Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10149 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN TONEDE POOL ALANG101 9 01 LA CORT UP EM DI ASSAZIONE. SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Roberto PREDEN Presidente R.G. 1553/99 Rep. 3400 dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Cron. 22757 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 20.3.2001 dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere CORTE BUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. Jece sul ricorso proposto 11 25 LUG 2001 da IL CANCELLIERE RO AN, IA LU, in proprio e nella qualità di eredi di Ли IA NO, elettivamente domiciliati in Roma, via Silvio Pelli- co n. 16, presso lo studio dell'avv. Manlio Morcella, che li difende, giusta delega in atti. ricorrenti
contro
RAS S.p.A., corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti dr. Ermanno Mariucci e dr. Francesco Bonamassa, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Spadafora, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente CANCELLERIA 556/2001 Oggetto: Risarcimento danni " nonché
contro
PA ER. intimato avverso la sentenza n. 252/97 della Corte d'Appello di Perugia, emessa il 20 novembre 1997 e depositata il 12 dicembre 1997 (R.G. 50/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Giorgio Spadafora;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Con sentenza in data 12 dicembre 1997, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del 2 dicembre 1993 del Tribuna- le di Orvieto, che così aveva giudicato: 1) dichiara PA ER esclusivo responsabile del sinistro W stradale a seguito del quale è deceduto IA NO;
2) accerta che il danno subito da RO AN e IA LU (rispettivamente coniuge e figlio del defunto) è di lire 77.500.000, di cui lire 13.000.000 per danno patrimoniale, lire 60.000.000 per danno morale e lire 4.500.000 per spese funerarie, da imputarsi alle parti secondo quanto specificato in motivazione;
3) condanna in solido i convenuti PA ER e la S.p.A. Riunione Adriatica di Sicurtà al pagamento, in favore degli attori, - della somma di lire 77.500.000 con rivalutazione monetaria secondo 2 gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, della sola voce relativa alle spese funerarie, con decorren- za dal giorno del sinistro e con gli interessi legali su tutti le voci di danno, con decorrenza dal sinistro. : La Corte di merito, per quel che ancora rileva, ha ritenuto: - che IA NO era deceduto sette giorni dopo il sini- - stro per cui agli eredi spettava, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico maturato in capo al loro dante causa limitatamente a detto periodo;
-che la sentenza di primo grado non era censurabile nella parte in cui aveva proceduto ad un'unica liquidazione comprensiva del danno biologico e di quello morale;
trattandosi di danno biologi- co di modestissima entità, atteso il breve periodo in cui il IA era rimasto in vita, bene si era proceduto alla sua liquidazione me- Eur diante una lieve maggiorazione della somma liquidata a titolo di dan- no morale;
-· che il danno patrimoniale doveva essere liquidato con riferi- mento al reddito da pensione percepito dal IA al momento del sinistro e non a quello da lavoro dipendente relativo all'anno prece- dente;
- che tenuto conto dell'ammontare della pensione (lire 1.331.000 mensili), della quota presumibile di essa destinata alla famiglia (due terzi pari a lire 888.000 mensili), e del fatto che, a se- guito della morte del coniuge, la vedova avrebbe percepito una pen- sione di reversibilità presumibilmente vicina alla somma sopra indi- 3 13 cata, correttamente, da parte del Tribunale, il danno patrimoniale era stato liquidato equitativamente in lire dieci milioni, in mancanza di prova che sussistesse un danno patrimoniale superiore;
- che corretta appariva altresì la liquidazione in lire tre milioni del danno patrimoniale in favore del figlio ultratrentenne, attesa l'età del predetto e l'esiguità della pensione;
- che, infine, la liquidazione equitativa del danno morale (operata dal Tribunale nella misura di lire 40.000.000 per la vedova e lire 20.000.000 per il figlio, comprensive dell'esiguo danno biolo- gico), appariva "congrua considerati i criteri usualmente seguiti, il valore della moneta al momento della liquidazione, il dolore per la perdita del congiunto, la gravità della colpa del responsabile, l'età della vittima (nata nel 1930), ecc.". Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso RO AN e IA LU. Ha resistito con controricorso (illustrato da memoria) la S.p.A. Riunione Adriatica di sicurtà, mentre PA ER non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli artt. 2059 c.c. e 1226 c.c. Omessa e contraddittoria mo- tivazione sul punto, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce: a) che si è proceduto ad una liquidazione cumulativa del dan- no biologico e di quello morale così impedendo ai ricorrenti di valu- 3 tare la congruità di ciascuno dei due danni;
b) che non si è tenuto conto dei parametri di liquidazione esi- stenti presso altri Tribunali;
c) che le ragioni addotte dalla Corte di merito sono espresse con frasi di stile non idonee a sorreggere una liquidazione al di sotto dei parametri medi, mentre sono state ignorate altre circostante sulle quali si è preferito sorvolare con l'espressione "ecc.". Il profilo di censura sub a) è fondato. Il danno biologico e il danno morale sono ontologicamente di- versi e vanno liquidati ciascuno sulla base di elementi di valutazione propri. Da ciò consegue che il giudice deve indicare per ciascun danno gli elementi considerati e la somma ritenuta equa a riparare il Mu danno accertato. Non è ammissibile una liquidazione cumulativa che non permetta di distinguere quale parte della somma sia attribuibile alla liquidazione del danno morale e quale alla liquidazione del dan- no biologico, perché ciò non consente di verificare se i criteri posti dal giudice a base della liquidazione siano idonei a giustificare il quantum del risarcimento. La sentenza indicata nella sentenza impu- gnata (Cass. 28/11/95 n. 12301) per giustificare l'affermazione se- condo cui il danno biologico può liquidarsi cumulativamente al dan- no morale non è per nulla pertinente. Dichiarato fondato il primo profilo di censura restano assorbiti gli altri due indicati con le lettere b) e c). Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2057 c.c. con riferi- 5 mento alla liquidazione del danno patrimoniale. Omessa e con- traddittoria valutazione in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.p.. Si deduce che erroneamente la Corte di merito aveva detratto dalla somma dovuta a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale l'importo della pensione di reversibilità, operando una "compensatio lucri cum damno" non consentita secondo la costante giurispruden- za. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2057 c.c. Omessa e con- traddittoria motivazione in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che nella liquidazione del danno patrimoniale la Corte di merito non ha considerato che il IA, appena collocato in pensione ed ancora giovane, avrebbe potuto svolgere attività lavo- rative produttive di reddito;
inoltre si è liquidata una somma irrisoria in favore del figlio solo in ragione della sua età senza considerare che l'obbligo di mantenimento da parte del genitore cessa non con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma solo quando questi acquisti una propria autonomia economica. I due motivi attengono alla liquidazione del danno patrimonia- le e possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei limiti di quanto segue. Quanto al primo dei due motivi si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. III, sent. n. 2117 del 14-03-1996, A.T.A.C. di Roma c. Del Monaco rv 496348) perché possa operare la «compensatio lucri cum damno»> è necessa- 6 rio che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale dipendano dallo stesso fatto illecito, che si presentino, cioè, come effetto del mede- simo fatto avente in sé la idoneità a determinarli entrambi. Tale si- tuazione non si verifica quando a seguito della morte della persona offesa ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione che trae la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito. Per- tanto, in tale ipotesi, l'ammontare della pensione non può essere de- tratto dalla somma dovuta a titolo di risarcimento danni ai congiunti superstiti della parte lesa. Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di ap- pello ha tenuto presente l'importo della pensione di reversibilità ai ли fini del calcolo del danno così non facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte. Quante-al secondo motivo si osserva che la motivazione del giudice di appello, secondo cui la liquidazione del danno patrimonia- le in favore del figlio ultratrentenne sarebbe adeguata in considera- zione dell'età del predetto e dell'esiguità della pensione del padre, appare del tutto insufficiente atteso che non vi è nesso necessario tra età del figlio e sua indipendenza economica, mentre tale nesso la sentenza d'appello pare aver ritenuto apoditticamente sussistente nella sua lapidaria motivazione. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere, TOU) quindi, accolto e la causa rinviata ad altro giudice che procederà alla liquidazione dei danni tenuto dando corretto conto della ragioni del 7 proprio convincimento. Allo stesso giudice è rimessa la liquidazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di questo grado del giudizio, alla Corte d'appello di Ro- ma. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 20 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere est. С тороно IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000 Depositata 'in Cancelleria 456T 19000 25 LUG. 2001 oggi, lì TOT$90,000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 28 GEN. 2002) Serie 4 aln. 3178 versate 199,77 CENTORUA RANCANOVE p. Dirigente Area Servial (Dott.ssa Maria Grazia DIE Responsabile Servizio Att (Dr. M. RACCICHINT 0 0 2