Sentenza 24 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10046 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOMERELOPOL ITA NO6 /0 11 004 6 CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 8774/98 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Cron.22650 GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Corrado Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente 249 S E NT ENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA MARITTIMA SPEDIZIONI RL ON FU MATTEO" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINONI MARINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ES OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato FACCINI STEFANO, giusta delega in atti;
803 -1- controricorrente avverso la sentenza N. 197 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 10/12/97 R.G.N. 139/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso, rigetto degli altri. Ence -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al TO di Venezia, depositato il 10 febbraio 1990, OB ON conveniva in giudizio la ditta CA NO fu EO, esponendo di avere lavorato alle dipendenze di questa dall'1 maggio 1964 al 15 luglio 1989 e di avere svolto mansioni superiori a quelle corrispondenti all'inquadramento assegnatogli, e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di lire 79.478.259 a titolo di differenze di retribuzione e di trattamento di fine rapporto. Il TO pronunciava sentenza non definitiva 6 settembre 1994 con la quale accoglieva parzialmente le domande, disponendo la prosecuzione della causa per la quantificazione delle riconosciute differenze retributive: detta sentenza veniva impugnata in appello innanzi al Tribunale di Venezia, il quale, con sentenza del 2 gennaio 1996 (passato in giudicato), dichiarava la prescrizione di ogni pretesa conseguente alla chiesta retrodatazione di inquadramento nel 2° livello sino al 28 febbraio 1976. Con sentenza definitiva in data 31 maggio 1997 il TO pronunciava decisione sul "quantum" 3 alcondannando la parte convenuta a pagare ricorrente la somma di lire 12.149.778 con interessi e rivalutazione in cumulo tra loro. L'appello avverso quest'ultima sentenza del TO, proposto dalla Agenzia Marittima Spedizioni "CA NO fu EO", è stato rigettato dal Tribunale di Venezia con sentenza depositata il 10 dicembre 1997. Il giudice d'appello, motivando in ordine ai d'impugnazione, ha affermato che motivi gli scatti d'anzianità maturati correttamente durante il periodo sottoposto a prescrizione erano stati dal primo giudice calcolati ai fini della quantificazione delle differenze retributive maturate nel periodo successivo alla intervenuta prescrizione;
ed al riguardo ha osservato che l'accertamento, operato nella precedente sentenza dal Tribunale di Venezia, dell'intervenuta prescrizione di ogni pretesa fino al 28 febbraio 1976, doveva essere intesa nel senso che era da considerare prescritto il diritto alle differenze retributive fino a tale data, ma non poteva ritenersi prescritto il diverso e mero fatto dell'anzianità, come tale imprescrittibile, sicchè ZA non era ravvisabile alcuna violazione del giudicato 4 interno da parte del primo giudice. In ordine alla questione del cumulo tra interessi e rivalutazione, il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 429 consente che gli interessi si aggiungano al capitale rivalutato;
ed ha escluso la applicabilità al caso di specie dell'art. 22, comma 36°, della legge 23 dicembre 1994 n.724. La soccombente Agenzia Marittima chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi. L'intimato ON resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la società ricorrente, denunziando violazione del giudicato ex art. 2909 C.C., evidenzia che il Tribunale di Venezia, con la sentenza 2 gennaio 1999 n.156 (citata in narrativa), accogliendo parzialmente l'appello di essa Agenzia, aveva con pronuncia passata in giudicato, dichiarato prescritta ogni pretesa economica, conseguente alla chiesta retrodatazione di inquadramento nel secondo livello, fino al 28 febbraio 1976; ed assume che, ciò stante, gli scatti biennali dovevano essere conteggiati solo con valorizzazione dal 1° marzo 1976 ed il Emer 5 ON, pertanto, poteva ottenere lo scatto come impiegato al secondo livello soltanto con decorrenza dal marzo 1978. Il motivo è privo di fondamento. La questione è già stata esaminata dal Tribunale che ha correttamente argomentato al riguardo così come riportato nella parte escludendo che narrativa della presente sentenza il calcolo degli scatti d'anzianità maturati nel corso del periodo di prescrizione delle differenze retributive, abbia comportato alcuna violazione del giudicato interno. E' sufficiente al riguardo ribadire e confermare la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Tribunale ha aderito, secondo "l'anzianità del lavoratore nel serviziocui configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che nel caso di retrodatazione dell'inizio di un rapporto di lavoro subordinato la prescrizione quinquennale degli scatti d'anzianità relativi al corrispondente periodo non vale a cancellare l'anzianità effettivamente maturata né a precludere il riconoscimento del diritto all'integrazione della retribuzione, nei limiti della prescrizione, con те gli scatti di anzianità effettivamente maturati dall'inizio del rapporto in corrispondenza dell'anzianità di servizio accertata" (v. per tutte, Cass. 18 febbraio 1994 n.1574). 2.- Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 1321, 1322, 1326 cod. civ. e per quanto di ragione dell'art. 2698 cod. civ., la ricorrente assume che con dichiarazione resa all'udienza del 18 aprile 1996 il difensore procuratore del Veronesi aveva aderito alla richiesta della difesa di parte convenuta nel demandare al C.T.U. il ricalcolo degli scatti biennali di anzianità con le modifiche conseguenti alla accertata prescrizione del diritto per il periodo anteriore al 1° marzo 1976, e lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto di tale posizione assunta concordemente dalle parti nel convenire di eseguire il ricalcolo degli scatti tenendo presente la anzidetta declaratoria di prescrizione. Assume che in forza di tale adesione del ricorrente non vi era più questione sugli scatti biennali di anzianità e sulla individuazione della data da valorizzare per il calcolo degli stessi, sicchè la sentenza del Tribunale doveva essere cassata per non aver tenuto conto del 7 Emir suddetto accordo. Anche questo motivo è infondato. Anche su tale punto il giudice d'appello ha adeguatamente motivato osservando che non era stato offerto alcun decisivo elemento per ritenere che l'adesione, da parte della difesa del ricorrente in primo grado, alle richieste di ricalcolo degli anzianità riguardasse tutte le scatti di argomentazioni svolte dall'appellante Agenzia Marittima in primo grado. Il Tribunale ha, anzi, precisato che, dal verbale d'udienza del 28 maggio 1996 risultava che le parti avevano concordemente chiesto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio che tenesse conto della prescrizione come stabilito dalla precedente sentenza del Tribunale di Venezia;
e che, poiché erano questi i limiti dell'adesione espressa dalla difesa del ricorrente, diverso doveva ritenersi superato un eventuale evincibile dal verbale di precedente accordo udienza, all'esito della quale, tra l'altro, le parti avevano chiesto un rinvio per pendenza di trattative. Da quanto or detto risulta dunque un accertamento in fatto operato dal Tribunale in E ur ordine alla manifestazione di volontà espressa 8 dalle parti ed alla interpretazione della stessa nel senso del non raggiungimento dell'accordo quale invece dedotto dall'attuale ricorrente. Trattasi di valutazione attinente al merito, non sindacabile in sede di legittimità né fatta oggetto di censure validamente riconducibili alla previsione dell'art. 360 c.p.c., essendosi parte ricorrente limitata ad enunciare la propria interpretazione delle intese intervenute tra le parti, senza alcuna adeguata specificazione di eventuali inosservanze dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (genericamente ed apoditticamente denunziat & nella titolazione del motivo) e con involgimento dunque di un sindacato di merito non ammissibile nel giudizio di cassazione. 3.- Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 429 c.p.c. (e richiamando gli artt. 1224, 1282, 1225, 1227, 2056 e 2058 c.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata sul punto del calcolo di interessi e rivalutazione;
lamenta che il Tribunale abbia affermato, aderendo ad orientamento della Corte di Cassazione, che "l'art. 429 c.p.c. al consente che gli interessi si aggiungano rivalutato, seppure con due possibili capitale Eme metodi di calcolo", e che sia incorso in difetto di 9 rinviato a sentenze di questa motivazione avendo senza precisare а quale delle varie Corte motivazioni abbia inteso riferirsi. Il motivo va pur esso disatteso. La statuizione resa sul punto dal Tribunale è, invero, essenzialmente conforme alla giurisprudenza espressa in argomento da questa Corte da ultimo con la sentenza a Sezioni Unite 29 gennaio 2001 n.38, alla stregua della quale va comunque interpretata la pronuncia impugnata come- è consentito dalla formulazione adottata dal giudice d'appello rettificandone le imprecisioni in diritto (ex art. 384 secondo comma c.p.c.) mediante richiamo al principio enunciato dalla ora citata sentenza delle Sezioni Unite, e qui da confermare, secondo cui "con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n.412 del 1991 e n.724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 221 comma trentaseiesimo, legge n.724 del 1994, limitatamente 10 alla estensione del divieto ai dipendenti privati quiescenza), gli in attività di servizio e in legali devono essere calcolati sul interessi periodica dal capitale rivalutato, con scadenza momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo della indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art.1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato vantaggio della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da calcolare gli interessi su un credito alcuna norma, superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un rispetto all'obbligo aggravio aggiuntivo incompatibile con la funzione risarcitorio Jm meramente riequilibratrice degli interessi legali 11 (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione lo scopo dicompulsiva di ossiapena privata, dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora" (così cit. Cass. Sez. Un. n. 38/2001). 4.- Con il quarto motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994 n.724 lamentando che il Tribunale abbia escluso l'applicabilità nel caso di specie di questa norma, escludente il cumulo tra interessi e rivalutazione, sull'erroneo assunto che essa sarebbe applicabile soltanto ai dipendenti della pubblica amministrazione ed ai lavoratori legati alla pubblica amministrazione da rapporti di natura privatistica: sostiene invece l'applicabilità di detta norma anche all'ipotesi di dipendenti privati, come quella di specie. Questo motivo va disatteso per la determinante Comer ragione che - come già accennato la Corte 12 Costituzionale con la sentenza novembre 2000 n.459 (applicabile, naturalmente, anche alla fattispecie oggetto della presente controversia) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n.724 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") limitatamente alle parole "e privati", in tal modo dunque dichiarando illegittima e caducando la norma nella parte in cui estendeva ai crediti di lavoro dei dipendenti privati la regola cumulabilità di rivalutazione monetaria eddi non interessi legali. Oltre a ciò, e indipendentemente dunque da tale pronuncia di incostituzionalità, la inapplicabilità della disposizione in esame alla presente all'essersifattispecie conseguirebbe comunque questa compiutamente realizzata anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n.724 del 1994 (attenendo a rapporto di lavoro svoltosi sino al luglio 1989): e quindi il fatto integrante l'inadempimento fonte del diritto ai detti accessori sarebbe in ogni caso soggetto alla disciplina normativa dell'art. 429 terzo comma c.p.c. precedente la legge sopradetta. -5. In base alle considerazioni sin qui svolte, 13 il ricorso, infondato in tutti i suoi motivi, va rigettato, e la società ricorrente deve essere condannata (ex art. 385 primo comma c.p.c.) a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare al resistente ON le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 14.000- oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorario. Così deciso, in Roma, il 6 aprile 2001 Morino Canojumi il Presidente: II Cons. estensoreCons. estenson IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 2 4 LUG. 2001 CANCELLIERELIERE I D , O L S L A T A O S , B 0 S A 1 I A D . T T A R T A S O P D A 14