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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27033 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC LE nato a [...] il [...] D'AN IO nato a [...] il [...] KI LF nato il [...] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che conclude riportandosi a documento scritto e chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore presente, avv. Giuseppe Perfetto, che espone i motivi aggiunti depositati e, richiamandosi integralmente ai motivi di ricorso, conclude in conformità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 8/10/2021 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 3/3/2016 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato LE MP e ON D'LO, riducendo la pena in considerazione della estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione. Confermava, invece, la sentenza impugnata in relazione alla posizione di AL AK. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27033 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/03/2023 2. LE MP, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, inerente alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Afferma che non si può non tener conto della confessione resa, peraltro intervenuta al primo momento utile, vale a dire alla chiusura delle indagini con la richiesta di interrogatorio al pubblico ministero, circostanza omessa dalla Corte territoriale, che ha valorizzato gli elementi negativi, trascurando quelli positivi. Del resto, il positivo comportamento processuale dell'imputato, consistito nell'ammissione degli addebiti, avrebbe dovuto legittimare, anche da solo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Richiama sul punto la giurisprudenza della Corte costituzionale, segnatamente la sentenza n. 183/2011, che ha ritenuto che l'obiettivo della rieducazione del condannato non può essere efficacemente perseguito se si nega valore a quei comportamenti che evidenziano una riconsiderazione critica del proprio operato e l'accettazione dei valori di ordinata e pacifica convivenza, in cui si esprime l'oggetto della rieducazione. 3. I due difensori di ON D'LO hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 3.1 In particolare, l'avv. Perone ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza perché priva di adeguata motivazione ed in ogni caso per la sua illogicità in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi L) e M). Afferma il difensore che la sentenza della Corte territoriale motiva in modo del tutto generico, limitandosi a far riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, senza indicare le ragioni per cui ha aderito al ragionamento probatorio del giudice di prime cure e senza esaminare le censure difensive, per cui è priva di un idoneo apparato motivazionale. Con riferimento al reato di cui al capo L), le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica, segnatamente le conversazioni intercorse tra l'imputato e tale QU IO, non sarebbero per nulla univoche e non proverebbero la partecipazione del D'LO al riciclaggio dell'autovettura Ford Kuga. Ed invero, i contatti telefonici tra i due, relativi ad una vettura modello Ford Kuga, sono dilatati nel tempo e, peraltro, il semplice riferimento alla marca ed al modello, senza l'indicazione di altri elementi più precisi e specifici (quali la targa, il colore o l'anno di immatricolazione), non consente di identificare l'autovettura di cui alle conversazioni telefoniche con quella sequestrata perché 2 oggetto di riciclaggio. Anche con riferimento al reato di cui al capo M) la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, posto che si limita a riprodurre la decisione di primo grado, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza confrontarsi con gli specifici motivi di impugnazione, che censuravano le soluzioni adottate dal primo giudice, di talchè non si può evocare lo schema della motivazione per relationem. Ed invero, dalle poche conversazioni intercettate che vedono il D'LO quale interlocutore non si evincono, secondo il difensore, elementi che consentano di indicarlo come colui che ha provveduto a sostituire le targhe della BMW X5 per ostacolare il riconoscimento del veicolo, atteso che si tratta di dialoghi del tutto generici. Peraltro, non vi sono conversazioni in cui si fa riferimento alla preparazione o all'esecuzione del reato, o ancora al modello dell'autovettura, né vi sono dialoghi in cui si discute del compenso per l'illecita attività svolta, atteso che nella conversazione intercettata in data 19/12/2009 - nella quale il QU afferma: metti i soldi nella tasca che devi pagare qualcosa al bar - il riferimento al denaro è effettuato in termini goliardici;
senza tacere che, anche con riferimento al reato sub M), la Corte territoriale non si confronta con le doglianze contenute nei motivi di appello e che non è sufficiente il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado senza un vaglio critico dei motivi di censura, dovendo il giudice - dopo aver valutato attentamente le doglianze difensive - esternare le ragioni per cui è preferibile e corretta una conclusione piuttosto che un'altra. 3.2 L'avv. Perfetto ha presentato motivi aggiunti, lamentando con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. C) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., stante l'assoluta mancanza di motivazione in relazione alla posizione del D'LO e l'assenza di obiezioni o risposte alle puntuali osservazioni difensive contenute nei motivi di appello. La Corte territoriale ricorre alla motivazione per relationem e la sua decisione sarebbe viziata dall'assoluta mancanza di altri ed ulteriori elementi critici rispetto alle motivazioni del giudice di prime cure. Per dimostrare quanto afferma, il difensore riporta stralci della motivazione del Giudice dell'udienza preliminare e di quella del giudice di appello in relazione ai tre reati per i quali l'imputato ha riportato condanna (capi L, M e CC) ed afferma che - più che di carenza di motivazione - dovrebbe più correttamente rilevarsi la mancanza assoluta della stessa. Con un secondo motivo si duole della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione: la Corte territoriale ha operato un unico e cumulativo aumento di pena in relazione a due reati tra loro differenti 3 anche per gravità (quello di ricettazione contestato al capo CC è meno grave del delitto di riciclaggio contestato ai capi L e M); peraltro, non è dato comprendere quale dei due riciclaggi abbia considerato più grave, atteso che in motivazione si afferma che il reato più grave è quello sub R), di cui il D'LO non è chiamato a rispondere. Richiama diffusamente la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24/6/2021 n. 47127, ric. Pizzone, per ribadire che il giudice ha l'obbligo di individuare in modo specifico e distinto le pene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso della continuazione. 4. AL AK, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità, atteso che i giudici territoriali hanno ritenuto che la chiamata di correità nei confronti del ricorrente sia suffragata dal contenuto delle intercettazioni, mentre a ben vedere hanno utilizzato un metodo tautologico, in quanto la fonte di prova dichiarativa è stata utilizzata per interpretare le conversazioni intrattenute dalla stessa fonte, tenuto conto che il mero ascolto non consentiva di comprenderne il significato. Con un secondo motivo deduce diversi profili di doglianza: innanzitutto, segnala che con l'esclusione della recidiva andava dichiarata la prescrizione del reato;
in secondo luogo, evidenzia che la mancata confessione non può fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così come lo stato di indigenza, specie tenuto conto che agli atti non vi sono documenti che attestino l'attualità dello stato di disoccupazione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di LE MP è fondato. Ed invero, emerge dagli atti che l'imputato nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero procedente il 29/4/2015 ebbe a fare plurime ammissioni di responsabilità. Orbene, in relazione al profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la valutazione di tale dato è stata totalmente omessa dalla Corte territoriale, che in motivazione (pag. 13 dell'impugnata sentenza) ha addirittura affermato che «non risulta che l'imputato abbia mai reso confessione o tenuto una condotta collaborativa». Il giudice di secondo grado, dunque, è incorso in un travisamento per omissione del dato probatorio, che - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - è possibile dedurre quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella 4 sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911 - 01). Trattasi, peraltro, di un dato significativo nell'ambito dell'apparato motivazionale censurato, che assume rilievo decisivo, di talché il travisamento inficia la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha avuto modo di precisare che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sezione 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085 - 01). Nel caso di specie, il motivo di ricorso in esame soddisfa tutti i parametri sopra indicati. L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare l'incidenza delle ammissioni di responsabilità dell'imputato sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ciò posto, osserva il Collegio che la corretta instaurazione del rapporto processuale impone di verificare se sia maturata la prescrizione con riferimento al reato di cui al capo GG), che è quello con la scadenza più prossima: la risposta al quesito è negativa, atteso che al periodo ordinario occorre aggiungere un ulteriore periodo di mesi undici e giorni ventinove per la sospensione, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è ad oggi decorso. 2. I ricorsi proposti nell'interesse di ON D'LO possono essere trattati in parte congiuntamente. 2.1 Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato 5 sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuir, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute nella motivazione del giudice di primo grado, che risulta 6 congrua e immune da vizi logici. In altri termini, nel giudizio di merito è rimasto accertato come il D'LO abbia riciclato le autovetture di cui ai capi L) e M) ed abbia ricettato quella di cui al capo CC), come puntualmente argomentato dal primo giudice. In particolare, quanto ai reati sub L) e M), la Corte territoriale alle pagine 8 e 9 della impugnata sentenza ha riportato gli esiti inequivoci delle operazioni di captazione;
con riguardo al reato sub CC), dopo aver richiamato le pagine da 108 a 120 della sentenza di primo grado, ha ribadito che il compendio probatorio è costituito ancora una volta dal contenuto delle conversazioni intercettate. 2.2. Il secondo dei motivi aggiunti dedotto dall'avv. Perfetto non è consentito, atteso che si tratta di motivo aggiunto che non specifica i motivi del ricorso, ma amplia il thema decidendum. La mancata indicazione dei singoli aumenti di pena per i reati in continuazione con quello ritenuto più grave è questione non dedotta con il ricorso, per cui è condannata alla dichiarazione di inammissibilità. Ed invero, i motivi aggiunti non possono avere un contenuto proprio, autonomo, ma restano delimitati nel loro ambito dai motivi principali, per cui il rapporto intercorrente fra loro si qualifica sul piano della dipendenza, nel senso che i primi, pur potendo conservare una propria autonomia argomentativa, sono però complementari agli altri (Sezioni Unite, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; Sezione 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01; Sezione 1, n. 40932 del 26/5/2011, Califano, Rv. 251482). Dunque, i motivi aggiunti devono consistere in doglianze in qualche modo collegate ad uno dei temi di indagine proposti nei motivi principali, venendosi altrimenti a consentire attraverso l'ammissione incondizionata dei predetti l'elusione dei termini perentori di presentazione dei motivi, in relazione ai quali si determina l'ambito del giudizio di impugnazione (Sezione 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AL NI. 3.1 Manifestamente infondato è il primo motivo con cui si censura l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità. In proposito, è sufficiente evidenziare che i giudici territoriali - con motivazione esente da vizi - hanno posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, con riferimento al reato di cui al capo ii), la chiamata in correità operata da LE MP, riscontrata dai contatti telefonici da questi intrattenuti con l'imputato in concomitanza con il furto dell'autovettura per cui si procede, cioè la BMW X3; con riferimento al reato sub mm), invece, il compendio probatorio è costituito dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, di cui i giudici di merito danno 3 ampiamente conto. 3.2 Manifestamente infondati sono anche i due punti che compongono il secondo motivo di gravame. In particolare, con riferimento alla ritenuta prescrizione dei reati, si osserva che il reato di cui al capo ii), commesso in data 15/3/2010, non era ancora prescritto al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (resa all'udienza del 8/10/2021, mentre la prescrizione sarebbe maturata il 15/9/2022); altrettanto deve dirsi per il reato sub mm), commesso in data 11/3/2010, per il quale la prescrizione sarebbe maturata in data 11/9/2022. Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione è esente da vizi logici, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità, come sopra già evidenziato. Ed invero, il giudice di secondo grado ha messo in risalto l'assenza di qualsivoglia resipiscenza e l'obbiettiva gravità dei fatti per cui si procede, che destano forte allarme sociale. Trattasi di elementi ritenuti decisivi dalla Corte territoriale per escludere il riconogjmento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 4. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da D'LO e RN segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MP LE, limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di D'LO ON e di AK AL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che conclude riportandosi a documento scritto e chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore presente, avv. Giuseppe Perfetto, che espone i motivi aggiunti depositati e, richiamandosi integralmente ai motivi di ricorso, conclude in conformità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 8/10/2021 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 3/3/2016 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato LE MP e ON D'LO, riducendo la pena in considerazione della estinzione di alcuni reati per intervenuta prescrizione. Confermava, invece, la sentenza impugnata in relazione alla posizione di AL AK. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27033 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/03/2023 2. LE MP, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, inerente alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Afferma che non si può non tener conto della confessione resa, peraltro intervenuta al primo momento utile, vale a dire alla chiusura delle indagini con la richiesta di interrogatorio al pubblico ministero, circostanza omessa dalla Corte territoriale, che ha valorizzato gli elementi negativi, trascurando quelli positivi. Del resto, il positivo comportamento processuale dell'imputato, consistito nell'ammissione degli addebiti, avrebbe dovuto legittimare, anche da solo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Richiama sul punto la giurisprudenza della Corte costituzionale, segnatamente la sentenza n. 183/2011, che ha ritenuto che l'obiettivo della rieducazione del condannato non può essere efficacemente perseguito se si nega valore a quei comportamenti che evidenziano una riconsiderazione critica del proprio operato e l'accettazione dei valori di ordinata e pacifica convivenza, in cui si esprime l'oggetto della rieducazione. 3. I due difensori di ON D'LO hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 3.1 In particolare, l'avv. Perone ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza perché priva di adeguata motivazione ed in ogni caso per la sua illogicità in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi L) e M). Afferma il difensore che la sentenza della Corte territoriale motiva in modo del tutto generico, limitandosi a far riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, senza indicare le ragioni per cui ha aderito al ragionamento probatorio del giudice di prime cure e senza esaminare le censure difensive, per cui è priva di un idoneo apparato motivazionale. Con riferimento al reato di cui al capo L), le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica, segnatamente le conversazioni intercorse tra l'imputato e tale QU IO, non sarebbero per nulla univoche e non proverebbero la partecipazione del D'LO al riciclaggio dell'autovettura Ford Kuga. Ed invero, i contatti telefonici tra i due, relativi ad una vettura modello Ford Kuga, sono dilatati nel tempo e, peraltro, il semplice riferimento alla marca ed al modello, senza l'indicazione di altri elementi più precisi e specifici (quali la targa, il colore o l'anno di immatricolazione), non consente di identificare l'autovettura di cui alle conversazioni telefoniche con quella sequestrata perché 2 oggetto di riciclaggio. Anche con riferimento al reato di cui al capo M) la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, posto che si limita a riprodurre la decisione di primo grado, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza confrontarsi con gli specifici motivi di impugnazione, che censuravano le soluzioni adottate dal primo giudice, di talchè non si può evocare lo schema della motivazione per relationem. Ed invero, dalle poche conversazioni intercettate che vedono il D'LO quale interlocutore non si evincono, secondo il difensore, elementi che consentano di indicarlo come colui che ha provveduto a sostituire le targhe della BMW X5 per ostacolare il riconoscimento del veicolo, atteso che si tratta di dialoghi del tutto generici. Peraltro, non vi sono conversazioni in cui si fa riferimento alla preparazione o all'esecuzione del reato, o ancora al modello dell'autovettura, né vi sono dialoghi in cui si discute del compenso per l'illecita attività svolta, atteso che nella conversazione intercettata in data 19/12/2009 - nella quale il QU afferma: metti i soldi nella tasca che devi pagare qualcosa al bar - il riferimento al denaro è effettuato in termini goliardici;
senza tacere che, anche con riferimento al reato sub M), la Corte territoriale non si confronta con le doglianze contenute nei motivi di appello e che non è sufficiente il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado senza un vaglio critico dei motivi di censura, dovendo il giudice - dopo aver valutato attentamente le doglianze difensive - esternare le ragioni per cui è preferibile e corretta una conclusione piuttosto che un'altra. 3.2 L'avv. Perfetto ha presentato motivi aggiunti, lamentando con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. C) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., stante l'assoluta mancanza di motivazione in relazione alla posizione del D'LO e l'assenza di obiezioni o risposte alle puntuali osservazioni difensive contenute nei motivi di appello. La Corte territoriale ricorre alla motivazione per relationem e la sua decisione sarebbe viziata dall'assoluta mancanza di altri ed ulteriori elementi critici rispetto alle motivazioni del giudice di prime cure. Per dimostrare quanto afferma, il difensore riporta stralci della motivazione del Giudice dell'udienza preliminare e di quella del giudice di appello in relazione ai tre reati per i quali l'imputato ha riportato condanna (capi L, M e CC) ed afferma che - più che di carenza di motivazione - dovrebbe più correttamente rilevarsi la mancanza assoluta della stessa. Con un secondo motivo si duole della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione: la Corte territoriale ha operato un unico e cumulativo aumento di pena in relazione a due reati tra loro differenti 3 anche per gravità (quello di ricettazione contestato al capo CC è meno grave del delitto di riciclaggio contestato ai capi L e M); peraltro, non è dato comprendere quale dei due riciclaggi abbia considerato più grave, atteso che in motivazione si afferma che il reato più grave è quello sub R), di cui il D'LO non è chiamato a rispondere. Richiama diffusamente la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24/6/2021 n. 47127, ric. Pizzone, per ribadire che il giudice ha l'obbligo di individuare in modo specifico e distinto le pene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso della continuazione. 4. AL AK, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità, atteso che i giudici territoriali hanno ritenuto che la chiamata di correità nei confronti del ricorrente sia suffragata dal contenuto delle intercettazioni, mentre a ben vedere hanno utilizzato un metodo tautologico, in quanto la fonte di prova dichiarativa è stata utilizzata per interpretare le conversazioni intrattenute dalla stessa fonte, tenuto conto che il mero ascolto non consentiva di comprenderne il significato. Con un secondo motivo deduce diversi profili di doglianza: innanzitutto, segnala che con l'esclusione della recidiva andava dichiarata la prescrizione del reato;
in secondo luogo, evidenzia che la mancata confessione non può fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così come lo stato di indigenza, specie tenuto conto che agli atti non vi sono documenti che attestino l'attualità dello stato di disoccupazione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di LE MP è fondato. Ed invero, emerge dagli atti che l'imputato nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero procedente il 29/4/2015 ebbe a fare plurime ammissioni di responsabilità. Orbene, in relazione al profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la valutazione di tale dato è stata totalmente omessa dalla Corte territoriale, che in motivazione (pag. 13 dell'impugnata sentenza) ha addirittura affermato che «non risulta che l'imputato abbia mai reso confessione o tenuto una condotta collaborativa». Il giudice di secondo grado, dunque, è incorso in un travisamento per omissione del dato probatorio, che - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - è possibile dedurre quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella 4 sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911 - 01). Trattasi, peraltro, di un dato significativo nell'ambito dell'apparato motivazionale censurato, che assume rilievo decisivo, di talché il travisamento inficia la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha avuto modo di precisare che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sezione 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085 - 01). Nel caso di specie, il motivo di ricorso in esame soddisfa tutti i parametri sopra indicati. L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare l'incidenza delle ammissioni di responsabilità dell'imputato sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ciò posto, osserva il Collegio che la corretta instaurazione del rapporto processuale impone di verificare se sia maturata la prescrizione con riferimento al reato di cui al capo GG), che è quello con la scadenza più prossima: la risposta al quesito è negativa, atteso che al periodo ordinario occorre aggiungere un ulteriore periodo di mesi undici e giorni ventinove per la sospensione, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è ad oggi decorso. 2. I ricorsi proposti nell'interesse di ON D'LO possono essere trattati in parte congiuntamente. 2.1 Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato 5 sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuir, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute nella motivazione del giudice di primo grado, che risulta 6 congrua e immune da vizi logici. In altri termini, nel giudizio di merito è rimasto accertato come il D'LO abbia riciclato le autovetture di cui ai capi L) e M) ed abbia ricettato quella di cui al capo CC), come puntualmente argomentato dal primo giudice. In particolare, quanto ai reati sub L) e M), la Corte territoriale alle pagine 8 e 9 della impugnata sentenza ha riportato gli esiti inequivoci delle operazioni di captazione;
con riguardo al reato sub CC), dopo aver richiamato le pagine da 108 a 120 della sentenza di primo grado, ha ribadito che il compendio probatorio è costituito ancora una volta dal contenuto delle conversazioni intercettate. 2.2. Il secondo dei motivi aggiunti dedotto dall'avv. Perfetto non è consentito, atteso che si tratta di motivo aggiunto che non specifica i motivi del ricorso, ma amplia il thema decidendum. La mancata indicazione dei singoli aumenti di pena per i reati in continuazione con quello ritenuto più grave è questione non dedotta con il ricorso, per cui è condannata alla dichiarazione di inammissibilità. Ed invero, i motivi aggiunti non possono avere un contenuto proprio, autonomo, ma restano delimitati nel loro ambito dai motivi principali, per cui il rapporto intercorrente fra loro si qualifica sul piano della dipendenza, nel senso che i primi, pur potendo conservare una propria autonomia argomentativa, sono però complementari agli altri (Sezioni Unite, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; Sezione 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01; Sezione 1, n. 40932 del 26/5/2011, Califano, Rv. 251482). Dunque, i motivi aggiunti devono consistere in doglianze in qualche modo collegate ad uno dei temi di indagine proposti nei motivi principali, venendosi altrimenti a consentire attraverso l'ammissione incondizionata dei predetti l'elusione dei termini perentori di presentazione dei motivi, in relazione ai quali si determina l'ambito del giudizio di impugnazione (Sezione 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AL NI. 3.1 Manifestamente infondato è il primo motivo con cui si censura l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità. In proposito, è sufficiente evidenziare che i giudici territoriali - con motivazione esente da vizi - hanno posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, con riferimento al reato di cui al capo ii), la chiamata in correità operata da LE MP, riscontrata dai contatti telefonici da questi intrattenuti con l'imputato in concomitanza con il furto dell'autovettura per cui si procede, cioè la BMW X3; con riferimento al reato sub mm), invece, il compendio probatorio è costituito dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, di cui i giudici di merito danno 3 ampiamente conto. 3.2 Manifestamente infondati sono anche i due punti che compongono il secondo motivo di gravame. In particolare, con riferimento alla ritenuta prescrizione dei reati, si osserva che il reato di cui al capo ii), commesso in data 15/3/2010, non era ancora prescritto al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (resa all'udienza del 8/10/2021, mentre la prescrizione sarebbe maturata il 15/9/2022); altrettanto deve dirsi per il reato sub mm), commesso in data 11/3/2010, per il quale la prescrizione sarebbe maturata in data 11/9/2022. Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione è esente da vizi logici, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità, come sopra già evidenziato. Ed invero, il giudice di secondo grado ha messo in risalto l'assenza di qualsivoglia resipiscenza e l'obbiettiva gravità dei fatti per cui si procede, che destano forte allarme sociale. Trattasi di elementi ritenuti decisivi dalla Corte territoriale per escludere il riconogjmento delle invocate circostanze attenuanti generiche. 4. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da D'LO e RN segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MP LE, limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di D'LO ON e di AK AL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 marzo 2023.