Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
L'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, paesistico, di cui agli artt. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, si configura quale condizione di efficacia della concessione edilizia. In mancanza di siffatta autorizzazione la concessione edilizia rilasciata ai sensi dell' art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, proprio perché inefficace, non produce gli effetti estintivi del reato regolati dal successivo art. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/1998, n. 11301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11301 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 22.9.1998
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
2. " . Aldo S. RIZZO " N.2724
3. " . Olindo SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " . Aldo FIALE " N. 10151/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze
avverso la sentenza 27.10.1997 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze nei confronti di:
D'EL EL, n.a Villaricca (NA), l'11.1.1947 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27.10.1997 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 24.4.1996 del Pretore di Pisa, appellata dal P.M., che:
-- aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'AN EL in ordine al reato di cui all'art. 20, lett. c), legge n.47/1985 (per avere realizzato, senza la prescritta concessione edilizia, previo sbancamento di un monte in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la costruzione di un locale in muratura di circa mt. 7,40 x 5,10 ed altezza di mt. 2,40, completamente interrato ma con accesso autonomo, sotto un preesistente manufatto agricolo - acc. nella frazione Pugnano di San Giuliano Terme, il 13.10.1993), poiché estinto per intervenuto rilascio di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n.47/1985;
- aveva assolto la medesima imputata dal reato di cui all'art.1 sexies della legge n.431/1985 (per avere realizzato i lavori edilizi anzidetti senza la necessaria autorizzazione paesaggistica), perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, eccependo violazione di legge, inosservanza di norme procedurali, omesso esame di circostanze decisive, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In particolare, secondo il P.G. ricorrente:
a) la concessione rilasciata in sanatoria dal Comune dovrebbe considerarsi illegittima, e non potrebbe esplicare effetto estintivo del reato urbanistico, poiché non preceduta dal parere obbligatorio dell'organo preposto alla tutela paesaggistica;
b) impropriamente, in relazione alla contestata violazione della legge n.431/1985, è stato ravvisato un "errore scusabile" dell'imputata, la quale, invece, in una situazione non caratterizzata da dubbi o incertezze, "non aveva voluto ed aveva rifiutato di svolgere qualsiasi indagine sull'edificabilità dei suoli". La D'AN ha presentato due memorie difensive, evidenziando (nella prima) di essere una coltivatrice agricola la cui attività lavorativa ha contribuito ad accrescere i pregi paesistici della località interessata dalla costruzione in oggetto ed eccependo (nella seconda) che il giudice penale non può sindacare la legittimità della concessione in sanatoria, che dalla precedente concessione edilizia rilasciatale il 21.8.1986 non emergeva la sussistenza di alcun vincolo paesaggistico, che i reati, comunque, sarebbero prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le doglianze del P.G. ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
1. Quanto al primo motivo di ricorso, invero, deve evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, gli artt. 22 e 13 della legge n.47/1985 vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere - dovere di verificare la leggittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n.2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 7.3.1997, n. 2256, ric. Tessari e altro;
24.5.1996, ric. Buratti e altro). Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, la necessità che l'opera sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera , sia al momento della presentazione della domanda".
L'intervento da sanare dovrà essere altresì ricompreso nel programma pluriennale in corso di attuazione al momento del rilascio del provvedimento sanante (tranne che non si tratti di intervento ammissibile anche al di fuori del programma medesimo). Ai sensi dell'art. 25 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29.6.1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), però, nelle zone dei piani territoriali paesistici e nell'ambito delle bellezze d'insieme alle quali sia stato imposto il vincolo paesaggistico, l'Amministrazione comunale non può rilasciare concessioni edilizie "se non previo favorevole avviso" dell'autorità deputata alla tutela degli interessi paesistici. Si pone, pertanto, il problema della individuazione dei rapporti tra il procedimento di rilascio della concessione edilizia e quello relativo all'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 7 della legge n. 1497/1939 ed 1 della legge n. 431/1985, da risolversi - in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa - nel senso che, pur trattandosi di procedimenti autonomi, l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico si configura quale "condizioni di efficacia" della concessione edilizia. In mancanza di siffatta autorizzazione, pertanto, e finché essa non intervenga, è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune dal punto di vista edilizio - urbanistico (vedi C. Stato, Sez. V, 11.3.1995, n. 376) e la concessione edilizia rilasciata ai sensi dell'art. 13 della legge n.47/1985, proprio poiché inefficace, non produce gli effetti estintivi del reato regolati dal successivo art. 22.
2. Quanto poi all'esclusione dell'elemento soggettivo per "errore scusabile" sulla inesistenza del vincolo paesaggistico, in relazione al contestato reato di cui all'art.1 sexies della legge n.431/1985, deve ribadirsi l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite
di questa Corte Suprema, a proposito dei criteri di individuazione dei limiti dell'inevitabilità dell'ignoranza incolpevole della legge penale, in seguito alla sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale (Cass., Sez. Unite, 18.7.1994, n. 8154) e rilevarsi, pertanto, che "per il comune cittadino tale condizione è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia... Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto".
In proposito la Corte territoriale ha testualmente affermato che "dell'esistenza di tale vincolo ambientale la D'AN, a prescindere dai pur fondati rilievi sulla sua non eccelsa cultura, era all'oscuro del tutto incolpevolmente (o almeno non vi sono prove sufficienti circa una sua sicura conoscenza) dato che le stesse autorità amministrative sembravano ignorarlo, così come documentalmente provato dal testo della concessione in sanatoria che di detto vincolo ambientale non fa cenno alcuno".
I giudici del merito, però, con tale motivazione, hanno formulato una mera ipotesi (fra l'altro dubitativa) e si sono riferiti ad un comportamento omissivo non significativo dell'Amministrazione (tenuto conto della distinzione dianzi evidenziata tra il procedimento concessorio e quello di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) mentre non hanno evidenziato positive circostanze di fatto in cui si sarebbe erroneamente formata la deliberazione criminosa.
3. I reati non sono prescritti. Trattasi, invero, di fattispecie punite con pena congiunta accertate il 13.10.1993, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni quattro e mesi sei, ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod. pen.) coinciderebbe con il 13.4.1998. Occorre computare, però, la sospensione di cui agli artt. 39 legge n. 724/1994 e 44 legge n.47/1985 (per la durata complessiva di 223
giorni), che si è verificata automaticamente per il solo fatto dell'esistenza di un processo edilizio concernente attività edificatoria compiuta entro il 31 dicembre 1993 ed ha avuto la funzione di consentire la presentazione di una eventuale domanda di condono edilizio.
Ne consegue che la prescrizione non è ancora maturata.
4. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale si atterrà, nel nuovo giudizio, ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998