Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7206 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Liquidazione SEZIONE TERZA CIVILE danno alla persona Dott. Ga07 2 06 /03 Composta alli Ill.m Sigg ri Magistrati: R.G.N. 12495/01 Ente Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consi dere Cron.16062 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Consigliere Rep. 1894 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 10/12/02 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NO, DR BE, LL BA, LL IN, LL VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO N. 45, presso 10 studio dell'avvocato ALBERTO CAMPEGIANI, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
H MAECI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona A Giancarlo TI, del condittore pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in ROMA corrente in Milano, 2002 27 presso lo studio dell' avvocato VIA ROMEO ROMEI 2490 ROMAGNOLI, che la difende, giusta delega in MAURIZIO atti;
controricorrente nonchè
contro
DELLA MORTE GIUSEPPE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1004/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 09/02/00 e depositata il 23/03/00 (R.G. 1412/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Alberto CAMPEGIANI;
udito l'Avvocato Maurizio ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 3 ottobre 1988 EN AL perse la vita in seguito ad un incidente occorso in Torvaianica nel corso di una battuta di caccia. Nel processo penale in- stauratosi
contro
GI DE OR, questi fu con- dannato per il reato di omicidio colposo del Saltarel- li, con il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%. Con atto di citazione notificato il 19 novembre 2 1993 GI AL e BE AN, quali genito- ri del AL, nonché RA, NO e SI AL, quali sorelle dello stesso, convennero da- vanti al Tribunale di Roma GI DE OR e la s.p.a. EC RA per sentirli condannare al risarcimento dei danni che essi avevano subito per la morte del congiunto. Costituitasi la sola società assicuratrice, il Tri- bunale adito, con la sentenza depositata il 25 marzo 1996, accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti in solido a risarcire il danno morale subito da tutti gli attori e compensando per tre quarti le spese processuali. Proposto appello dai consorti AL e nella contumacia del DE OR, la Corte di appello di Ro- ma, con la sentenza depositata il 23 marzo 2000, ha co- sì provveduto: a) ha dichiarato la carenza di legitti- mazione dei genitori di EN AL a far valere diritti jure hereditatio, avendo essi rinunziato all'eredità del figlio;
b) ha escluso la sussistenza, in capo agli attori, del danno patrimoniale da lucro cessante e del danno biologico sia jure proprio, sia, per le sorelle, jure hereditario;
c) ha aumentato l'entità del danno morale liquidato dal Tribunale ai genitori;
d) ha condannato gli appellati a pagare la 3 metà delle spese dei due gradi del giudizio, compensa- ta la restante metà. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma i consorti AL hanno proposto ricorso per cassa- zione, deducendo sei motivi, illustrati con memoria. La con società EC ha resistito controricorso, mentre il DE OR non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-In accoglimento della eccezione opposta nella memoria dei ricorrenti, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso che è stato sottoscritto dal difenso- y b re sulla base di una procura ad litem che, essendo ap- posta in calce al ricorso per cassazione, non è provato che sia stata rilasciata anteriormente alla redazione e notifica del controricorso, come è richiesto dall'art. 365 c.p.c. (applicabile al controricorso ex art. 370 c.p.c.), il quale esige che il difensore che redige il ricorso per cassazione sia munito di procura speciale. dell'anteriorità della procura rispetto alLa prova controricorso non è data dal richiamo generico dell'esistenza della procura che si legge nell'epigrafe del controricorso, ove la procura stessa non è tra- scritta. La procura rilasciata al difensore del controricor- rente è, però, idonea a giustificare la sua partecipa- 4 zione alla discussione orale, essendo sicuramente ante- riore a tale momento processuale (v., tra le tante, Cass. 17 dicembre 1999 n. 14220).
2. I primi due motivi del ricorso sono strettamente connessi perché censurano il diniego, confermato dalla del danno patrimoniale in саро аsentenza impugnata, tutti gli attorė.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo "violazione artt. 112 e 115 c.p.c. in riferimento artt. 2727 e 2729 c.c.", sostengono che la Corte di appello 5 ha errato nell'asserire che la società assicuratrice y L aveva, nella comparsa di risposta in primo grado, nega- to la sussistenza di un danno patrimoniale. Censurano, poi, la presunzione affermata nella sentenza impugna- ta secondo cui il reddito esiguo che il defunto per- egli cepiva sarebbe per intero andato alla famiglia stava per costituirsi. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione dell'art. 116 c.p.c., lamentano che la Corte di appello non abbia valutato secondo prudente apprez- zamento le due deposizioni testimoniali assunte in giu- dizio sul fatto che il defunto AL contribuiva a sostenere la famiglia.
2.2. I motivi di ricorso sono infondati. Non sussiste la denunziata violazione dell'art. 112 10 c.p.c. perché la Corte di appello ha correttamente in- terpretato la posizione assunta dalla società assicura- trice nel primo atto difensivo (comparsa di risposta), in cui essa ha affermato che gli attori non avevano "mai inteso fornire alcun elemento - peraltro non v'è traccia neppure nella narrativa dell'atto di citazione circa il preteso danno economico" da loro subito per ر ہ ے la perdita dell'apporto economico del defunto alle spe- se familiari. E' esatta, quindi, l'affermazione della sentenza impugnata che l'esistenza di un danno patrimo- niale in capo agli attori rientrava nella materia del Appovera la if diniego contendere, onde doveva escludersi che "esclusione di mafine tale voce di danno costituisse una "illegittima inizia- اس است tiva del Tribunale decidente". In ordine alla valutazione delle due deposizioni testimoniali (trascritte nel ricorso per cassazione), va osservato che la ratio principale della sentenza im- pugnata sul punto consiste nell'affermazione che, "pur se vi fosse stato un pregresso apporto patrimoniale da parte del giovane SA era ragionevole ritenere successivamente venuto meno", che lo stesso sarebbe avendo gli stessi attori affermato che il defunto in- tendeva "costituirsi a breve un separato nucleo fami- liare" ed aveva "comunque approntato le proprie risorse economiche per distaccarsi dalla casa paterna", onde la Corte di appello ha ritenuto che "il reddito esiguo, come emerge dalle dichiarazioni fiscali prodotte che il defunto avrebbe continuato a ricavare dalla propria attività sarebbe per intero andato alla costituenda fa- miglia". Nulla le deposizioni testimoniali per come sono - trascritte nel ricorso indicano sull'apporto state futuro del AL alla famiglia, mentre i ricorren- ti non contestano i propositi dello stesso sul suo im- mediato futuro che la Corte di appello ha tratto dalla posizione difensiva dei medesimi attori. La presunzione semplice utilizzata dal giudice del merito, desunta dall'entità esigua del reddito del de- funto, non viola, infine, gli artt. 2727 e 2729 C.C., come vi sostiene nel ricorso, peraltro senza l'ausilio di alcuna argomentazione.
3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ri- censurano il diniego del danno biologico e vanno, corso perciò, presi in esame in uno stesso contesto. 3.1.- Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “difetto, insufficienza e contraddittorietà su punto decisivo. Violazione art. 61 c.p.c.", osservando che i giudicanti (di primo e secondo grado) "avrebbero dovuto far luogo a specifici accertamenti tecnico-scientifici ex officio, sia riguardo alla presunta morte istantanea 7 del SA, sia riguardo ai gravi detrimenti perso- nali, patologicamente rilevanti, degli eredi di lui". I ricorrenti lamentano, inoltre, che non sia stata ammes- sa la "specifica articolazione istruttoria" da loro chiesta sul punto. Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo "violazione art. 2059 C.C. in riferimento art. 185 c.c.", osservano che dal reato discende l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, in cui va incluso il danno alla salute derivante dalla "morte di un fami- liare strettissimo", onde "nessuna prova ulteriore do- veva essere fornita". Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo "violazione art. 2043 c.c. e 32 1° comma Costituzione", lamentano che "i precedenti giudicanti" abbiano "omesso di accertare d'ufficio la sussistenza di quelle condi- zioni patologiche denunciate dagli eredi del defunto in proprio e dai medesimi in rivendicazione del danno, fosse stato pure di un attimo, patito dal caro estin- to", mentre gli attori si sono " visti respingere le richieste specifiche in proposito avanzate".
3.2. I motivi di ricorso sono infondati. Appuvate la sentenza imp era ha sch o Va premesso che la sussistenza di un danno biologi- س است co in capo al defunto poiché, come era stato accertato dalla sentenza penale, il decesso del AL "fu 8 istantaneo in quanto attinto da un colpo di fucile alla testa"; ed ha escluso il danno biologico in capo agli attori (jure proprio), osservando che correttamente il Tribunale ha dichiarato non provata - né la stessa stata addotta nell'atto di appello: cfr. fol. 5 alcu- na patologia direttamente derivante dalla morte dello stretto congiunto". La sentenza è conforme agli orientamenti di questa Corte in ordine ai presupposti sia per la sussistenza danno biologico jure successionis, che non può di un sussistere in caso di morte istantanea, poiché esso presuppone ce tra il fatto illecito e la morte vi sia uno spatium vivendi giuridicamente apprezzabile, sia per l'insorgenza di un danno biologico jure proprio, che, consistendo nella lesione della integrità psicofi- sica della persona (secondo la definizione che ad esso art. 5, comma 3 dellaha ormai dato il legislatore: legge 5 marzo 2001 n. 57), presuppone l'accertamento di detta lesione. In ordine al primo tipo di danno biologico (che so- no interessate a chiedere le sole sorelle del defunto, non essendo stata censurata la pronunzia di difetto di legittimazione dei genitori che hanno rinunziato all'eredità del figlio), nessuna censura specifica è opposta dai ricorrenti all'accertamento di istantaneità 9 della morte del AL desunto dalla sentenza pena- le. Per quanto attiene al danno biologico chiesto da tutti gli attori jure proprio, si insiste con il ricor- so (quarto motivo) nella tesi giuridica - già sostenuta con l'atto di appello (nella pag. 5 già richiamata dal- la Corte di appello) secondo cui tale danno si deter- mina per il solo fatto della morte delittuosa di un Ma, come si è rilevato, tale tesi proprio familiare. س contrasta con la nozione di danno biologico, che pre- ا suppone la lesione dell'integrità psicofisica del con- giunto. Tale lesione deve essere provata dal danneggia- to. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano generi- camente la mancata ammissione di prove testimoniali sul punto, ma la censura è priva di ogni specificazione, oltre ad essere in contraddizione con la tesi giuridica in precedenza menzionata. Per quanto attiene alla mancata ammissione di mezzi probatori ex officio, il principio dispositivo posto dal primo comma dell'art. 115 c.p.c. è di ostacolo alle attività istruttorie che, secondo i ricorrenti, dovreb- bero essere compiute di ufficio per accertare la viola- zione del diritto costituzionale alla salute. I ricorrenti, deducendo la violazione dell'art. 61 10 c.p.c. (senza alcuna considerazione esplicativa), fanno riferimento alla nomina di un consulente tecnico di uf- ficio. Nel ricorso non si afferma, peraltro, che tale nomina sia stata chiesta dagli attori nel giudizio di merito. La sentenza impugnata, avendo rilevato che non era stata addotta, negli attori, alcuna patologia deri- vante dalla morte del congiunto, ha implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti previsti per la nomina del consulente tecnico.
4. Con l'ultimo motivo i ricorrenti, deducendo la ح س د violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., censu- rano la compensazione di metà delle spese dei due gradi del giudizio, osservando che la società assicuratrice ha negato di dovere alcuna somma oltre quelle versate in esito al giudizio penale e che quindi essa andava considerata totalmente soccombente, non essendo ciò escluso dal fatto che non erano state accolte tutte le richieste risarcitorie. Il motivo di ricorso è infondato, perché corretta- mente la sentenza impugnata ha ravvisato la soccombenza parziale degli attori nei due gradi del giudizio. La soccombenza parziale nel giudizio di primo grado deriva dal fatto che la domanda attorea di risarcimento del danno è stata accolta in misura molto ridotta, poi- ché è stato escluso sia il danno patrimoniale sia il 11 danno biologico chiesto dagli attori. La soccombenza parziale nel giudizio di appello consegue al rigetto della maggior parte delle censure mosse dagli appellan- ti.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. o Appovere la m I ricorrente, soccombente, va condannato a pagare, колу-и a favore della società resistente, le spese del giudi- اما ما zio di cassazione, che ven gu Liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Dippovstala La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- d. in Talian te a pagare alla società resistente le spese del giudi- zio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100, di cui Euro 100 per spese vive ed Euro 2000 per onorari. Così deciso a Roma il 10 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE desandluse Еший про IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo TI Oggi 12 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TI 12