Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7524 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
I L L O B e l E a n E e , N 1 p O 9 I 8 a 8 Z 9 6 1 m A UBBL ICA I TA . e - R t 1 T s S 1 i I - s G 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l E 2 a R . e L A h LA CORTE SUPREMA DI C SSAZIONE7524/01 D c i 3 f E i 2 T d . N o E T m S R E A composta dagli Ill Signori Magistrati: sanzioni e norme dr. Pasquale Reale Presidente pubblicità comunale. dr. NI Verucci Consigliere R.G. N. 12792/99 dr. Salvatore Salvago Consigliere Consigliere rel. Cron.17320 dr. Fabrizio Forte Consigliere Rep. dr. Bruno Spagna Musso ha pronunciato la seguente: Ud. 08.03.2001 S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 12792 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco, autorizzato al giudizio con delibera della G.M. n. 459 del 29 a- prile 1999 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che, con l'avv. Livia Dapelo di Genova, lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
AU NI, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, alla V. Cosseria n. 5/1, presso l'avv. Gusta- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 629 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2001 per diritti L 4 GIU. 2001 il IL CANCELLIERE - 2 - vo Romanelli che, con l'avv. Piero Franco Milano d'A- ragona, disgiuntamente e congiuntamente, lo rappresen- ta e difende, per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE NONCHE' S.R.L. FUTURA, in persona del legale rappresentante CC NI, già domiciliato nel giudizio preto- rile in Genova, Corso A. Podestà n. 11/2, presso il difensore domiciliatario Avv. Damiano Sterle. INTIMATA avverso la sentenza del Pretore di Genova n. 1898 del - 6 agosto 1998. 28 luglio Udita, all'udienza dell'8 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti i delegati avv.ti Gabriele Pafundi, che ha do- mandato l'accoglimento del ricorso e Nicola Adragna,il quale ne ha richiesto il rigetto. Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Genova, con sentenza del 6 agosto 1998, ha accolto l'opposizione di NI CC, in pro- prio e quale organo della s.r.l. Futura, alle ordinan- ze n. 3229 del 9 maggio 1997, 3256 e 3257 del 10 mag- - 3 - gio 1996, 4093 del 12 giugno 1996 e 5041 del 19 luglio 1996 del locale comune, con le quali gli era stato in- giunto di pagare sanzioni pecuniarie per la violazione dell'art. 27 del regolamento comunale sulla pubblicità e affissioni, per avere affisso abusivamente materiale pubblicitario dell'attività della s.r.
1. Futura in lo- cali gestiti da quest'ultima, perchè l'opponente aveva contestato di aver fatto affiggere i manifesti pubbli- citari, proponendo denuncia contro ignoti per tale af- fissione avvenuta contro la sua volontà. Il pretore, emettendo una decisione apparentemente re- lativa al solo CC in proprio, pur essendo inconte- stato che l'opposizione era stata proposta da questo, in proprio e quale amministratore unico della s.r.l. Futura, così motivava la decisione: "Manca la prova certa che i volantini siano stati diffusi con il con- corso del ricorrente, anche se il ripetersi delle vio- lazioni fa fondatamente sospettare che il ricorrente utilizzi tali metodi per limitare il pagamento di tas- se comunali". Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. il comune di Genova. Il CC si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 - 1. Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione del controri- corrente di inesistenza del ricorso notificato al solo CC, pur essendo stata proposta l'opposizione anche dalla Futura s.r.l., per cui l'impugnazione andava no- tificata con distinte copie da consegnare a ognuna di dette due controparti del giudizio concluso dalla sen- tenza impugnata, così come costantemente affermato, ad avviso del CC, dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro le S.U., con sentenza 10 ottobre 1997 n. 9859, hanno risolto il contrasto sulla inesistenza o nullità della notifica ai più soggetti destinatari dell'impu- gnazione con unica copia di questa invece che con tan- te copie quanti sono i soggetti cui sono destinate, nel senso della nullità e non dell'inesistenza di tale no- tificazione, che quindi dovrebbe al limite solo essere rinnovata verso la società che non si è difesa in que- sta sede e sarebbe sanata rispetto al CC. Già in precedenza (Cass. 14 dicembre 1994 n. 10683) si è affermato che il ricorso per cassazione, diretto co- me risulta dalla intestazione ad una società e in pro- prio al soggetto che ne è il legale rappresentante "è validamente notificato con effetti per entrambi qualo- ra la notificazione sia effettuata, con consegna di u- nica copia",come accaduto nel caso presso l'unico di- fensore domiciliatario di ambedue le parti. 5 La validità della notifica del ricorso comporta che il controricorso, che avrebbe sanato con effetti ex tunc la eventuale invalidità dell'impugnazione, deve rite- nersi tardivo e dichiararsi quindi inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione de- gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., perchè, nella sentenza impugnata, manca la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, non emergendo l'iter lo- gico seguito dal giudice ed essendo insufficienti, sul piano logico e delle massime di esperienza, le ragioni che giustificano la decisione, in modo da non consen- tire il controllo del processo logico che ha condotto alla risoluzione della controversia. Secondo il comune, è palese l'illogicità della senten- za che annulla l'ordinanza in base ad una ragione che ne "consiglia" l'annullamento senza imporre lo stesso e giustifica solo la compensazione delle spese. Il secondo motivo di ricorso denuncia ancora la sen- tenza impugnata per insufficiente motivazione, chiara- mente contraddittoria e tale da non consentire di ri- levare il procedimento logico-giuridico per il quale il giudice perviene alla decisione, non individuando le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, essendo le stesse incoerenti e contraddittorie. 6 1.1. Deve rilevarsi che la sentenza da un canto affer- ma che "manca la prova certa" della responsabilità del CC per il concorso nell'affissione dei manifesti nei locali della società di cui è amministratore per pubblicizzare l'attività di questa senza pagare le re- lative tasse comunali e d'altro canto rileva che "il ripetersi delle violazioni fa fondatamente sospettare che il ricorrente utilizzi tali metodi per evitare il pagamento" delle predette tasse, così indicando gravi indizi di responsabilità del predetto. In sostanza, il pretore non ritiene sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente ai sensi del penultimo comma dell'art. 23 della L. 689/81, ma con- serva "fondati" sospetti nei confronti del CC per i vantaggi da lui ricevuti con le affissioni, conclu- dendo che la situazione "consiglia" l'annullamento dell'ordinanza, con l'uso di un verbo che sostanzial- mente evidenzia più il dubbio della sua decisione che quello sulla responsabilità dell'opponente. Deve però ritenersi che la decisione impugnata, a dif- ferenza di quanto si deduce in ricorso, è conforme al modello legale di sentenza, essendosi indicate, nello svolgimento del processo, le varie ordinanze oggetto di opposizione ed escludendosi nella motivazione solo la prova "certa" del concorso del CC alla diffu- - 7 - sione e affissione dei manifestini. L'esistenza del modello legale di sentenza non esclude peraltro che la stessa sia incoerentemente motivata e debba per tale profilo essere cassata: lo stesso pre- tore ha rilevato che "il ripetersi delle violazioni" emergente dalla molteplicità nel tempo delle ordinanze oggetto di opposizione, può fare "fondatamente sospet- tare che il ricorrente utilizzi tali metodi per limi- tare il pagamento delle tasse comunali", per cui ipo- tizza come possibile l'ipotesi del concorso del CC nella violazione. Del resto i locali ove sono stati ritrovati affissi i volantini pubblicitari dell'attività della società di cui il CC è amministratore, sono gestiti da questa e quindi al predetto non sarebbe stato difficile impe- dire l'affissione non consentita dei manifestini, fa- cendoli immediatamente eliminare, ed evitando in tal modo la condotta costituente la violazione contestata. Il fondato sospetto di responsabilità cui accenna il pretore dopo aver contestato la prova certa di un con- corso del CC alla violazione, costituisce una evi- dente contraddizione in parte qua della decisione che è quindi incoerente nelle ragioni decisorie su un pun- to fondamentale della controversia. Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto di 8 ragione e la sentenza deve essere cassata, con rinvio, ai sensi della legge 16 giugno 1998 n.188 e del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, al Tribunale di Genova in com- posizione monocratica, in persona di diverso magistra- to, perchè riesamini l'opposizione e provveda alla di- sciplina delle spese, anche per la presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impu- gnata;
rinvia la causa al Tribunale di Genova in com- posizione monocratica in persona di diverso magistra- to, anche per le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2001. Il presidente I consigsigliere estens ore IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Andrea Bianch Prima So Depositato Aceleria 4010, 2001 CANCELLIERE BOLLI 89 E 6 E . N N penale AZ , 1 8 1-19 a REG al sistem -1 24 DA L. TE odifiche 3 ESEN 2 . T R m A