Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN O E DE POJ LO I0 24 05 / 0 1 LA CORTE SUPREMADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 21220/98 Dott. Alberto SPANO' - Consigliere - Cron. hizu Dott. Pietro CUOCO - Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud. 23/11/00 - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 732 SENT ENZA dal Sig. 300 per diritti L. sul ricorso proposto da: || 19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA SCANU FRANCA, elettivamente ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in Raj atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4844 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avvers0 la sentenza n. 535/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 05/12/97 R.G.N. 2018/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato LI MARZI (per delega BOER); udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore • Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 다 했 -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27 febbraio 1995 FR CA, già titolare di assegno di invalidità, conveniva in giudizio avanti al Pretore di Cagliari l'INPS per il riconoscimento del diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità, negatogli dall'Istituto convenuto in sede amministrativa. Con sentenza in data 5 marzo 1997 il Pretore accoglieva la domanda. Su appello dell'INPS il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 19 novembre/5 dicembre 1997 in riforma della sentenza pretorile rigettava la domanda dell'assicurato. Il giudice del gravame a sostegno dell'adottata decisione, affermava che sulla base della disposta consulenza tecnica l'assicurata, affetta da esiti mastectomia radicale destra per carcinomadi infiltrante, spondiloartrosi cervico dorso osteoporosi, lombare, periartrite, segni di ipertensione arteriosa, nevrosi ansioso depressiva e obesità, non presentava, tuttavia, riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai due terzi ed era in grado di rischio di continuare a svolgere, senza danno ,l'abituale attività di operaia nei panifici o usura 3 altra attività confacente a tali sue attitudini. Il carcinoma, infatti, risultava perfettamente guarito. Le altre patologie riscontrate, concludeva il giudice di appello, presentavano scarsa incidenza invalidante o modesta rilevanza medico legale con sostanziale miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata dal 1988, data di prima 1990, concessione dell'assegno di invalidità, al data di prima sua conferma. La CA ricorre per cassazione con articolato خ motivo. دا L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso la CA censura la sentenza impugnata sostenendo che il consulente tecnico nominato in appello avesse sottovalutato le infermità riguardanti l'apparato ✪stearticolare, valutate, invece, adeguatamente dal a consulente tecnico nominato dal Pretore;
e che il Tribunale non avesse offerto congrua motivazione, nel contrasto tra i pareri espressi dai due consulenti tecnici nominati dai giudici di merito, quello pretorile e quello del Tribunale, per la 4 preferenza accordata a quest'ultimo. Il Tribunale, infine, secondo la ricorrente, in violazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, non aveva valutato l'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di lavoro dell'assicurata con riferimento alla esercitata attività di operaia in panificio ad altre attività lavorative confacenti alle sue attitudini e in relazione alla natura usurante delle infermità riscontrate. ه Il ricorso è infondato. ي In caso di contrasto tra le valutazioni لم espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice di appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato non è tenuto a indicare le ragioni per le quali disattendere la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza tecnica, la quale deve ritenersi rifiutata sulla base delle puntuali e motivate considerazioni espresse dal consulente tecnico in appello. (v. Cass. 27 giugno 1996 n. 6792). Nella specie, addirittura, il Tribunale aveva condiviso non già acriticamente, ma ragionatamente, il parere espresso dal consulente tecnico da esso nominato. motivazione, Quest'ultimo con ampia ilsostenuta, aveva censurato strumentalmente parere espresso dal consulente tecnico pretorile evidenziando che costui aveva sopravvalutato l'incidenza invalidante del carcinoma mammario, perfettamente guarito. Nell'arco di dieci anni dall'eseguito intervento operatorio non erano sopravvenute, . infatti metastasi. n e Il tribunale nel condividere tale parere e nel k i rilevare che la sponsiloartrosi, la periatrite, s i l'ipertensione arteriosa, la nevrosi ansiosa e R l'obesità non riducevano in misura superiore ai due terzi la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaia né all'epoca della domanda amministrativa né successivamente, aveva altresì Osservato che l'assicurata poteva continuare a svolgere senza usura la sua abituale attività lavorativa di operaia. Siffatto giudizio era stato espresso con adeguata motivazione in relazione alla accertata scarsa incidenza funzionale delle riscontrate infermità. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato, non essendo evidenziabile nella specie alcuna violazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984. A norma dell'art. 152 disp. att. C.P.C. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale nulla va disposto per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000. II Presidente: Guylichen Suall Casitamis Il Cons. estensore: Motale IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAShal Depositata in Cancellería 19 FEB. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE M CA E R DI CANCELLERIA I P A D 0 3 S 1 , S 3 . N O E O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 D P E 7 S - D A I 8 I T N - S S 1 G 1 N O O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E R T T T I S A N R I I E L G S D L E E E R O D 7