Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304, comma 2, cod. proc. pen.) non può oggettivamente costituire attività probatoria, tale da rendere complesso il dibattimento, l'esame di periti - disposto dalla Corte d'appello nell'ambito di un processo a carico di un solo imputato - su una perizia concernente la trascrizione di intercettazioni telefoniche, già espletata in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2003, n. 11380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11380 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato AQUARONE Presidente
dott. Antonio S. AGRÒ Componente
dott. Arturo CORTESE "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL AR;
avverso l'ordinanza in data 27 agosto 2002 del Tribunale di Reggio Calabria;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Manna e Managò.
Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da AR VA nei confronti dell'ordinanza della Corte d'appello della città del 30 maggio 2002 con Sa quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti dell'VA per la complessità del dibattimento derivante dalla "necessità di sentire i periti in relazione alle corpose ed essenziali fonti di prova costituite dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che possono preludere al rinnovo delle perizie stesse richiesto da parte dell'imputato in primo grado".
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'VA per violazione degli arti 125 e 304 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. c ed e dello stesso codice, sostenendo che l'ordinanza sarebbe del tutto carente di motivazione, essendo egli l'unico imputato titolare di posizione stralciata per ricusazione e conseguente astensione: per tali incombenti il processo sarebbe rimasto fermo dal 16 ottobre 2001 (data della prima udienza) al 5 maggio 2002, data in cui si è riproposta identica questione di incompatibilità nei confronti del Presidente della Corte d'appello con dichiarazione di ricusazione e successiva astensione accolta. Tali accadimenti non costituirebbero cause di ritardo imputabili al ricorrente né motivi di complessità del dibattimento. Tanto meno sussisterebbero difficoltà di ordine logistico per lo svolgimento del giudizio. L'escussione dei periti non richiederebbe attività superiore a quella di un'udienza e sarebbe stata disposta dal Presidente della Corte d'appello "per sanare le questioni di nullità delle relative perizie, sollevate dalla difesa, ...sul presupposto della mancata escussione, nel dibattimento di primo grado, dei periti, prima dell'acquisizione degli elaborati peritali.
Il ricorso è fondato.
L'esame di periti su perizia concernente trascrizioni di intercettazioni telefoniche già stilata in primo grado, in un procedimento nei confronti di un solo imputato, non può costituire oggettivamente attività probatoria tale da permettere di caratterizzare come particolarmente complesso il dibattimento destinato a raccogliere le dichiarazioni degli autori dell'elaborato, e quindi tale da richiedere la sospensione dei termini di custodia cautelare. La stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui tale esame può essere foriero del rischio che la difesa richieda la rinnovazione della perizia, dà conto della labilità degli argomenti posti a base del provvedimento impugnato, essendo evidente che il giudizio sulla complessità potrà eventualmente essere rinnovato se e in quanto l'evento paventato si avveri e salva ogni valutazione in proposito.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere, altresì, annullata l'ordinanza del 30 maggio 2002 della Corte d'appello di Reggio Calabria con la quale è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di AR VA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del 30 maggio 2002 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MARZO 2003.