Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di giudizio pretorile, costituisce adempimento di carattere meramente interno e strumentale la trasmissione al pretore del decreto di citazione a giudizio ad opera del PM con la richiesta di fissazione del giorno del dibattimento. A tanto consegue che detta richiesta non appare idonea ad interrompere il termine della prescrizione, non essendo tale atto previsto tra quelli cui detto effetto interruttivo è riconosciuto dall'art 160 cod. pen. L'interruzione della prescrizione conseguirà viceversa al formale completamento del decreto di citazione, vale a dire che essa inizierà a decorrere dal momento in cui, restituito l'atto dal pretore con la indicazione del giorno fissato per il dibattimento, su di esso verrà apposta la data, unitamente alla sottoscrizione del PM e dell'ausiliario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.12.1998
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. " IO TH " N. 2319
3. " AS RR " REGISTRO GENERALE
4. " Andrea Colonnese " N. 24490/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal P.M. presso la Pretura di Brescia e dal P.G. presso la Corte d'appello di Brescia
avverso la sentenza del pretore di Brescia in data 6-3-1998 nei confronti di Costa Edvige n. Romanengo 28-5-1955
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Colonnese,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Umberto Toscani che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Il Pretore di Brescia con sentenza in data 6-3-1998 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Costa Edvige in ordine ai reati di diffamazione e lesioni volontarie, commessi il 1-9-1992, perché estinti per prescrizione, essendo spirato, alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio (11-11-1997), il termine di cui all'art. 157 c.p. Ricorrono il P.M. presso la Pretura di Brescia ed il P.G. presso la Corte d'appello di Brescia denunciando violazione di legge e sollecitando l'annullamento della decisione.
Deducono che il pretore aveva pronunciato declaratoria di improcedibilità ritenendo già interamente decorso, alla data di emissione del decreto di citazione, il termine quinquennale di prescrizione, escludendo, quindi, che la richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione, formulata dal P.M. fin dal 29-5-1995, fosse idoneo atto interruttivo della prescrizione. Sostengono che tale orientamento costituisce violazione del complesso di norme disciplinanti la formazione e la natura del decreto di citazione, ponendosi in contrasto con l'indirizzo secondo cui il decreto di citazione rappresenta una fattispecie a formazione progressiva i cui effetti interruttivi del corso della prescrizione si verificano fin dal momento in cui sia stata formulata la richiesta di fissazione dell'udienza dibattimentale, essendosi formalizzata, in tale momento, la volontà punitiva dello Stato.
I motivi sono privi di fondamento ed i ricorsi devono esser rigettati.
Va osservato che nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio è atto a formazione progressiva in quanto, prima della sua emissione, il P.M. deve formulare richiesta al pretore di fissazione dell'udienza di comparizione ed, eventualmente, anche della sezione davanti alla quale l'imputato dovrà presentarsi.
Detti dati dovranno poi essere inseriti nel decreto, il quale è perfetto in ogni sua parte e deve considerarsi venuto ad esistenza solo dopo il suo completamento, con la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che lo assiste (Cass. Sez. VI 22-6-98; Cass. Sez. Un.28-10-98). Ne deriva chela trasmissione del decreto di citazione al pretore ad opera del P.M. con la richiesta di fissazione del giorno del dibattimento costituisce adempimento di carattere interno o strumentale allo scopo, non idoneo, quindi, ad interrompere il termine ordinario di prescrizione, non essendo tale atto previsto tra quelli ai quali detto effetto (interruttivo) è riconosciuto dall'art. 160 c.p.; effetto che, al contrario, si verifica nel momento in cui risulta apposta "la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario..." (art. 555 co. 1 lett. h) c.p.p.). Nella specie, risultando il decreto emesso oltre il quinquennio dalla data di commissione dei reati, legittimamente è stata pronunciata declaratoria di improcedibilità essendo i reati estinti per la causa indicata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999