERE s.p.a. Cogesta Fiduciaria convenne in giudizio la Scot- ti Finanziaria s.p.a. davanti al Tribunale di Milano, impugnando la delibera assembleare del 28 febbraio 1990 relativa all'approvazione del bilancio della società chiuso il 31 ottobre 1989, per violazioneconvenuta, dei principi di chiarezza e precisione di cui all'art. 2423 c.c. (secondo il testo) allora vigente. Con atto notificato il 28 maggio 1990 la stessa delibera fu impugnata da OS OL, da GI MA e dalla s.r.l. Negotia. Infine, con atto di citazione notificato in data 11 settembre 1990, anche la Commissione Nazionale per le 2 società e la Borsa (Consob) impugnò, ai sensi dell'art.2378 C.C., la medesima delibera, contestando la valutazione di un credito e di una partecipazione della TT verso una società controllata (la s.p.a. CA Immobiliare), che controllava a sua volta, me- diante la s.r.l. Fin CA e la s.p.a. Gestioni in liquidazione, la s.p.a.AL, ammessa a concordato preventivo;
fatto, quest'ultimo, che, nella prospetta- zione della Consob, avrebbe dovuto indurre a svalutare il credito della TT e a ricalcolare il valore della partecipazione secondo un apprezzamento prudenziale del patrimonio netto della s.p.a. CA immobiliare, mentre era stato applicato il criterio del costo stori- CO. La TT Finanziaria si costituì, contestando la fondatezza delle domande. Le cause furono riunite.
2. Con sentenza in data 11 giugno 1992 il Tribunale di Milano annullò la delibera, accogliendo parzialmente le censure formulate dalla OL, dal MA e dalla società Negotia e, in toto, la censura della Consob La Cogesta Finanziaria, rimasta soccombente, non impugnò la decisione. La pronuncia fu, invece, appella- ta dalla società TT Finanziaria. Sulla questione, sollevata a suo tempo dalla Consob, della mancata sva- lutazione della partecipazione e del credito nei con- Corte di cassazione (est. Proto) 3 TEMP.DOC fronti della controllata CA Immobiliare, essa de- dusse, in particolare, che gli amministratori della SO- cietà Finanziaria avevano ragionevolmente stimato che le plusvalenze immobiliari, rispetto ai valori di libro immanenti nei cespiti della CA Immobiliare e del- le società controllate, avrebbero compensato la ipote- tica svalutazione, tanto che il credito era stato poi integralmente realizzato.
3. Con sentenza depositata il 3 novembre 1995 la Corte d'appello, riformando parzialmente la decisione del Tribunale, dichiarò inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare proposta dalla OL, dal società Negozia, e confermò MA e dalla l'annullamento della delibera in relazione all'impugnazione proposta dalla Consob. Con riferimento a quest'ultima statuizione, la Cor- te rilevò, anzitutto, che la violazione dei principi di chiarezza e di precisione di cui all'art.2423, 2° co. C.C. e dei principi di cui all'art.2424 C.C. (nel comportava la nullità della testo all'epoca vigente) deliberazione approvativa del bilancio a norma dell'art.2379 c.c., soltanto se fosse stato impossibile conoscere la reale situazione della società, nonostante il ricorso alle notizie e ai chiarimenti contenuti nel- le relazioni degli amministratori e dei sindaci e nei Corte di cassazione (est. Proto) 4 TEMP.DOC verbali delle assemblee, con pregiudizio dell'esigenza di verità del bilancio, posta a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, nonché a tutela dell'interesse generale al regolare funzionamento della società. Ciò posto in via generale, in relazione alla fatti- specie considerò: -che l'iscrizione nel bilancio delle partecipazioni azionarie al valore di costo e dei crediti al valore nominale non era legittimo, in quanto nessuna motiva- zione era stata offerta nella relazione degli ammini- stratori e negli altri documenti allegati al bilancio circa la congruità dei valori iscritti, non essendo sufficiente la generica affermazione secondo cui i cre- diti "sono iscritti al valore nominale opportunamente rettificato con l'iscrizione di apposite poste nel pas- sivo per allinearli al presumibile valore di realizzo"; -che, d'altronde, per quanto concerneva le parteci- pazioni (e, in particolare, quelle nella CA Immo- biliare), l'asserita congruità dei valori iscritti nep- pure emergeva dai prospetti analitici;
né potevano es- sere ritenute influenti a questo fine le spiegazioni fornite in quella fase del giudizio in ordine alla man- cata svalutazione della partecipazione e del credito nei confronti della controllata CA Immobiliare. La Corte rilevò, infine, che sussisteva il pregiu- Corte di cassazione (est. Proto) 5 TEMP.DOC dizio per i soci ed i terzi, dovendo questo essere rav- visato nel fatto che i primi non erano stati posti in condizione di determinare la concreta partecipazione azionaria, ed i secondi l'effettivo livello di affida- bilità della società. Aggiunse che non aveva alcun ri- lievo l'asserito realizzo del credito, trattandosi Co- munque di fatto successivo non incidente nell'obbligo degli amministratori di effettuare la propria valuta- zione ex ante.
4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. TT Finanziaria in liquidazio- ne, sulla base di un unico complesso motivo. Il ricor- so, già notificato alla Consob presso l'Avvocatura di- strettuale dello Stato, a seguito di ordinanza di que- sta Corte è stato notificato presso l'Avvocatura Gene- rale. La Consob si è, quindi, costituita ed ha resisti- to con controricorso. La ricorrente ha depositato memo- rie. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia la n.6 violazione e la falsa applicazione dell'art.2425 (nel testo antecedente alla modifica di cui al d.lgs n.127/1991), nonché vizi di motivazione. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha affermato che la delibera assembleare de qua aveva violato il principio Corte di cassazione (est. Proto) 6 TEMP.DOC di precisione e quello di chiarezza, senza tuttavia considerare, con riferimento al primo principio: a) che è illogico ritenere (come ha ritenuto la Corte d'appello) irrilevante il recupero integrale del credi- to, avvenuto dopo la chiusura del bilancio, a seguito della cessione della partecipazione al valore nominale nell'ambito del gruppo, quando la valutazione dei cre- diti in bilancio deve basarsi proprio sulle previsioni del futuro recupero;
b) che non è corretto presumere l'irragionevolezza delle valutazioni discrezionali del bilancio, ex art.2425 n.6 c.c., richiedendo agli ammi- Gi nistratori di provarne l'assenza di irragionevolezza, quando la ragionevolezza sussistente, nella specie, anche in considerazione delle plusvalenze immobiliari deve invece presumersi, con onere a carico dell'impugnante di provare il contrario;
c) l'argomento, già dedotto in appello, secondo cui la so- cietà si era limitata a recepire il dato di bilancio della CA Immobiliare, cosicché le critiche in questione avrebbero dovuto, se mai, investire prelimi- narmente il bilancio della CA Immobiliare e non quello della TT Finanziaria;
d) l'altro argomento, pure dedotto in appello, secondo cui nel 1987, quando la società AL (cioè la società controllata а ca- tena) era stata ammessa alla procedura di concordato Corte di cassazione (est. Proto) 7 TEMP.DOC preventivo, il bilancio della TT Finanziaria era stato approvato dalla Consob, con valutazione della partecipazione nella CA Immobiliare senza poste rettificative, così da rendere ragionevole attendere s.p.a Mon- l'esito delle operazioni liquidatorie della reale. Sul principio di chiarezza, rileva, infine, l'insostenibilità della tesi secondo cui gli ammini- stratori devono documentare la ragionevolezza di ogni singola valutazione discrezionale dei vari crediti di bilancio, e che il valore delle partecipazioni nella CA Immobiliare costituiva una frazione del valore delle partecipazioni e dei crediti della TT Finan- ziaria.
2. Il motivo, nelle sue varie articolazioni, non ha fondamento.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, espresso, in particolare, con le sentenze 3132/92, 3774/95, 8048/96, 7398/97 e 9524/99, e, recentemente, ribadito dalle Sezioni unite (27/2000), il bilancio di esercizio della società di capitali viola i precetti della chiarezza e della precisione dettati (nel testo anterioredall'art.2423, comma secondo, C.C. alle modificazioni introdotte dal d.lgs. n.127 del 9 aprile 1991) nell'ipotesi in cui dal bilancio stesso e Corte di cassazione (est. Proto) 8 TEMP.DOC dai suoi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che devono essere fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. E, con specifico riferimento alla iscrizione in bilancio delle parteci- pazioni societarie e dei crediti della società, ai sen- si dell'art.2425, primo comma, n. 4 e n.6 (nel testo in vigore prima dell'emanazione del cit.d. lgs.), si è ri- tenuto che la relativa valutazione è idonea a determi- nare l'illiceità del bilancio (e, correlativamente, la Ca nullità della deliberazione di approvazione), se gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale ad essi attribuito dalla legge, hanno violato il prin- cipio di prudenza o attraverso valutazioni irragionevo- li, ovvero evitando di fornire spiegazioni adeguate sui criteri valutativi adottati. Nella giurisprudenza di legittimità è, poi, affer- mazione ricorrente che la verifica dell'eventuale vio- lazione dei limiti di ragionevolezza, così come quella concernente la sufficiente enunciazione dei criteri di valutazione, è rimessa al giudice del merito;
ed il suo accertamento in ordine alla chiarezza ed alla precisio- ne del bilancio ed alla prudenza nell'apprezzamento dei valori delle partecipazioni azionarie e dei crediti è insindacabile, se adeguatamente motivato (cfr., ex mul- tis, sent.804871996 e sent.15189/2000). Corte di cassazione (est. Proto) 9 TEMP.DOC 2.2. Nella specie, la Corte d'appello ha stabilito che l'iscrizione in bilancio delle partecipazioni azio- narie (costituenti immobilizzazioni finanziarie) al va- lore di costo e dei crediti al valore nominale non po- teva ritenersi legittima, in quanto la congruità dell'appostazione alla voce partecipazioni sociali (in particolare, della partecipazione nella CA Immo- biliare, che controllava, mediante un controllo socie- tario a catena la società AL, assoggettata a con- cordato preventivo), non emergeva dalla generica avver- tenza contenuta nelle note esplicative (secondo cui l'iscrizione dei crediti al valore nominale era stata "opportunamente" rettificata 'con l'iscrizione di appo- site poste nel passivo, in base al presumibile valore di realizzo"), atteso che, per un verso, l'avvertenza era riferibile indistintamente a tutti i crediti socie- tari, ammontanti complessivamente а lire 448.901.984.043, e, per altro verso, essa ΠΟΠ conteneva alcuna spiegazione circa la misura dell'ipotetico man- cato realizzo dei crediti, desumibile dalla modestia della posta correttiva passiva "fondo rischi sui credi- ti", ammontante a sole lire 733.503.765); né risultava dall'allegazione di prospetti analitici sulle quotazio- ni delle partecipazioni nei vari anni ovvero dall'illustrazione di particolari criteri valutativi;
B Corte di cassazione (est. Proto) 10 TEMP.DOC né dalle non documentate, generiche e tardive (perché non fornite in occasione dell'approvazione del bilan- cio, ma soltanto in quella fase del giudizio) asserzio- ni circa la compensabilità tra la svalutazione della posta e le plusvalenze immobiliari della società diret- tamente controllata.
2.3. In questo contesto tutte le censure si rivela- no prive di consistenza, perché ripropongono elementi già esaminati e valutati dalla Corte d'appello nel suo insindacabile apprezzamento;
ovvero prospettano (in come punti decisivi della particolare, sub c) e sub d)) controversia argomenti dalla stessa Corte disattesi at- traverso considerazioni di carattere assorbente: deci- sività che non sussiste perché i rilievi sottendono che anche un bilancio non idoneo a fornire informazioni "leggibili" sulle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione, possa essere considerato valido quando i dati in esso riportati non risultino, comunque, con- trari al vero;
tesi, questa, non condivisibile, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale già richiama- to.
2.4. Con riferimento alle specifiche argomentazioni svolte (sub a), b), c) e d)) nel motivo, si osserva, poi, in particolare: sub a), che chiarezza e completezza, specialmente Corte di cassazione (est. Proto) 11 TEMP.DOC quando, come nella fattispecie, la cessione dei crediti e delle partecipazioni si realizzi nell'ambito di So- cietà appartenenti allo stesso gruppo e "controllate a catena", sono richieste nel momento in cui l'assemblea delibera l'approvazione, perché la formazione del bi- lancio di esercizio deve avvenire secondo rigorose sca- denze annuali, e perciò eventi successivi non valgono, di per sé, a giustificare ex post determinazioni che devono intervenire nella situazione in cui si presenta- A vano quando esse sono state prese in considerazione in sede di approvazione dei bilancio;
sub b), che è compito degli amministratori fornire compiute e corrette informazioni sulla situazione pa- trimoniale della società e giustificare le valutazioni di ordine tecnico-discrezionale con dati intellegibili, tali cioè da consentirne di valutarne la ragionevolez- za. Ed è in questo quadro di riferimento che la Corte di merito ha rilevato che "le asserite plusvalenze im- mobiliari non risultavano documentate e neppure speci- ficatamente esposte"; sub c), e sub d), che la sentenza impugnata ha stabilito, da un lato, che era impossibile cogliere le ragioni che avevano indotto gli amministratori ad iscrivere le partecipazioni azionarie nella CA s.p.a. per un valore corrispondente al loro costo, con- Corte di cassazione (est. Proto) 12 TEMP.DOC siderato il patrimonio netto della partecipata;
dall'altro, che era immotivata la mancata svalutazione del credito verso la società partecipata, sul quale non poteva non incidere il (probabile) mancato realizzo dei crediti e delle partecipazioni delle società controlla- te a catena. In ogni caso, la illegittimità nella redazione del bilancio della società controllata non potrebbe giusti- ficare l'illegittimità relativa al bilancio delle SO- A cietà controllanti о collegate, soltanto perché (come ha rilevato la resistente), il primo non sia stato im- pugnato e dichiarato, previamente, illegittimo.
3. In conclusione, non sussistono le violazioni di legge denunciate, in quanto la sentenza impugnata si attenuta ai principi enunciati da questa Corte sui cri- teri di valutazione del bilancio di esercizio secondo pro-la disciplina previgente;
e i vizi di motivazione spettati non appaiono idonei a determinare una decisio- ne della controversia diversa da quella adottata. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- Corte di cassazione (est. Proto) 13 TEMP.DOC 8369.800" di tà; spese liquidate in complessive lire cui lire 8 milioni per onorario. Così deciso il 29 gennaio 2001, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Proto Vincenzo Baldassarre Vin Baldassa IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA На нного Maria Di Nuz Oggi, · 4 APR. 2001 IL CANCELLIERE Maria Di NuzzoMaria 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 OTT. 2001 Registrato in dat Serie 4 versate £. 330.000 416618 (lire TRECENTO TRENTA MILA) p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mari Grasa DI FILIPPO) Responsable Seri Atti Giudiziari M. RACCHINI) A M U Corte di cassazione (est. Proto) 14 TEMP.DOC