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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2023, n. 11731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11731 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.DO RI, nato a [...] il [...] 2. OM AT, nato a [...] il [...] 3. FI NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 24/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'avv. NZ Pillitteri, difensore di FI NZ, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo: - ha confermato la sentenza con cui FI NZ e OM AT sono stati rispettivamente condannati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 40) e per quello previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 28). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 11731 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 21/11/2022 - in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha condannato DO RI anche per il fatto di cui al capo 35 (art. 73 d.P.R. cit) e confermato la precedente condanna anche per i reati di cui ai capi 2-3-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14- 15-16-17- 19-20-21-23 24- 26-27-28-29-30 - 31- 32-33- 34- 37-39 (si tratta tutti di reati di cui all'art. 73 cit.) 2. Ha proposto ricorso per cassazione DO RI articolando otto motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i capi 2-4 (73, commi 1-4, d.P.R. cit.). Si assume che mancherebbero nella specie perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacenti tali da provare la detenzione illecita di droga ed anche il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe generico e non consentirebbe di individuare l'oggetto delle ipotetiche transazioni ovvero il tipo di sostanza stupefacente ceduta e la quantità; né vi sarebbe la prova della effettiva consegna. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 28); la motivazione sarebbe stata strutturata per relationem ad altra parte della sentenza relativa alla posizione di OM e comunque nulla sarebbe stato detto nemmeno nella parte richiamata per l'imputato. Le conversazioni, non valutate correttamente, non consentirebbero di individuare gli autori, l'oggetto del dialogo, il tipo di sostanza stupefacente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 35); si fa riferimento ad alcune conversazioni e si sostiene che non vi sarebbe la prova che nel dialogo di faccia riferimento a sostanza stupefacente e, soprattutto, alla cocaina (in tal senso si valorizza il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva escluso che vi fossero elementi per ritenere si trattasse di cocaina). 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del comma 5 dell'art. 73; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non vi sarebbe prova che si sia trattato di un'attività frequente di spaccio e di uno stabile inserimento nella rete distributiva. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 28) nella parte in cui si è ritenuto che l'oggetto della detenzione fosse sostanza stupefacente e che si trattasse di cocaina. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la motivazione sarebbe viziata rispetto al motivo di appello 2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge quanto alla recidiva, ritenuta sussistente in ragione dei due precedenti penali, ma senza nessun accertamento concreto sulla persistenza della pericolosità sociale. 2 2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e agli aumenti di pena inflitti per continuazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione OM AT articolando tre motivi (capo 28). 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla identificazione dell'imputato quale correo di DO;
la prova sarebbe stata fatta irritualmente fatta discendere dalla conversazione n. 3919 del 28.9.2019 in cui DO consigliava a tale Barone di rifornirsi di cocaina da un soggetto chiamato "u lapa", appellativo, questo, che, secondo gli inquirenti, indentificherebbe l'imputato, e dalle frequentazioni assidue che l'imputato avrebbe avuto con lo stesso DO e dimostrate dall'avvistamento del ricorrente nei pressi dell'abitazione del DO nel periodo in cui questi è stato oggetto di indagine. Assume il ricorrente che non sussisterebbe alcun avvistamento comprovante che l'imputato partì insieme a DO per rifornirsi di droga il 7.9.2018 a Palermo;
né il giudizio di responsabilità potrebbe farsi discendere dal fatto che la persona che si sarebbe recata ad acquistare lo stupefacente insieme a DO fosse appellata con il nome di "Sa", non essendo ciò dimostrativo del riferimento all'imputato, tenuto conto che vi sarebbero altri soggetti con il nome AT coinvolti nella indagine 3.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., negata in ragione del fatto che nella conversazione intercettata si farebbe riferimento ad un "pacco" che avrebbe "fruttato 20/30 mila euro"; né sarebbe stato provato che la sostanza fosse del tipo cocaina. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del presunto inserimento del ricorrente in contesti malavitosi Detta circostanza sarebbe smentita dall'assenza di precedenti penali. 4. Ha proposto ricorso per cassazione FI NZ articolando tre motivi (capo 40). 4.1. Con il primo e il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato sulla base del mero contenuto di stralci di una conversazione ambientale e di una informativa di polizia giudiziaria. Non sarebbe stata fornita risposta alla memoria difensiva con cui si sollevavano questioni relative alla prova della qualità, alla quantità, alla capacità drogante della sostanza stupefacente, al fatto che lo stesso DO temesse di essere stato truffato 3 4.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di DO è fondato limitatamente al terzo motivo. I ricorsi presentati nell'interesse di IP e di OM sono inammissibili 2. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NZ ON i cui motivi possono essere valutati congiuntamente (capo 40). Quanto ai primi due motivi, a fronte di una chiarissima ricostruzione dei fatti e di una puntuale valutazione delle molteplici prove univoche con cui i Giudici di merito hanno spiegato le ragioni per cui nella fattispecie si è ritenuta raggiunta la prova certa non solo della cessione della sostanza stupefacente da parte dell'imputato a DO, ma anche del tipo di droga ceduta - marjuana - della quantità di sostanza stupefacente (200 grammi) e della dazione del denaro (Cfr., pagg. 19 - 20 sentenza impugnata, ma anche pagg. 78 - 88 sentenza di primo grado), nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata limitandosi a generiche affermazioni. Non diversamente, quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha spiegato come queste ultime siano state negate in ragione al quantitativo non ridotto della sostanza, dell'inserimento dell'imputato in contesti criminali più ampi e dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo è strutturalmente generico. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4 3. È inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di AT OM imputato in concorso con DO per avere detenuto illegalmente sostanza stupefacente acquistata a Palermo (capo 28). 3.1. È inammissibile il primo motivo, relativo alla identificazione nella persona del ricorrente della soggetto coinvolto nelle conversazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità e che, secondo la prospettazione d'accusa recepita dai Giudici di merito, avrebbe detenuto sostanza stupefacente acquistata insieme a DO a Palermo. La Corte ha spiegato in modo non manifestamente illogico che: a) l'imputato (noto con l'appellativo " Lapa", non contestato) e DO avevano programmato già un mese, prima rispetto al fatto per cui si procede, di recarsi a Palermo per acquistare cocaina;
b) che l'imputato e DO avevano fitte frequentazioni;
c) DO il 28.9.2018, cioè dopo circa 20 giorni dal fatto in esame, aveva consigliato a tale Barone di rifornirsi di cocaina da "u Lapa", cioè proprio dall'imputato; d) il 7.9.2018, DO e un soggetto di nome "Sa" (AT), cioè un soggetto che aveva lo stesso nome dell'imputato, si erano recati a Palermo ed avevano acquistato sostanza stupefacente di tipo cocaina. Rispetto a tale quadro indiziario, non è chiaro perchè l'inferenza sarebbe manifestamente illogica;
DO si rifornì di sostanza stupefacente di tipo cocaina, andando a Palermo, con un soggetto di nome AT, cioè con una persona che aveva lo stesso nome dell'odierno imputato;
l'imputato, che aveva assidue frequentazioni con DO, sia prima che dopo il viaggio, costituiva un riferimento obiettivo per DO per il traffico di cocaina. 3.2. Inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte ha ampiamente motivato sul perché l'oggetto dell'acquisto illecito fu cocaina, sui motivi per i quali non può essere riconosciuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della quantità rilevante di sostanza acquistata - che avrebbe dovuto consentire un guadagno di "25/30 mila euro puliti"- sulle ragioni per le quali non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche Nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato che non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata 4. È invece fondato, limitatamente al terzo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di DO relativo al capo 35 della imputazione in cui è contestato all'imputato di aver ceduto a AT Barone sostanza stupefacente di tipo cocaina del valore di almeno 400 euro. 5 4.1. Il Tribunale, che pure aveva formalmente assolto l'imputato dal capo di imputazione (cfr., dispositivo della sentenza), aveva tuttavia in motivazione spiegato ctItitr-a4(4.it-t-errto come nella specie in realtà vi fossero le prove per affermare la penale responsabilità di DO. Una difformità evidente tra dispositivo e motivazione della sentenza. A seguito dell'appello del Procuratore generale, la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità penale. In tale contesto, il motivo di ricorso è inammissibile, perché strutturalmente generico, nella parte relativa all'assunto secondo cui l'oggetto della cessione non avrebbe riguardato sostanza stupefacente, ma è invece fondato quanto al tema relativo al tipo di sostanza stupefacente nell'occasione ceduta da DO. Sul punto la motivazione è sostanzialmente omessa, essendosi la Corte limitata a riportare il contenuto di una conversazione intercettata, senza aggiungere alcunchè; si tratta di una conversazione in ordine alla quale, al di là di riferimenti generici - "intesi" dagli inquirenti confermativi dell'assunto secondo cui gli autori del dialogo avrebbero fatto riferimento alla cocaina- nulla è stato esplicitato. Sul capo dunque la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 4.2. Il ricorso è inammissibile quanto ai residui motivi. Il primo, relativo ai capi 2) e 4), il secondo ed il quinto, relativi al capo 28), il quarto, riguardante il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., il sesto, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il settimo, riguardante la ritenuta recidiva, e l'ottavo, inerente al trattamento sanzionatorio e agli aumenti di pena inflitti per continuazione, sono inammissibili perché aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano. Si tratta di motivi meramente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello — questi ultimi di per sé quasi tutti inammissibili;
anche il motivo relativo alla commisurazione della pena è inammissibile avendo la Corte meramente ridotto la pena, a seguito dell'errore commesso dal Tribunale nella determinazione del numero di reati satellite per i quali era stata inflitto un aumento di pena di un mese di reclusione e 500 euro di multa per ciascuno di essi, ma sostanzialmente confermando gli aumenti di pena. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI DO limitatamente al reato di cui al capo 35) con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di RI DO nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di AT OM e NZ FI, i quali condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2022 Il Coni-fiere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'avv. NZ Pillitteri, difensore di FI NZ, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo: - ha confermato la sentenza con cui FI NZ e OM AT sono stati rispettivamente condannati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 40) e per quello previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 28). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 11731 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 21/11/2022 - in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha condannato DO RI anche per il fatto di cui al capo 35 (art. 73 d.P.R. cit) e confermato la precedente condanna anche per i reati di cui ai capi 2-3-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14- 15-16-17- 19-20-21-23 24- 26-27-28-29-30 - 31- 32-33- 34- 37-39 (si tratta tutti di reati di cui all'art. 73 cit.) 2. Ha proposto ricorso per cassazione DO RI articolando otto motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i capi 2-4 (73, commi 1-4, d.P.R. cit.). Si assume che mancherebbero nella specie perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacenti tali da provare la detenzione illecita di droga ed anche il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe generico e non consentirebbe di individuare l'oggetto delle ipotetiche transazioni ovvero il tipo di sostanza stupefacente ceduta e la quantità; né vi sarebbe la prova della effettiva consegna. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 28); la motivazione sarebbe stata strutturata per relationem ad altra parte della sentenza relativa alla posizione di OM e comunque nulla sarebbe stato detto nemmeno nella parte richiamata per l'imputato. Le conversazioni, non valutate correttamente, non consentirebbero di individuare gli autori, l'oggetto del dialogo, il tipo di sostanza stupefacente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 35); si fa riferimento ad alcune conversazioni e si sostiene che non vi sarebbe la prova che nel dialogo di faccia riferimento a sostanza stupefacente e, soprattutto, alla cocaina (in tal senso si valorizza il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva escluso che vi fossero elementi per ritenere si trattasse di cocaina). 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del comma 5 dell'art. 73; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non vi sarebbe prova che si sia trattato di un'attività frequente di spaccio e di uno stabile inserimento nella rete distributiva. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 28) nella parte in cui si è ritenuto che l'oggetto della detenzione fosse sostanza stupefacente e che si trattasse di cocaina. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la motivazione sarebbe viziata rispetto al motivo di appello 2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge quanto alla recidiva, ritenuta sussistente in ragione dei due precedenti penali, ma senza nessun accertamento concreto sulla persistenza della pericolosità sociale. 2 2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e agli aumenti di pena inflitti per continuazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione OM AT articolando tre motivi (capo 28). 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla identificazione dell'imputato quale correo di DO;
la prova sarebbe stata fatta irritualmente fatta discendere dalla conversazione n. 3919 del 28.9.2019 in cui DO consigliava a tale Barone di rifornirsi di cocaina da un soggetto chiamato "u lapa", appellativo, questo, che, secondo gli inquirenti, indentificherebbe l'imputato, e dalle frequentazioni assidue che l'imputato avrebbe avuto con lo stesso DO e dimostrate dall'avvistamento del ricorrente nei pressi dell'abitazione del DO nel periodo in cui questi è stato oggetto di indagine. Assume il ricorrente che non sussisterebbe alcun avvistamento comprovante che l'imputato partì insieme a DO per rifornirsi di droga il 7.9.2018 a Palermo;
né il giudizio di responsabilità potrebbe farsi discendere dal fatto che la persona che si sarebbe recata ad acquistare lo stupefacente insieme a DO fosse appellata con il nome di "Sa", non essendo ciò dimostrativo del riferimento all'imputato, tenuto conto che vi sarebbero altri soggetti con il nome AT coinvolti nella indagine 3.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., negata in ragione del fatto che nella conversazione intercettata si farebbe riferimento ad un "pacco" che avrebbe "fruttato 20/30 mila euro"; né sarebbe stato provato che la sostanza fosse del tipo cocaina. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del presunto inserimento del ricorrente in contesti malavitosi Detta circostanza sarebbe smentita dall'assenza di precedenti penali. 4. Ha proposto ricorso per cassazione FI NZ articolando tre motivi (capo 40). 4.1. Con il primo e il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato sulla base del mero contenuto di stralci di una conversazione ambientale e di una informativa di polizia giudiziaria. Non sarebbe stata fornita risposta alla memoria difensiva con cui si sollevavano questioni relative alla prova della qualità, alla quantità, alla capacità drogante della sostanza stupefacente, al fatto che lo stesso DO temesse di essere stato truffato 3 4.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di DO è fondato limitatamente al terzo motivo. I ricorsi presentati nell'interesse di IP e di OM sono inammissibili 2. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NZ ON i cui motivi possono essere valutati congiuntamente (capo 40). Quanto ai primi due motivi, a fronte di una chiarissima ricostruzione dei fatti e di una puntuale valutazione delle molteplici prove univoche con cui i Giudici di merito hanno spiegato le ragioni per cui nella fattispecie si è ritenuta raggiunta la prova certa non solo della cessione della sostanza stupefacente da parte dell'imputato a DO, ma anche del tipo di droga ceduta - marjuana - della quantità di sostanza stupefacente (200 grammi) e della dazione del denaro (Cfr., pagg. 19 - 20 sentenza impugnata, ma anche pagg. 78 - 88 sentenza di primo grado), nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata limitandosi a generiche affermazioni. Non diversamente, quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha spiegato come queste ultime siano state negate in ragione al quantitativo non ridotto della sostanza, dell'inserimento dell'imputato in contesti criminali più ampi e dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo è strutturalmente generico. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4 3. È inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di AT OM imputato in concorso con DO per avere detenuto illegalmente sostanza stupefacente acquistata a Palermo (capo 28). 3.1. È inammissibile il primo motivo, relativo alla identificazione nella persona del ricorrente della soggetto coinvolto nelle conversazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità e che, secondo la prospettazione d'accusa recepita dai Giudici di merito, avrebbe detenuto sostanza stupefacente acquistata insieme a DO a Palermo. La Corte ha spiegato in modo non manifestamente illogico che: a) l'imputato (noto con l'appellativo " Lapa", non contestato) e DO avevano programmato già un mese, prima rispetto al fatto per cui si procede, di recarsi a Palermo per acquistare cocaina;
b) che l'imputato e DO avevano fitte frequentazioni;
c) DO il 28.9.2018, cioè dopo circa 20 giorni dal fatto in esame, aveva consigliato a tale Barone di rifornirsi di cocaina da "u Lapa", cioè proprio dall'imputato; d) il 7.9.2018, DO e un soggetto di nome "Sa" (AT), cioè un soggetto che aveva lo stesso nome dell'imputato, si erano recati a Palermo ed avevano acquistato sostanza stupefacente di tipo cocaina. Rispetto a tale quadro indiziario, non è chiaro perchè l'inferenza sarebbe manifestamente illogica;
DO si rifornì di sostanza stupefacente di tipo cocaina, andando a Palermo, con un soggetto di nome AT, cioè con una persona che aveva lo stesso nome dell'odierno imputato;
l'imputato, che aveva assidue frequentazioni con DO, sia prima che dopo il viaggio, costituiva un riferimento obiettivo per DO per il traffico di cocaina. 3.2. Inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte ha ampiamente motivato sul perché l'oggetto dell'acquisto illecito fu cocaina, sui motivi per i quali non può essere riconosciuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della quantità rilevante di sostanza acquistata - che avrebbe dovuto consentire un guadagno di "25/30 mila euro puliti"- sulle ragioni per le quali non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche Nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato che non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata 4. È invece fondato, limitatamente al terzo motivo, il ricorso proposto nell'interesse di DO relativo al capo 35 della imputazione in cui è contestato all'imputato di aver ceduto a AT Barone sostanza stupefacente di tipo cocaina del valore di almeno 400 euro. 5 4.1. Il Tribunale, che pure aveva formalmente assolto l'imputato dal capo di imputazione (cfr., dispositivo della sentenza), aveva tuttavia in motivazione spiegato ctItitr-a4(4.it-t-errto come nella specie in realtà vi fossero le prove per affermare la penale responsabilità di DO. Una difformità evidente tra dispositivo e motivazione della sentenza. A seguito dell'appello del Procuratore generale, la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità penale. In tale contesto, il motivo di ricorso è inammissibile, perché strutturalmente generico, nella parte relativa all'assunto secondo cui l'oggetto della cessione non avrebbe riguardato sostanza stupefacente, ma è invece fondato quanto al tema relativo al tipo di sostanza stupefacente nell'occasione ceduta da DO. Sul punto la motivazione è sostanzialmente omessa, essendosi la Corte limitata a riportare il contenuto di una conversazione intercettata, senza aggiungere alcunchè; si tratta di una conversazione in ordine alla quale, al di là di riferimenti generici - "intesi" dagli inquirenti confermativi dell'assunto secondo cui gli autori del dialogo avrebbero fatto riferimento alla cocaina- nulla è stato esplicitato. Sul capo dunque la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 4.2. Il ricorso è inammissibile quanto ai residui motivi. Il primo, relativo ai capi 2) e 4), il secondo ed il quinto, relativi al capo 28), il quarto, riguardante il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., il sesto, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il settimo, riguardante la ritenuta recidiva, e l'ottavo, inerente al trattamento sanzionatorio e agli aumenti di pena inflitti per continuazione, sono inammissibili perché aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano. Si tratta di motivi meramente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello — questi ultimi di per sé quasi tutti inammissibili;
anche il motivo relativo alla commisurazione della pena è inammissibile avendo la Corte meramente ridotto la pena, a seguito dell'errore commesso dal Tribunale nella determinazione del numero di reati satellite per i quali era stata inflitto un aumento di pena di un mese di reclusione e 500 euro di multa per ciascuno di essi, ma sostanzialmente confermando gli aumenti di pena. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI DO limitatamente al reato di cui al capo 35) con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di RI DO nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di AT OM e NZ FI, i quali condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2022 Il Coni-fiere estensore Il Presidente