Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14775 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.37 1 47 75 /03 BBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE DEL POPOL TAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AWOCAM SEZIONE SECONDA CIVILE [CONTRATTO D'OPERA / Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 10676/01 - - Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO 12764/01 Rel. Consigliere Cron. 23864 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Rep. Dott. Francesca TROMBETTA Dott. Emilio MALPICA Consigliere Ud.23/05/03 ha pronunciato la seguente C.C. SENTENZA sul ricorso proposto da: NO PI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DOMENICO LEALE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ET PA;
- intimato e sul 2° ricorso n 12764/01 proposto da: ET PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso 10 studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende 2003 867 unitamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA TROCCOLO, -1- giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NO PI;
- intimato avverso la sentenza n. 159/00 del Giudice di pace di ALBENGA, depositata il 24/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
p udito 1'Avvocato RICCI Romano deposita delega dell'Avvocato CONTALDI difensore del resistente che si richiama ai propri scritti;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso incidentale con le conseguenze di legge. -2- ら SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Piero NO, deducendo di avere prestato la propria opera professionale a favore di OL IO, chiese ed ottenne nei suoi confronti dal Giudice di pace di Albenga decreto ingiuntivo di pagamento di lire 2.000.000 a titolo di compenso. L'ingiunto propose opposizione eccependo di nulla dovere. Chiese inoltre la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. L'opposto chiese il rigetto dell'opposizione, insistendo nella domanda. Con sentenza 23/24/6/2000, il Giudice di pace rigettò l'opposizione compensando integralmente le spese processuali. Contro la sentenza l'avv. NO ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. fondato su due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi. Ai sensi dell'art.375 c.p.c. il Pubblico Ministero, rilevato che la sentenza о т è sentenza pronunciata secondo equità ex art.113 secondo comma c.p.c. impugnabile con ricorso per cassazione, oltre che per motivi attinenti al rito, per violazione di legge sostanziale solo quando venga dedotta la violazione di principi costituzionali e del diritto comunitario (Cass. Sez. Un.716/99), ha chiesto che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. All'odierna udienza camerale il ricorrente è comparso insistendo nelle richieste. MOTIVI DELLA DECISIONE S Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo, secondo ordine logico, il ricorso incidentale. Lamenta il ricorrente incidentale col primo motivo "macroscopiche violazioni dei principi generali dell'ordinamento” e, in particolare, degli artt. 1372 e 2225 c.c.; 81 c.p.c.; nonché "carenza di legittimazione attiva" e omessa ed errata motivazione su punto decisivo, per avere il Giudice di pace ritenuto obbligato esso IO a pagare il compenso all'avv. NO, pur mancando la prova del conferimento dell'incarico e pur risultando che le prestazioni per le quali il NO aveva chiesto il compenso riguardavano la causa pendente tra OR e PE, alla quale il IO era estraneo. Inoltre, anche ammettendo che la scrittura, sottoscritta dal IO e posta a 2 base del decreto ingiuntivo fosse stata valida (mentre tale non era, perché non sottoscritta da tutte le parti che in essa figuravano indicate), essa non attribuiva al professionista, che non ne era stato parte, alcun diritto di credito verso il IO. Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge (artt. 1325 e 1362 e segg.,c.c.) e omessa motivazione su punto decisivo per avere il Giudice di pace posto a base della decisione la predetta scrittura privata, senza considerare che l'accordo in essa contenuto non poteva obbligare l'unico firmatario, il IO, dato che non era stato sottoscritto dalle altre parti che figuravano indicate nel documento. Le censure, da esaminare congiuntamente perché connesse, non meritano accoglimento. 5 Risulta dalla sentenza che il IO è stato ritenuto obbligato a pagare all'avv. NO il compenso per le prestazioni da lui rese nella causa OR- PE in base ad una valutazione complessiva di tutte le risultanze di causa di cui la scrittura 20.1.89 costituiva solo uno degli elementi considerati. Il giudicante, infatti, ponendo in relazione il contenuto del documento sottoscritto dal IO con il versamento di un acconto, dallo stesso già effettuato senza alcuna contestazione a favore dell'avv.NO, e con l'interesse del IO alla causa pendente tra OR e PE, ha ritenuto, per facta concludentia, l'esistenza di un mandato tacito tra il predetto IO e il NO. Non ricorre, pertanto, il lamentato vizio di omessa motivazione, avendo la sentenza, al contrario, indicato in modo chiaro e convincente le ragioni poste G a base della decisione, e non essendo queste altrimenti censurabili in questa sede, integrando la regola di equità adottata dal giudicante per decidere il caso concreto nell'ambito di una causa di valore non superiore (in base alla domanda introduttiva) ai due milioni di lire (Cass. Sez.Un. nn. 9493/98 e 716/99). Non ricorre neppure la violazione dell'art.81 c.p.c. né il lamentato difetto di legittimazione ad agire, in quanto dalla ritenuta esistenza di un mandato tacito non poteva che farsi discendere la conclusione che l'avv. NO aveva fatto valere nei confronti del IO il diritto al compenso per l'attività professionale svolta per il proprio cliente. Infine, le denunciate violazioni di norme di diritto sostanziale non costituiscono, neppure sotto il profilo di inosservanza dei principi regolatori dell'ordinamento, motivi di censura deducibili per cassazione avverso le sentenze che, come nella specie, siano state pronunciate secondo equità ai sensi dell'art..113 secondo comma c.p.c. (v.Cass. Sez. Un.cit.). Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato. II - Parimenti va rigettato il ricorso principale. - per omessaIl primo motivo col quale si censura la sentenza motivazione e violazione di legge in ordine alla compensazione delle spese processuali, perché disposta per "giusti motivi", che, non essendo stati indicati, costituirebbero, secondo il ricorrente, motivazione apparente o di stile - è infatti inammissibile rinvenendosi nell'esito della lite, conclusasi con la reciproca soccombenza delle parti, giustificazione più che logica della statuizione impugnata. Il secondo motivo, col quale si lamenta l'assoluta carenza di motivazione sulla domanda proposta contro il IO ex art.96 c.p.c., è manifestamente infondato, essendo più che sufficiente a giustificare il rigetto della domanda la rilevata assenza dei motivi di legge nel caso in cui, come si evince dallo stesso ricorso, non risultano dalla parte neppure dedotti gli elementi di fatto rivelatori della mala fede o della colpa grave, richiesti ai fini della condanna ai sensi della norma invocata dal ricorrente. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa le spese Roma, 23 maggio 2003 Il presidente L'estensore поствие نے IL CANCELLIERE C1 OL Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lelezo - 3 OTT. 2003 Roma IL CANGELLIERE 01 دیں