Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, soltanto il prodotto alimentare deperibile destinato ad essere aperto esclusivamente dal consumatore custodito in involucro sigillato può qualificarsi come in "confezione originale" ai fini dell'esonero di responsabilità del commerciante, previsto dall'art. 19 della L. 30 aprile 1962, n. 283. (Fattispecie nella quale il prodotto alimentare deteriorabile era rappresentato da alcuni colli di carne fresca di pollo, in stato di alterazione in quanto positivi alle analisi per la salmonella, muniti di regolare bollino della ditta fornitrice e ricevuti dal commerciante per la vendita al dettaglio il giorno stesso del controllo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2007, n. 35732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35732 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 12/07/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 02057
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 026612/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OV NN, N. IL 25/01/1964;
avverso SENTENZA del 14/03/2005 TRIBUNALE di SCIACCA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14/3/2005 il Tribunale di Sciacca dichiarava NG AN colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 per aver detenuto per la vendita, nel proprio esercizio commerciale, sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive e, precisamente, carne di pollo positiva alla "salmonellosi". Accertato in Ribera il 17/3/2003. Per l'effetto, il Tribunale condannava l'imputato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale.
Il Giudice di merito accertava in punto di fatto: 1) che dall'esame batteriologico eseguito presso l'Istituto Zooprofilattico di Palermo era emerso che il prodotto alimentare esaminato risultava alterato, avendo sviluppato il batterio della salmonella;
2) che, nella specie, il prodotto alimentare, prelevato dai verbalizzanti da un quantitativo di carne fresca di pollo di circa dieci colli classe A, con bollino della ditta fornitrice AIA, era stato ricevuto dall'imputato il giorno stesso dell'accertamento. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo: 1) nullità delle analisi, non essendo emerso che al ricorrente fosse stato dato preventivo avviso del luogo, giorno ed ora dell'espletamento delle analisi. La violazione di tale adempimento rendeva inutilizzabile il verbale di analisi;
2) inosservanza del disposto di cui alla L. n.283 del 1962, art. 19 posto che, trattandosi di prodotto confezionato dalla ditta AIA e non essendo state accertate carenze igienico - sanitarie a carico del ricorrente, nessuna censura poteva essergli mossa. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo manifestamente infondate le censure che lo sorreggono.
In particolare, destituito di qualsivoglia fondamento deve ritenersi il primo motivo di gravame, risultando dagli atti, il cui esame è non solo possibile, ma doveroso in ragione della natura processuale della censura sollevata, che le analisi furono effettuate secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 123 del 1993, trattandosi di prodotti alimentari deteriorabili. Essa impone al laboratorio, che abbia accertato nella prima analisi parametri non conformi, di procedere d'ufficio alla ripetizione dell'analisi limitatamente ai parametri non conformi, preavvisando la persona interessata. Tanto risulta nella specie essere stato effettuato, dal momento che il primo risultato sfavorevole per il ricorrente si è avuto in data 28/3/2003 ed in pari data l'interessato è stato di ciò reso edotto con telegramma, con il quale veniva informato che la ripetizione della analisi sarebbe avvenuta il successivo 31/3/2003 (cfr. fol. 11). Nessuno, tuttavia, si presentava nel giorno indicato. Ad ogni buon conto, va ribadito in questa sede che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte privata all'analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili costituisce nullità soggetta al c.d. regime intermedio previsto dall'art. 180 c.p.p., non più deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. Pertanto, qualora -come nella specie - tale nullità non venga ritualmente dedotta, risulta del tutto legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del certificato di analisi che, in ipotesi di alimenti deperibili, va considerato atto irripetibile e può essere utilizzato quale mezzo di prova (cfr. Cass. Sez. 3^, 28/6/2006 n. 37400, P.G. in proc. Bigi, rv. 235140). Inammissibile deve ritenersi anche la seconda censura, avendo la gravata sentenza dato atto che, nella specie, non si trattava di alimento in "confezione originale", in quanto la confezione da dieci colli fornita dalla ditta produttrice non costituiva un involucro sigillato, destinato ad essere aperto solo dal consumatore. Invero, in tema di disciplina degli alimenti, per "confezione originale", deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa. Quando i prodotti alimentari non sono confezionati in involucri sigillati, che non ne consentono l'analisi senza il loro deterioramento o la loro distruzione, il commerciante o detentore di essi a scopo di vendita o somministrazione risponde a titolo di colpa della non corrispondenza del prodotto alimentare alle norme di legge perché, in tal caso, la merce è controllabile anche attraverso appropriate analisi a campione (cfr. Cass. Sez. 3^, 21/6/1999 n. 8085, Nerbi). Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007