Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 2
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti) a norma dell'art. 217 comma secondo cod. proc. civ., resta sanata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa.
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2002, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12 SCALA B INT 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, difeso dall'avvocato LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RU IU, nella qualità di proc. gen. di LI SA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO IANNELLI, che lo difende unitamente agli avvocati GIACOMO GAZZARA, FRANCESCO SCIORTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 481/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 07/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Antonio IANNELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Patti con sentenza in data 6.12.97, resa nel giudizio promosso da EP ND nella qualità di procuratore generale della moglie RI IA nei confronti di NO IA, avente ad oggetto dichiarazione di nullità di testamento olografo per difetto di autografia ed in subordine annullamento dello stesso per incapacità di intendere e di volere della testatrice, in accoglimento della domanda principale dell'attrice, dichiarava la nullità del testamento olografo di TT IA in data 28.3.78 per mancanza di autografia e, per l'effetto, ordinava a NO IA di restituire a RI IA i beni pervenutile in virtù del testamento segreto in data 17.2.76 aperto il 3.5.78 con atto notaio Fazio da S. Fratello e regolava le spese. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 27.2.98, proponeva appello NO IA.
Ricostituitosi il contraddittorio, RI IA assumeva l'infondatezza dell'appello e proponeva appello incidentale chiedendo l'annullamento del testamento in questione per incapacità di intendere e di volere della testatrice.
Con sentenza in data 12.11/7.12/98, l'adita Corte di Appello di Messina respingeva l'appello principale, dichiarando "superato" l'appello incidentale e regolava le spese. Osservava la Corte peloritana, quanto alla dedotta nullità della CTU per indebita utilizzazione da parte del ctu quali scritture di comparazione del testamento olografo 11.5.65 e della sottoscrizione del contratto di affitto 16.6.72, non ammesse, che alla luce complessiva delle risultanze processuali non era dato ritenere la nullità della CTU svolta in 1^ grado, avendo il ctu fondato il proprio giudizio essenzialmente sull'esame della scheda testamentaria in verifica e delle scritture di comparazione ammesse ed avendo il ctu rispettato il contraddittorio fra le parti vieppiù avendo operato nel sostanziale accordo fra le parti stesse.
Ancora, il ctu ha ritenuto che il testamento in verifica fosse stato redatto con mano sorretta. In particolare, con "mano guidata" per le parole scritte peggio, con "mano inerte" per quelle altre che risultano scritte in maniera più corretta. Ulteriormente ha ritenuto che le cifre "78" della data fossero state scritte esclusivamente dalla "mano guida".
Tali conclusioni apparivano condivisibili, siccome correttamente e congruamente motivate ed assistite da approfondite indagini tecniche. Nel merito della struttura e delle modalità esecutive della scrittura in verifica - in particolare in ordine alle correzioni, agli allineamenti, al calibro, ai tremori - appariva attento e specificamente aderente alla scrittura in verifica l'esame del ctu. Peraltro il ctu di parte dott. Cassarà nulla aveva controdedotto in ordine alle cifre "78" della data della scheda testamentaria che il ctu aveva valutato (per le caratteristiche generale e di dettaglio e per le modalità esecutive) esprimere "armoniosa vivacità grafica" dunque "certamente non senili" e che ha attribuito "esclusivamente" alla "mano guida".
Quanto poi alla circostanza di fatto della possibilità fisica della testatrice al 28.3.78 di scrivere autonomamente, doveva restare correlativamente confermato il giudizio di non autografia del testamento in questione.
La censura si basava essenzialmente sulle risultanze sintetiche del diario clinico della degenza ospedaliera della testatrice, che ricoverata il 25.3.78 in crisi ipoglicemica, aveva superato nei giorni successivi tale crisi.
Sul punto andava richiamata dapprima la situazione obiettiva della testatrice TT IA di anni 92; il 15.1.78 a causa di frattura del femore era ricoverata in clinica ortopedica e posta in trazione;
poi trasferita in altra clinica per il manifestarsi di "diabete in fase di scompenso"; veniva dimessa da tale clinica il 14.4.78 e decedeva presso la propria abitazione il successivo 23.4.78.
La deposizione diretta e specifica e sicuramente attendibile di suor AR HI (al secolo AR LA) ricoverata nella casa di cura Villa Salus nella medesima stanza della testatrice per 15 giorni da metà marzo al 1^ aprile 78 (dunque nel periodo in cui ricade il testamento datato 28.3.78), andava particolarmente valutata in relazione alle specifiche risultanze riferite che consolidavano le scadenti condizioni fisiche della testatrice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NO IA, sulla base di due articolati motivi;
resiste con controricorso EP ND, entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 217 cpc, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cpc. Si deduce la nullità della CTU, in ragione del fatto che il consulente si sarebbe avvalso di scritture di comparazione non ammesse.
La giurisprudenza che viene citata al riguardo è ampiamente condivisibile, siccome riflettenti principi assolutamente derivanti da una esatta valutazione dei requisiti di legge;
peraltro, la citata sentenza n. 150 del 28.1.1965 di questa Corte, sancisce la nullità di una CTU "fondata" su scritture non ammesse come scritture di comparazione.
Ora, l'argomentata valutazione dei giudici di appello è validamente tesa a dimostrare che il CTU non ha "fondato" la propria relazione (e le proprie conclusione) sulle scritture di comparazione non ammesse, in quanto è soprattutto dall'esame della scheda testamentaria che lo stesso CTU ha tratto argomenti che, in ragione della natura delle caratteristiche rilevate, hanno connotazioni proprie, che non dipendono dall'esame delle scritture di comparazione. Non vale a scalfire la validità dell'argomentare contenuto nella sentenza impugnata la martellante censura volta a dimostrare che il CTU aveva esaminato almeno una delle scritture di comparizione nn ammesse;
per vero, ogni considerazione attinente al modo in cui dette scritture sono pervenute al CTU appare ininfluente, come pure le considerazioni svolte a riguardo della insussistenza di un preteso accordo tra le parti sul punto.
Conclusivamente, la CTU non risulta "fondata" su scritture di comparizione non ammesse donde la insussistenza del lamentato vizio di violazione dell'art. 217 cpc e la validità della motivazione adottata.
È appena il caso di aggiungere che la conclusione raggiunta esime dal valutare il profilo concernente la tempestività (v. Cass. 13.1.1995, n. 385) della deduzione di nullità.
Con il secondo motivo, in parte riproduttivo di alcune censure svolte nel primo, si lamenta per un verso violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc e, per altro verso, motivazione insufficiente e contraddittoria.
Conclusivamente, la CTU non risulta "fondata" su scritture di comparazione non ammesse donde la insussistenza del lamentato vizio di violazione dell'art. 217 cpc e la validità della motivazione adottata.
È appena il caso di aggiungere che la conclusione raggiunta esime dal valutare il profilo concernente la tempestività (v. Cass. 13.1.1995, n. 385) della deduzione di nullità.
Con il secondo motivo, in parte riproduttivo di alcune censure svolte nel primo, si lamenta per un verso violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc e, per altro verso motivazione insufficiente e contraddittoria.
Con riguardo alla prima doglianza, che sostanzialmente si concreta nella asserzione secondo cui la Corte peloritana si sarebbe sostanzialmente disinteressata delle conclusioni raggiunte nella consulenza di parte, occorre preliminarmente osservare che le ulteriori considerazioni sulle scritture di comparazione non ammesse appaiono già sufficientemente confutate e che pertanto non possono essere prese ulteriormente in considerazione.
Quanto poi alle contestazioni "tecniche" dell'elaborato peritale di ufficio, non ha dubbio che la Corte territoriale abbia tenuto presenti, per confutarle, le osservazioni del C.T. di parte in merito alle modalità esecutive della scrittura, ma ha ritenuto, con giudizio sufficientemente motivato, anche in ordine alle correzioni, agli allineamenti, al calibro ed ai tremori, che fosse più aderente alla scrittura in verifica l'esame del CTU.
Ricordato che si verte in materia di perizia grafica, come tale non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe e la giurisprudenza (Cass. 9.6.1993, n. 6443) secondo cui il giudice ha facoltà di intervenire con il suo motivato giudizio al riguardo anche desunto da fattori diversi, devesi concludere che le censure svolte al riguardo non sono fondate.
Venendo poi allo stato fisico della testatrice alla data (quale appare) di redazione del testamento, la testimonianza di suor AR HI è stata motivatamente assunta a base delle conclusioni raggiunte circa le condizioni generale della IA sia per la qualità della teste che per la comune degenza nella stessa stanza, sia per il periodo in cui tale degenza (a cavallo della data apposta sulla scheda) si era protratta.
Se a ciò, come correttamente ha fatto la Corte di appello di Messina, si aggiungono l'età (92 anni) della stessa IA, che aveva riportato la frattura del femore, e le condizioni di salute conseguite alla riduzione di tale frattura ed a una crisi di diabete in fase di scompenso, sia pure superata, ed alla di lei morte, sopravvenuta pochi giorni dopo la dimissione dalla clinica, è pienamente condivisibile l'asserzione secondo cui tali dati dimostravano le assai scadenti condizioni dell'anziana testatrice, al di là delle peraltro generiche risultanze sintetiche del diario clinico di costei.
Trattasi di giudizio di fatto, adeguatamente e correttamente motivato, che pertanto non può essere sottoposto a critica in sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 155,09, oltre a 1.550,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002