CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20646 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del GIP del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena formulata dalla difesa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato con sentenza del 15 maggio 2025, irrevocabile il 1.7.2025, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 612-bis e 635, comma 1 cod. pen. Osservava che, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna, l’imputato aveva rinunciato all’impugnazione, in tal modo ottenendo l’ulteriore riduzione di 1/6 della pena inflitta, in base al disposto dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ridotta in tal modo la pena al di sotto dei due anni di reclusione, aveva richiesto al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676, comma 1 cod. proc. pen., la concessione del beneficio, come consentito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 2024. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20646 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 Evidenziava che, nonostante la pena inflitta rientri nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. e nonostante, nelle more, il condannato abbia seguito un percorso rieducativo presso il C.A.M., tuttavia, i profili di estrema gravità della condotta oggetto della sentenza e l’ampio lasso di tempo nel quale il reato si è protratto (dal novembre 2021 al settembre 2024) non consentivano di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dal commettere reati. Segnalava che, tenuto conto anche del presofferto in custodia cautelare, più adeguatamente il Tribunale di sorveglianza poteva valutare misure alternative alla detenzione.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Rappresenta che, volontariamente, a seguito della pronuncia di condanna, XXXXXXXXXX aveva intrapreso un percorso di recupero per autori di violenza di genere presso il C.A.M. (Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori di reati di Caserta) dal 1.2.2025 al 22.3.2025, all’esito del quale aveva acquisito consapevolezza dei fatti contestatigli e una metodologia volta ad agevolare la comunicazione, nonché consapevolezza del proprio stato emotivo e dei propri comportamenti passati, elementi fondamentali, come riferito nella relazione conclusiva, «per ridurre la probabilità futura di rischio di recidiva, che, dunque, rende possibile stimare un basso livello di rischio di perpetrare tali agiti in futuro». Sulla base di tale positivo elemento, nonché di quanto già evidenziato in sentenza in ordine all’ammissione degli addebiti, al complessivo comportamento processuale, al corretto comportamento nel periodo di sottoposizione a misura cautelare custodiale nonché agli obblighi imposti durante la misura non custodiale, aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione della pena. Censura, quindi, l’ordinanza che aveva respinto la richiesta, osservando che: le ragioni che avevano consentito di concedere le circostanze attenuanti generiche confliggevano dal punto di vista logico-argomentativo con la valutazione di estrema gravità dei fatti di reato;
che gli elementi positivi evidenziati ovvero il percorso di recupero, l’ammissione degli addebiti, l’incensuratezza e il comportamento operoso costituivano elementi positivi per concedere il beneficio rispetto ai quali il richiamo alla gravità del reato integrava una motivazione apparente. La valutazione di natura prognostica effettuata dal giudice dell’esecuzione doveva ritenersi inadeguata ed apodittica, non avendo enunciato gli elementi in base ai quali riteneva presumibile o non presumibile la futura astensione dal commettere reati. Osserva che il giudicante non ha tratto dal percorso di recupero con esito positivo, le necessarie conseguenze in ordine al rischio di recidiva e che inconferente è il rinvio a misure alternative alla detenzione. 2 Sotto altro profilo, osserva che il giudice ha valutato solo parte degli indici sintomatici di cui all’art. 133 cod. pen., essendosi soffermato solo sulla gravità del fatto, senza tenere conto degli indici relativi alla personalità dell’imputato in base ai quali determinare la capacità criminale ovvero la condotta contemporanea o susseguente al reato (comportamento processuale, percorso rieducativo, offerta risarcitoria, assenza di violazioni cautelari), l’assenza di precedenti penali, i motivi a delinquere, in tal modo omettendo di valutare la positiva evoluzione della personalità dell’imputato, tale da elidere il rischio di recidiva. Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Ha osservato che «Il Giudice dell’esecuzione, al fine di negare il beneficio della sospensione condizionale al XXXXXXXXXX, ha adottato una formula di stile, basandosi genericamente sulla gravità dei fatti, senza analizzare il contenuto della sentenza di cognizione in tema di trattamento sanzionatorio e senza approfondire i vari fattori favorevoli al predetto (assenza di precedenti penali ed analisi positiva effettuata dal CAM). Nell’ordinanza impugnata, pertanto, l’apparato argomentativo in ordine alla prognosi negativa in ordine alla futura astensione del XXXXXXXXXX dalla commissione di ulteriori reati non risulta adeguato» CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In primo luogo, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il giudice dell’esecuzione non possa, in sede di esecuzione, concedere il beneficio della sospensione quando sia stato escluso dal giudice della cognizione, salvo che la decisione sia fondata solo sulla base della dosimetria della pena (fattispecie relative al beneficio della sospensione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva). Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, ha affermato che «[...] se nella sentenza emessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione, per il giudice dell'esecuzione, rispetto alla concessione del medesimo beneficio all'interessato ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.; se, invece, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stata espressa negazione della sospensione condizionale richiesta, il giudice dell'esecuzione dovrà verificare se tale diniego sia dipeso dall'assenza dei presupposti formali o se, al contrario, sia stato frutto di una valutazione in ordine alla mancata meritevolezza del beneficio, per l'impossibilità di effettuare una prognosi positiva. Nel primo caso, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata negata per il superamento dei limiti di pena, ben potrà il giudice dell'esecuzione rivalutare la concedibilità del beneficio. Al contrario, qualora vi sia stato espresso diniego della sospensione condizionale 3 della pena per effetto di una valutazione sulla mancata prognosi positiva, deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il suddetto beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res judicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato (in questo senso Sez. 1, n. 33426 del 2024).» 3. Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, in sede di cognizione, il giudice aveva espressamente escluso la possibilità di concedere il beneficio argomentando, sia pure molto sinteticamente, sia sulla base della pena inflitta (superiore ai due anni), sia sulla base “dell’entità dell’episodio”, come riferito dallo stesso ricorrente. Era precluso, quindi, al giudice dell’esecuzione del provvedimento impugnato, di tornare sulla decisione, avendo il giudice della cognizione argomentato in ordine all’impossibilità di effettuare una prognosi positiva sulla base della gravità del fatto.
4. Deve, peraltro, aggiungersi che, sia pure con pronuncia molto risalente, della quale, tuttavia, non risultano successive contrastanti, «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio. Quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, espresso dal giudice, costituisce una prospettazione di merito, che non p u ò t r o v a r e i n g r e s s o i n u n c o n t r o l l o d i l e g i t t i m i t à . » ( S e z . 1 , n . 3 2 6 d e l 2 4 / 0 1 / 1 9 9 2 , R v . 1 8 9 6 1 1 – 0 1 ) .
5. Nel caso in esame, con argomento espresso in sede di cognizione (secondo la deduzione del ricorrente) e ribadito in sede esecutiva, il giudice ha formulato una prognosi negativa in ordine al pericolo di recidiva, argomentando in base agli indici di cui all’art. 133, comma 1 cod. pen., ovvero a quelli relativi alla gravità del reato (pur non enucleandoli analiticamente), desunta anche dall’ampio lasso di tempo nel quale la condotta si è protratta.
6. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena formulata dalla difesa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato con sentenza del 15 maggio 2025, irrevocabile il 1.7.2025, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 612-bis e 635, comma 1 cod. pen. Osservava che, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna, l’imputato aveva rinunciato all’impugnazione, in tal modo ottenendo l’ulteriore riduzione di 1/6 della pena inflitta, in base al disposto dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ridotta in tal modo la pena al di sotto dei due anni di reclusione, aveva richiesto al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676, comma 1 cod. proc. pen., la concessione del beneficio, come consentito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 2024. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20646 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 Evidenziava che, nonostante la pena inflitta rientri nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. e nonostante, nelle more, il condannato abbia seguito un percorso rieducativo presso il C.A.M., tuttavia, i profili di estrema gravità della condotta oggetto della sentenza e l’ampio lasso di tempo nel quale il reato si è protratto (dal novembre 2021 al settembre 2024) non consentivano di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dal commettere reati. Segnalava che, tenuto conto anche del presofferto in custodia cautelare, più adeguatamente il Tribunale di sorveglianza poteva valutare misure alternative alla detenzione.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Rappresenta che, volontariamente, a seguito della pronuncia di condanna, XXXXXXXXXX aveva intrapreso un percorso di recupero per autori di violenza di genere presso il C.A.M. (Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori di reati di Caserta) dal 1.2.2025 al 22.3.2025, all’esito del quale aveva acquisito consapevolezza dei fatti contestatigli e una metodologia volta ad agevolare la comunicazione, nonché consapevolezza del proprio stato emotivo e dei propri comportamenti passati, elementi fondamentali, come riferito nella relazione conclusiva, «per ridurre la probabilità futura di rischio di recidiva, che, dunque, rende possibile stimare un basso livello di rischio di perpetrare tali agiti in futuro». Sulla base di tale positivo elemento, nonché di quanto già evidenziato in sentenza in ordine all’ammissione degli addebiti, al complessivo comportamento processuale, al corretto comportamento nel periodo di sottoposizione a misura cautelare custodiale nonché agli obblighi imposti durante la misura non custodiale, aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione della pena. Censura, quindi, l’ordinanza che aveva respinto la richiesta, osservando che: le ragioni che avevano consentito di concedere le circostanze attenuanti generiche confliggevano dal punto di vista logico-argomentativo con la valutazione di estrema gravità dei fatti di reato;
che gli elementi positivi evidenziati ovvero il percorso di recupero, l’ammissione degli addebiti, l’incensuratezza e il comportamento operoso costituivano elementi positivi per concedere il beneficio rispetto ai quali il richiamo alla gravità del reato integrava una motivazione apparente. La valutazione di natura prognostica effettuata dal giudice dell’esecuzione doveva ritenersi inadeguata ed apodittica, non avendo enunciato gli elementi in base ai quali riteneva presumibile o non presumibile la futura astensione dal commettere reati. Osserva che il giudicante non ha tratto dal percorso di recupero con esito positivo, le necessarie conseguenze in ordine al rischio di recidiva e che inconferente è il rinvio a misure alternative alla detenzione. 2 Sotto altro profilo, osserva che il giudice ha valutato solo parte degli indici sintomatici di cui all’art. 133 cod. pen., essendosi soffermato solo sulla gravità del fatto, senza tenere conto degli indici relativi alla personalità dell’imputato in base ai quali determinare la capacità criminale ovvero la condotta contemporanea o susseguente al reato (comportamento processuale, percorso rieducativo, offerta risarcitoria, assenza di violazioni cautelari), l’assenza di precedenti penali, i motivi a delinquere, in tal modo omettendo di valutare la positiva evoluzione della personalità dell’imputato, tale da elidere il rischio di recidiva. Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Ha osservato che «Il Giudice dell’esecuzione, al fine di negare il beneficio della sospensione condizionale al XXXXXXXXXX, ha adottato una formula di stile, basandosi genericamente sulla gravità dei fatti, senza analizzare il contenuto della sentenza di cognizione in tema di trattamento sanzionatorio e senza approfondire i vari fattori favorevoli al predetto (assenza di precedenti penali ed analisi positiva effettuata dal CAM). Nell’ordinanza impugnata, pertanto, l’apparato argomentativo in ordine alla prognosi negativa in ordine alla futura astensione del XXXXXXXXXX dalla commissione di ulteriori reati non risulta adeguato» CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In primo luogo, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il giudice dell’esecuzione non possa, in sede di esecuzione, concedere il beneficio della sospensione quando sia stato escluso dal giudice della cognizione, salvo che la decisione sia fondata solo sulla base della dosimetria della pena (fattispecie relative al beneficio della sospensione a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva). Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, ha affermato che «[...] se nella sentenza emessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione, per il giudice dell'esecuzione, rispetto alla concessione del medesimo beneficio all'interessato ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.; se, invece, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stata espressa negazione della sospensione condizionale richiesta, il giudice dell'esecuzione dovrà verificare se tale diniego sia dipeso dall'assenza dei presupposti formali o se, al contrario, sia stato frutto di una valutazione in ordine alla mancata meritevolezza del beneficio, per l'impossibilità di effettuare una prognosi positiva. Nel primo caso, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata negata per il superamento dei limiti di pena, ben potrà il giudice dell'esecuzione rivalutare la concedibilità del beneficio. Al contrario, qualora vi sia stato espresso diniego della sospensione condizionale 3 della pena per effetto di una valutazione sulla mancata prognosi positiva, deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il suddetto beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res judicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato (in questo senso Sez. 1, n. 33426 del 2024).» 3. Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, in sede di cognizione, il giudice aveva espressamente escluso la possibilità di concedere il beneficio argomentando, sia pure molto sinteticamente, sia sulla base della pena inflitta (superiore ai due anni), sia sulla base “dell’entità dell’episodio”, come riferito dallo stesso ricorrente. Era precluso, quindi, al giudice dell’esecuzione del provvedimento impugnato, di tornare sulla decisione, avendo il giudice della cognizione argomentato in ordine all’impossibilità di effettuare una prognosi positiva sulla base della gravità del fatto.
4. Deve, peraltro, aggiungersi che, sia pure con pronuncia molto risalente, della quale, tuttavia, non risultano successive contrastanti, «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio. Quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, espresso dal giudice, costituisce una prospettazione di merito, che non p u ò t r o v a r e i n g r e s s o i n u n c o n t r o l l o d i l e g i t t i m i t à . » ( S e z . 1 , n . 3 2 6 d e l 2 4 / 0 1 / 1 9 9 2 , R v . 1 8 9 6 1 1 – 0 1 ) .
5. Nel caso in esame, con argomento espresso in sede di cognizione (secondo la deduzione del ricorrente) e ribadito in sede esecutiva, il giudice ha formulato una prognosi negativa in ordine al pericolo di recidiva, argomentando in base agli indici di cui all’art. 133, comma 1 cod. pen., ovvero a quelli relativi alla gravità del reato (pur non enucleandoli analiticamente), desunta anche dall’ampio lasso di tempo nel quale la condotta si è protratta.
6. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5