Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
Il fallimento della prova d'alibi costituisce un indizio di reità che confluisce, unitamente a tutti gli altri, nella valutazione globale e senza che occorra un più intenso livello di persuasività, essendo sufficiente che converga con gli altri a costituire un quadro di gravità indiziaria seria ed univoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2012, n. 46797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46797 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 909
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - N. 48083/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA KHAN N. IL 01/01/1955;
avverso la sentenza n. 20/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to Diddi Alessandro, in sostituzione dell'avv.to Oliviero Mazza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26.5.2011 la corte d'appello di Bologna confermava la condanna pronunciata dal gup del Tribunale di RE EM, nei confronti di PANDA Khan, per i reati di concorso in omicidio aggravato e reato satellite (L. n. 110 del 1975, art. 4), alla pena di anni sedici di reclusione. Era emerso da un nutrito testimoniale che la sera del 2 agosto 2008, in Villarotta di Luzara, un gruppo di otto/nove pachistani era sopraggiunto presso il bar Italia ed aveva aggredito BA KH, picchiandolo selvaggiamente con spranghe, allontanando chiunque volesse intervenire per aiutare il malcapitato. I componenti del gruppo venivano identificati grazie all'indicazione ad opera di soggetto italiano che volle restare anonimo - nell'immediatezza del fatto - della targa di un Freelander con cui gli assalitori si erano allontanati, mezzo che veniva rinvenuto con motore ancora caldo ed al cui interno veniva trovata una mazza di ferro. Nel cortile dell'abitazione di RS, avanti a cui era posteggiato il mezzo, veniva rinvenuta una spranga di ferro imbrattata di sangue. Venivano così identificati ben undici persone indicate dal testimoniale come facenti parte del gruppo;
lo stesso RS, che confessò la sua partecipazione, ebbe a riferire che ben dodici erano state le persone che parteciparono all'aggressione. Quanto al DA lo stesso non veniva indicato immediatamente dai testimoni EA SA, gestore del bar Italia, HA UM che si trovava al momento del fatto insieme alla vittima e TA HM, che era sopraggiunto da un locale vicino, ma solo una volta sentiti in una seconda occasione dagli investigatori;
dalle loro dichiarazioni emergeva che il DA aveva partecipato all'aggressione ed aveva anche percosso AY, che era intervenuto a proteggere la vittima, al braccio sinistro. Le ragioni della iniziale reticenza erano state ricondotte alla paura di essere coinvolti nella cruenta guerra tra gruppi pachistani contrapposti che era in atto e che aveva portato all'azione di sangue.
La vicenda in questione, dal punto di vista processuale era stata trattata in tre sedi differenti: erano stati condannati sei imputati (di cui tre confessi) a seguito di richiesta di giudizio abbreviato dal gup del Tribunale di RE EM e tale condanna era stata confermata in appello ed in parte in cassazione;
altri tre imputati avevano optato per il rito ordinario ed erano stati condannati dalla corte d'assise di RE EM (il processo pendeva in quel momento in appello), a parte e con il rito abbreviato, era poi stato celebrato il processo a DA. La corte territoriale, in aderenza alle richieste della difesa, aveva acconsentito ad acquisire i verbali dei testimoni di riferimento nel presente processo, avanti la corte d'assise di RE EM, nell'ambito del dibattimento richiesto da tre dei presunti aggressori. In particolare veniva evidenziato che il giudizio di affidabilità dei tre testimoni d'accusa non poteva essere messo in discussione, anche a fronte di incongruenze o contraddizioni manifestate nel corso della loro audizione in pubblica udienza, attesa la convergenza del testimoniale e la sussistenza di comprensibili perplessità su una eccessiva esposizione.
Il teste AY, che era medio tepore deceduto, risultava aver subito minacce prima di deporre avanti la corte d'assise, ove del resto aveva ribadito di aver cercato di difendere il povero BA, ma di esser stato a sua volta duramente colpito anche dal ND e di avere indicato gli altri concorrenti nel reato (soggetti a loro volta processati nei due ambiti suindicati). Veniva ritenuto non dirimente, ai fini della sua attendibilità, il fatto che il testimone avesse indicato con "quasi sicurezza" come partecipante al raid anche tale WA HM, che poi risultò essersi trovato in Pakistan. Il teste UK aveva individuato con certezza il ND, perché lo conosceva bene,ragion per cui le obiezioni sollevate dalla difesa sulla sua presenza in loco erano risultate destituite di fondamento. Infine il teste SH, gestore del bar avanti a cui venne commesso l'omicidio, aveva ammesso di esser stato reticente nel corso della sua prima audizione, per paura, ma aveva poi riconosciuto con certezza il ND che conosceva da tempo perché suo cliente, quale partecipe. Veniva ritenuto comprensibile ed irrilevante la ritrattazione operata in pubblica udienza dal teste nell'altra sede processuale, in cui cercò di giocare sui termini "conoscere" e "riconoscere", così come del resto aveva motivato la stessa corte d'assise d'appello di Bologna che aveva valorizzato il contributo rappresentativo. L'imputato aveva opposto una prova d'alibi (quanto alla sua presenza al momento dell'omicidio in Concordia sulla Secchia, con tale ZA AB e la di lui moglie) che però non aveva convinto, poiché ritenuto,, poco attendibile anche in ragione del fatto che erano state ascoltate conversazioni a distanza, nel corso delle quali i parenti dell'imputato avevano cercato di forzare il testimoniale, a supporto di detta prova ed avevano essi stessi riconosciuto la falsità dell'alibi, parlando tra di loro. Non solo, ma dall'esame dei tabulati era risultato che la presenza del RA in Concordia sulla Secchia, era registrabile attorno alle 20, il che non escludeva il rientro dell'imputato con l'amico in Villarotta, in orario compatibile con l'aggressione (occorsa alle ore 21,45). Veniva ancora sottolineato, dalla corte territoriale come era stato assolutamente provato che il fatto di sangue si inserì in un conflitto tra gruppi pachistani;
ND era il fratello del patriarca della famiglia pachistana (LA OH) e risultavano pacifici i dissidi tra il gruppo dell'imputato e quello della vittima, a seguito di reciproche denunce. Pertanto, la corte d'assise di secondo grado concludeva sul fatto che i tre riconoscimenti effettuati in termini di certezza del DA come partecipe all'aggressione e l'acclarata falsità del suo alibi portavano a confermare il giudizio di colpevolezza.
Veniva poi disattesa la tesi difensiva secondo cui unico reato ascrivibile al ricorrente sarebbe stato quello di lesioni volontarie, che è fatto diverso da quello oggetto di condanna in primo grado:
nel caso di specie la condotta ascritta è stata quella di aver fatto parte di un gruppo armato che colpì la vittima fino a farla morire, imputazione che i secondi giudici ritenevano più che idonea ed estendevano a tutti i partecipanti le condotte violente poste in essere da ciascuno ed il relativo esito finale. Senza contare che la difesa ha avuto modo di contrastare l'ipotesi accusatola debitamente contestata e per la quale DA venne poi condannato, con il che non può dirsi integrato alcun difetto di correlazione o alcuna lesione al diritto di difesa. Il gruppo agì a danno della vittima, ridotta a brandelli,con spranghe di ferro, bastoni, attrezzi metallici, che indipendentemente da chi li portò costituirono i mezzi di offesa programmata con cui il gruppo ebbe a massacrare il soggetto preso di mira, cosicché il porto di detti oggetti non poteva che estendersi a tutti i componenti del gruppo. La crudeltà usata, la natura trasversale della vendetta messa in campo, la neutralizzazione dei due amici della vittima che cercarono di difendere il malcapitato, le fratture inferte agli arti per non far fuggire lo Shabhaz, così da poter infierire su di lui, fino ad eliminarlo, sarebbero dati altamente dimostrativi dell'accordo sottostante di eliminazione, senza alternative, il che escludeva la ricorrenza dell'art. 116 cod. pen.. La pena inflitta veniva poi ritenuta congrua, in quanto calcolata su base poco superiore al limite minimo (22 anni e sei mesi); equo veniva poi ritenuto l'aumento di un anno di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 e quello di mesi sei per il reato satellite, con il che la misura della sanzione non veniva ritenuta suscettibile di alcun ridimensionamento.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione pel tramite del suo difensore il prevenuto, sviluppando sei motivi di ricorso, che puntano principalmente a svalutare le dichiarazioni dei testi d'accusa ed i contributi informativi valorizzati come prove a carico.
2.1 travisamento della prova, mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà, nullità della sentenza, vizio questo risultante specificatamente dai verbali di sommarie informazioni di AY UM e dalla sua dichiarazione dibattimentale. Viene sottolineato che il riconoscimento del ND ad opera del teste menzionato, intervenne dopo ben tre chiamate ad operare individuazioni fotografiche e che il giorno dopo l'omicidio al teste venne mostrata, tra le altre anche la foto del ND, ma il teste non ebbe a riconoscerlo. In sostanza, rileva la difesa il riconoscimento del ND avvenne due mesi dopo l'omicidio,allorquando AY ricordò anche perfettamente il ruolo da questi rivestito ed il particolare che fu costui ad averlo colpito con un bastone al braccio sinistro,quando intervenne ad adiuvandum della vittima. La Corte non avrebbe rilevato l'incongruenza e non avrebbe motivato sul punto in modo adeguato, non ricorrendo alcuna regola d'esperienza secondo cui la memoria si incrementerebbe con il trascorrere del tempo. Senza contare che lo stesso AY ebbe a riconoscere nel corso della prima individuazione due soggetti estranei al delitto e non ebbe a riconoscere HA SA (che fu colui che ebbe ad imprimere il colpo mortale alla vittima), nonché LA MO e LA AM BB, che invece riconoscerà dopo due mesi, il 3 ottobre successivo. Ancora, sempre il 3 ed il 7 ottobre,il teste ebbe a riconoscere rispettivamente anche QA HA che indicò come persona con in mano una spranga di ferro o un bastone e MO SH, che invero vennero -il primo- assolto con sentenza definitiva per non aver commesso il fatto e sul secondo non venne neppure esercitata l'azione penale. La spiegazione che la corte ha offerto su tale critico passaggio, quanto all'intervenuta confusione del teste a causa della somiglianza tra l'SH e il coimputato AS MO, sarebbe frutto di travisamento dei fatti, ricorrendo prova che il teste non ebbe affatto a confondersi. Non solo, ma la difesa obietta che nel corso del giudizio dibattimentale a carico di tre correi, il teste continuò ad individuare in fotografia due soggetti estranei ai fatti, il che giunge a smentita dell'affidabilità del testimone. Non solo, ma la difesa adombra che l'indicazione dei plurimi soggetti che avrebbero fatto parte del gruppo che si accanì sulla vittima sarebbe stato frutto di una scelta ragionata da parte di gruppo avversario di eliminare gli antagonisti giudiziariamente, con il che si spiegherebbe perché le individuazioni dei singoli componenti del commando siano sopraggiunse a distanza di tempo;
in proposito viene ricordato che il teste FZ MA nell'immediatezza ebbe ad indicare solo RS MO ed il cugino;
a quel punto sarebbe entrato in pista il fratello della vittima HA LI, che avrebbe maturato il proposito di coinvolgere nell'omicidio del fratello tutto il gruppo familiare antagonista ed ebbe a fornire agli investigatori l'elenco dei presunti partecipanti, asserendo di averne avuto contezza dal testimone FZ MO che invero ebbe a riconoscere solo l'imputato RS.
Dunque l'accusa mossa all'imputato sarebbe frutto di artificiosa macchinazione e calunnia;
la difesa adombra addirittura che il HA abbia sollecitato il testimone AY, facendogli vedere in fotografia chi doveva accusare. L'AY tra l'altro fu persona coinvolta nell'aggressione che riferì di essere stato colpito più volte, laddove il referto medico faceva riferimento ad un'unica ferita lacero contusa e che solo in un secondo tempo chiarì che FZ (altro teste oculare) fu a sua volta aggredito.
2.2 travisamento della prova, mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà, nullità della sentenza, vizio questo risultante specificatamente dai verbali di sommarie informazioni di AR HA e dalla sua dichiarazione dibattimentale. La difesa adombra che lo stesso sia stato compiacente nei confronti del HA, che gli mise a disposizione un'abitazione che condivideva con il cugino del menzionato: anche lui ebbe ad attendere tre mesi, prima di mettere a disposizione degli investigatori i suoi contributi informativi. Secondo il teste egli avrebbe assistito all'omicidio, perché si trovava in un vicino kebab ed avrebbe sentito le urla, portatatosi in loco avrebbe visto gli assassini, ma si sarebbe nascosto, senza intervenire a favore dell'amico: la difesa fa notare che tenuto conto della distanza tra il kebab ed il locus commissi delicti, il teste sarebbe sopraggiunto con ritardo e quindi difficilmente avrebbe potuto cogliere i tratti distintivi del volto dei partecipanti;
non solo,ma lo stesso non riuscì neppure a spiegare dove si nascose;
disse che gli assalitori avevano solo bastoni e non spranghe, disse di essere scappato per la pura di essere coinvolto, ma aggiunse di esser in grado di indicare i componenti del gruppo assalitore. Vien fatto di rilevare che nella sede dibattimentale del processo parallelo ebbe difficoltà ad operare le ricognizioni fotografiche, non si ricordò particolari di peso quale ad es. se la vittima fosse o meno accompagnato da altri soggetti, non avrebbe visto AY che si chinò sull'amico riverso a terra,sarebbe poi stato smentito sul fatto di aver dato subito l'allarme ai parenti dell'ucciso per via telefonica, risultando una prima telefonata a distanza di 37 minuti dall'omicidio, effettuata tra l'altro in zona che aggrappava la cella di RElo, diverso da Luzzara. I giudici di merito non avrebbero dato giustificazione plausibile a tali aporie, dimostrando una circolarità di ragionamento allorquando hanno sostenuto che trattasi di dettagli forniti dallo stesso testimone che se non fossero stati veri, avrebbe fatto a meno di riversarli nelle carte processuali. Tra l'altro sarebbe stato sottovalutato il fatto che il testimone disse di avere schiaffeggiato una persona che i carabinieri portarono nel bar dove lui si era rifugiato, scambiandolo per uno degli aggressori, il che la direbbe lunga sulla sua capacità di riconoscere le persone;
il fatto tra l'altro non venne indicato dai carabinieri, il che lascia supporre che possa esser stato inventato dal testimone, a riprova della sua inaffidabilità; emblematico della sua labilità viene ricordato il fatto che il teste ebbe a riconoscere SH (soggetto a suo dire, da lui conosciuto) come facente parte del commando, laddove costui fu assolto con formula piena. La difesa quindi insiste sul fatto che quando un testimone è smentito su una circostanza rilevante, che ha affermato con assoluta certezza, non può esser ritenuto fonte attendibile sul resto del racconto, perché il dubbio ha capacità pervasiva.
2.3 Travisamento della prova, mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà, nullità della sentenza, vizio questo risultante specificatamente dai verbali di sommarie informazioni di HE EL SA e dalla sua dichiarazione dibattimentale. Anche detto teste, gestore del bar antistante il luogo del delitto, non ebbe a parlare dell'imputato nell'immediatezza, bensì ebbe a consegnare l'elenco dei partecipanti all'azione di sangue solo due mesi dopo:
non sarebbe stata data una plausibile spiegazione di questo mutato atteggiamento rispetto al giorno dell'omicidio, con conseguente manifesta illogicità del punto relativo alla valutazione della credibilità del testimone. Non solo, ma in sede dibattimentale, il teste mutò ancora versione, escludendo la presenza del ND, con il che si sarebbe dovuto concludere che il teste che in tre occasioni fornisce versioni diverse, non può essere ritenuto attendibile.
2.4 travisamento della prova, mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà, nullità della sentenza, vizio questo risultante specificatamente dai verbali di sommarie informazioni di MO FZ, SE MI RF, nonché delle dichiarazioni dei coimputati RS OH, AS MO e LA MA BB. Sarebbero state del tutto trascurate le testimonianze di FZ MO e di SE MI RF, presenti sul luogo del fatto, il primo addirittura al fianco della vittima, che non ebbero a riconoscere il ND come uno degli aggressori: sul punto la corte avrebbe omesso di spiegare come detti contributi di segno opposto all'accusa potessero essere superati. Così come non è stato dato conto delle indicazioni dei tre imputati confessi e condannati per l'omicidio che ebbero sempre ad escludere la partecipazione dell'imputato; il complesso di indicazioni di natura labiale in senso difensivo non sarebbero state adeguatamente valorizzate e soprattutto i giudici di merito non avrebbero saputo dare adeguata giustificazione delle ragioni per le quali vennero disattese.
2.5 manifesta illogicità quanto alla valutazione della prova d'alibi. La prova d'alibi anche quando fallisce, non può esser assunta a prova di colpevolezza .
2.6 Erronea applicazione della legge,quanto alla quantificazione della pena irrogata. Viene contestato il fatto che all'imputato non siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., atteso che la vittima BA era stata denunciata per aver partecipato ad un sequestro di persona in danno di alcuni coimputati parenti del ND, il che spiegherebbe l'intervento ritorsivo a reazione, che invero ebbe a degenerare;
mancherebbe la prova che il ND abbia partecipato all'azione con finalità omicide, atteso che l'uso di bastoni lasciava presumere un'azione diretta solo a colpire non mortalmente;
la comparsa di un'accetta che servì per eliminare la vittima, fu utilizzata inopinatamente rispetto agli obiettivi prefissati, con il che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 116 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È bene ricordare che il sindacato del giudice di legittimità, quanto al discorso giustificativo della sentenza, va circoscritto alla verifica in primis che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, ossia idonea a rappresentare le ragioni che sono state poste a base della decisione, in secondo luogo che la motivazione non sia manifestamente illogica, cioè risulti sorretta nei suoi capisaldi da argomenti immuni da cadute nel rigore logico e dunque lineari e plausibili, in terzo luogo che non sia internamente contraddittoria,ovvero che vada esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti ed infine che non risulti incompatibile con altri atti del processo, - che vanno peraltro indicati in termini specifici dalle parti-, tanto da configurare ricadute in termini di logicità. Non è quindi sufficiente che gli atti del processo invocati da( ricorrente siano contrastanti con accertamenti e valutazioni del giudicante o con la ricostruzione complessiva finale dei fatti, ne' che si prestino astrattamente ad una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dai giudici a quibus, occorrendo per converso che quegli atti indicati dalla parte ricorrenti siano autonomamente dotati di una forza dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare il ragionamento svolto dal giudicante, determinando insuperabili incompatibilità, così da rendere del tutto incongrua o contraddittoria la motivazione. Quindi il controllo in sede di legittimità si risolve in una valutazione sulla reale esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del ragionamento seguito, essendo preclusa la rilettura dei dati di fatto, o l'adozione di nuovi e diversi parametri preferiti a quelli adottati nei gradi di giudizio precedenti, ancorché dotati di migliore capacità esplicativa.
Ebbene la sentenza impugnata,così come è stato rilevato dal Procuratore Generale, si sottrae alle censure mosse con i primi tre motivi di ricorso che attengono al travisamento della prova delle tre testimonianze, sulla base delle quali è stata fondata la ritenuta partecipazione del ND all'azione di sangue. La corte territoriale non si è affatto sottratta all'onere motivazionale che venne stimolato dalla difesa in seconde cure, che ebbe a contestare l'affidabilità del testimoniale, che ebbe a rilevare la contraddittorietà intrinseca dei singoli contributi infornativi, che ebbe a segnalare il pericolo di un uso strumentale della giustizia, nell'ambito di una faida tra gruppi avversi di pachistani operanti in Italia. In particolare, la corte ha adeguatamente motivato, quanto al teste HA, che avanti la corte d'assise aveva indicato il ND come colui che lo picchiò con una spranga nel momento in cui prestò soccorso al malcapitato BA (sul punto va detto che al menzionato fu refertata nell'occasione una ferita lacero contusa all'avambraccio sinistro) ed aveva assunto di aver subito pesanti minacce prima di rendere la testimonianza. La corte rilevava che era del tutto congetturale l'ipotesi che il teste avesse solo tardivamente indicato il ND quale autore del fatto, sull'onda di pressioni del fratello della vittima, atteso che tale eventualità non poteva contare su alcun ancoraggio a dati obiettivi, essendo il frutto di una serie di ipotesi formulate dalla difesa. Spiegava con motivazione adeguata che il teste non aveva riconosciuto il ND in una prima occasione, solo perché la di lui fotografia non era presente nell'album e che il fatto che non avesse in altra occasione individuato l'imputato nelle fotografie alla sua attenzione sottoposte, contava molto poco, visto che egli conosceva di persona il ND e lo aveva indicato come colui che lo aveva ferito. Il fatto che avesse errato nell'individuare persone diverse dai compartecipi, o non avesse riconosciuto soggetti sicuramente partecipi al fatto, non rivestiva primaria importanza, considerato che il teste conosceva il ND e dunque non poteva revocarsi in dubbio l'esattezza del riferimento. Il discorso giustificativo sull'affidabilità del testimone non si espone alle critiche di travisamento avanzate dalla difesa, essendo stati affrontati e superati in modo non forzato i profili di perplessità, senza dimenticare la pesantezza del ruolo,essendosi trovato il testimone forzato tra opposte tensioni (il rigore della giustizia e la minaccia esterna) e comprensibilmente dibattuto sul fatto di fornire o meno il contributo di verità.
Quanto al testimone MUKTAR, parimenti la corte ha affrontato i rilievi difensivi, sottolineando che l'individuazione fotografica dell'imputato venne operata dal testimone in termini di certezza;
lo stesso risultò sicuramente in Villarotta al momento del fatto, con il che dovevano ritenersi infondati i dubbi sulla sua presenza sul locus commissi delicti. Anche in riferimento a tale contributo informativo, i giudici di secondo cure escludevano che fosse frutto di una macchinazione ad opera del HA, visto che il medesimo aveva fornito particolare significativi, quali la sua collocazione al momento del fatto, presso il negozio di kebab di IQBAL Naveed e la circostanza di aver effettuato la telefonata ai parenti della vittima, con il cellulare dell'amico: se tale dati non fossero stati veri e si fosse trattato di una versione preconfezionata, il teste avrebbe avuto migliore agio nel dire di essersi trovato in piazza e di avere assistito a tutte la fasi dell'omicidio, evitando il rischio di subire contestazioni.
Sulla tardività della sua collaborazione non poteva non pesare, per giustificarla, il clima di particolare tensione che venne a verificarsi e le comprensibili preoccupazioni vissute da chi avrebbe dovuto accusare un componente della famiglia pachistana dominante in quel particolare contesto. Paura che lo stesso testimone non ha affatto negato di aver nutrito, il che da la misura della plausibilità del ritardo nella testimonianza, ritardo che non può essere letto -come vorrebbe la difesa- in chiave di deliberata macchinazione. La circostanza che la telefonata ai parenti della vittima sia avvenuta a distanza di tempo e di luogo dal fatto non è stata correttamente ritenuta significativa, avendo il teste ammesso di essersi allontanato per paura, salvo ritornare successivamente sul luogo del delitto;
lo stesso ha tra l'altro individuato una buona parte dei soggetti che sono stati ritenuti coinvolti nel fatto de quibus, il che è dimostrazione del fatto che egli fosse presente. Per questo sono state sottovalutate le altre circostanze indicate dalla difesa per minare in radice la testimonianza, non avendo potuto la corte riconoscere a ciascuna quella idoneità a fare insorgere il dubbio sulla genuinità della rivelazione.
Quanto al teste EA, gestore del bar che si trovava sulla piazza del locus commissi delicti, va detto che egli ebbe ad ammettere fin da subito la ragione del ritardo con cui ebbe ad offrire il suo contributo informativo, ragione da identificarsi nella paura di essere coinvolto nella sanguinosa contesa tra le due famiglie pachistane e di dover accusare soggetti che erano clienti del suo bar e che avrebbero avuto facilità a vendicarsi. Seppure in ritardo, egli riconobbe con certezza il ND, che conosceva da tempo e le incertezze manifestate non possono essere lette come indice di falsità del testimone, dando conto di una comprensibile difficoltà ad affrontare una realtà conflittuale e foriera di pericoli per la propria incolumità personale: i giudici di merito hanno evidenziato questa realtà ed hanno a questa ricondotto,con motivazione immune da salti logici o forzature, la mancanza di immediata disponibilità dei testimoni e la difficoltà a fornire una versione lineare.
L'Insieme delle tre Indicazioni, per quanto tardive e molto sofferte, non poteva non costituire una solida base inferenziale per la ricostruzione del fatto, soprattutto perché il dato probatorio non è offerto da ricognizioni (per loro natura assolutamente sfuggenti), quanto da indicazioni testimoniali, essendo stato il ND conosciuto da tutti e tre i testimoni. La convergenza delle tre deposizioni ha indotto i giudici di merito a ritenere il dato sulla partecipazione dell'imputato sufficientemente provato e quindi a ritenere non decisivo il fatto che altri due testimoni (OH FZ e SE MI RF) non abbiano indicato l'imputato come parte del gruppo aggressivo, considerato il coinvolgimento di più persone e la limitata prospettiva da cui costoro si posero;
non solo ma non poteva essere ritenuta decisiva la mancata indicazione del ND ad opera dei tre imputati confessi (AM AM BB, AS ed RS) che esclusero la di lui presenza sul luogo del delitto, atteso che non potevano essere considerati affidabili sul punto, essendo stati coloro che per conto proprio della famiglia ND intervennero in modo così crudo e violento ai danni dello BA, reo di avere partecipato al sequestro di persona di componenti la famiglia ND. Anche sul punto il discorso giustificativo non è ne' illogico,nè contraddittorio. Quanto poi alla prova d'alibi, deve essere ricordato che i giudici del merito non si sono affatto discostati dalle linee interpretative fornite da questa Corte, secondo cui il fallimento della prova d'alibi costituisce un indizio di reità che confluisce, unitamente a tutti gli altri, nella valutazone globale e senza che occorra un più intenso livello di persuasività, essendo sufficiente che converga, insieme con gli altri, a costituire un quadro di gravità indiziaria seria ed univoca (Sez. 1^, 1.4.2008, n. 17261). Ed infatti in entrambi i gradi di giudizio si è preso atto dell'inconsistenza dell'alibi (v. pag. 34 sent. d'appello), ma senza ricondurre a tale inconsistenza altra valenza, se non quella di un indizio che andava a rafforzare il quadro composto dalle tre distinte, seppure sofferte, dichiarazioni testimoniali di cui sopra. Corretto quindi è stato l'iter argomentativo, così come ineccepibile è stata l'applicazione dei parametri normativi di riferimento relativi alla valutazione della prova.
Infine sul mancato riconoscimento delle diminuente di cui all'art. 116 cod. pen e sulla misura della pena inflitta,il motivo si appalesa ai limiti dell'ammissibilità, atteso che con motivazione compiuta la corte territoriale ha scritto che la spedizione punitiva non poteva non ritenersi finalizzata ad attentare alla vita del malcapitato, considerati il numero delle persone che si avventarono contro quest'ultimo, il tipo di strumenti utilizzati (mazze, bastoni, accetta), l'intervenuta neutralizzazione dei due amici della vittima e la pluralità dei colpi infetti fino al punto di massacrare il povero pachistano: dati tutti questi ampiamente dimostrativi di una missione che aveva come unico scopo l'eliminazione e non già solo lesioni, a cui tutti parteciparono senza dissociazione alcuna. Quanto alla sanzione, la misura è stata rapportata alla gravità del fatto (la vittima disarmata fu colpita alle gambe per non farla fuggire e poi fu letteralmente massacrata perché colpita in tutte le parti del corpo: basti ricordare per avere contezza della brutalità dell'agire, che il cranio venne aperto con fuoriuscita della materia cerebrale). Il parametro di valutazione dei giudici a quibus è stato esternato e non si colloca al di fuori dei poteri discrezionali che vanno esercitati in sede di quantificazione della pena. In conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle censure avanzate e supera il vaglio del giudizio di legittimità, essendo dotata di motivazione non apparente, ne' contraddittoria, ne' illogica e corretta è l'applicazione dei parametri normativi di riferimento. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2012