Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 16890
CASS
Sentenza 14 marzo 2012

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In tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 16890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16890
    Data del deposito : 14 marzo 2012

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