Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 cod. pen., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretto l'aumento di pena applicato dalla Corte territoriale per la continuazione).
Commentario • 1
- 1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: profili penali dell'inadempimento del mantenimento e dell'assistenza morale verso i figli minori (Giudice…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2011, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 20/10/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1620
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 17354/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.E. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 13/12/2010 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente all'aumento per la continuazione e che il ricorso sia rigettato nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che aveva dichiarato D.E. responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2, e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 900 di multa, interamente condonata.
Al D. era stato addebitato di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti della figlia minore, non esercitando il diritto di visita e facendole mancare i mezzi di sussistenza, omettendo in particolare di versare l'assegno di mantenimento, impostogli dal giudice civile in sede di separazione coniugale.
Era risultato, sulla base delle plurime denunce presentate dalla madre della bambina, che, fin dal momento della loro separazione, avvenuta nel 1997-1998 e fino all'ultima denuncia del 12 gennaio 2004, l'imputato aveva omesso di provvedere al sostegno morale e materiale della figlia minorenne.
I Giudici dell'appello ritenevano che, essendo diversi i fatti contestati ed accertati, correttamente era stato applicato un aumento della pena per la continuazione.
2. Avverso la sentenza in epigrafe, ricorre per cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- la violazione degli artt. 570 e 81 cod. pen., in quanto il reato contestato era ontologicamente unico, posto che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, ha natura permanente, e la Corte di appello ha errato nell'applicare l'aumento di pena per la continuazione.
- il vizio della motivazione sul punto della sussistenza del vincolo della continuazione. La motivazione sarebbe illogica palesemente, in quanto ha fondato il vincolo della continuazione sul fatto che erano state presentate plurime denunce, sebbene queste non facciano venir meno la permanenza del reato contestato. Inoltre, la motivazione sul punto risulterebbe inadeguata e contraddittoria, quanto alla cessazione della permanenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha recentemente affermato che, benché genericamente accomunate dalla finalità di protezione dei medesimi beni (e cioè gli obblighi essenziali derivanti dai vincoli familiari), le distinte condotte previste dal primo comma e dal capoverso dell'art. 570 c.p. non si trovano in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma sono del tutto eterogenee nella loro storicità e nella loro considerazione sociale (Sez. 6, n. 3016 del 17/01/2011, P., Rv. 249210).
Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno accertato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, la commissione da parte dell'imputato di distinte condotte permanenti, riferibili tanto al primo che al secondo comma della citata norma incriminatrice, ragion per cui le doglianze del ricorrente, incentrate sulla permanenza - e quindi sull'unicità - della condotta di cui all'art. 570 cod. pen., comma 2, appaiono complessivamente prive di pregio.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012