Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO04 19 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 6885/99 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Cron. 9857 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 05/10/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, MORIELLI VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZI FR, IL NI AR TERESA, GIANCARLO, IL LUIGI, TERENGHI GIOVANNI, TARENGHI2001 3776 LUIGI ° TERENGHI, elettivamente domiciliati in ROMA -1- " LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende ARTURO MARESCA che li dall'avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 449/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 16/05/98 R.G.N. 1401/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bergamo NO RI ES e gli altri sei lavoratori indicati in rubrica convenivano in giudizio l'INPS per il pagamento degli ultimi tre mesi del loro rapporto di lavoro non corrisposti dalla Mayner Sas, dichiara fallita in data 27/7/89, e non recuperati in sede di distribuzione del ricavato, malgrado il loro tempestivo inserimento nello stato passivo del Fallimento;
chiedevano la condanna dell'INPS al pagamento delle somme indicate in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi. L'INPS contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. H Tribunale di Bergamo, investito in sede di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 23/4 - 16/5/98, confermava la decisione, precisava il giudice del riesame, per quanto ancora interessa in questa sede (dopo l'abbandono di tutte le altre questioni sollevate in appello e che non vengono riproposte in questa sede), che non sussisteva il lamentato vizio di ultrapetizione (per avere il Pretore condannato l'INPS al pagamento anche della tredicesima e dell'indennità sostitutiva del preavviso) per due ragioni: l'oggetto della domanda era il pagamento dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e fra questi rientrava l'indennità di mancato preavviso (con la emeriv conseguenza che infondata la censura di violazione dell'art. 2 D. Lgs: 1 n. 80/92) e che la tredicesima mensilità non era stata liquidata dala Pretore e quindi la censura era priva di fondamento su questo puntoja Avverso questa Pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un unico motivo. 1 lovord Resistono con controricorso le la : MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs. 27/1/92 n. 80 e 12 delle preleggi al c.c. (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il citato art: 1 sanciva il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento del crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art: 2", che a sua volta prevedeva, al primo comma, i "crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi" ed al secondo che "il pagamento di cui al primo comma non è cumulabile con le retribuzioni corrisposte al ... lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1". Il credito del lavoratore quindi era limitato alle retribuzioni degli ultimi tre mesi e quanto versato in conto non era cumulabile e doveva essere dedotto dal massimale. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che i lavoratori, per quanto soddisfatti in parte delle loro ragioni creditorie per gli ultimi tre mesi di retribuzione, avessero tuttavia diritto, in aggiunta, all'indennità per mancato preavviso, ignorando il fimite previsto dalla norma. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati. Nell'unico motivo sono compresi due profili di censura, il primo relativo alla circostanza che non competerebbe l'indennità di mancato preavviso ed il secondo relativo alla limitazione della prestazione entro i limiti del massimale. Osserva in proposito la Corte che il primo è infondato, in quanto il periodo di preavviso è a tutti gli effetti periodo lavorativo, con la conseguenza che spetta al lavoratore 2 l'indennità di mancato preavviso dovuta per un periodo che coincide con gli ultimi tre mesi del rapporto. In ordine al secondo profilo di censura i rileva che questa Corte ha già avuto di affermare il principio di diritto secondo cui "in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del ན ། ་ མ ། datore di lavoro, le disposizioni di cui al 1°, 2° e 4° comma dell'art. 2 del d: Lgs. n. 8° del 27/1//92 (applicabili, norma del 7° comma anche per la determinazione del danno derivante dalla non tempestiva attuazione della direttiva comunitaria sulla normativa in esame) debbono essere interpretate, in base al loro tenore letterale e alla loro “ratio”, nel senso che ai lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del medesimo D. Lgs. deve essere corrisposta dall'apposito Fondo di Garanzia una somma complessiva rapportata al credito retributivo (non al trattamento di fine rapporto) rimasto insoddisfatto, inerente agli ultimi tre mesi del rapporto (ricompresi negli ultimi dodici che hanno preceduto l'apertura del procedimento concorsuale) nei limiti del massimale globale, pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, massimale al raggiungimento del quale concorrono unitariamente gli acconti di retribuzione, già percepiti dai medesimi lavoratori, che siano relativi ai detti ultimi tre mesi" (Cass. n. 13841 del 19/10/2000). Il Collegio condivide questo principio e quindi, entro questi limiti il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessionea altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Brescia, che 3 deciderà la causa sulla base del detto principio di diritto e provvedė anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE D Raccoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impug rinivia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Roma 5 ottobre 2001 ISIGLIERE EST. IL PRESIDENTE СпаFrancesco f ологало Vincenzo Miles intearsella IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 MAR. 2002 IL CANCELLIER мона