Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2002, n. 3009
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Sentenza 1 marzo 2002

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Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti) a norma dell'art. 217 comma secondo cod. proc. civ., resta sanata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa.

Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2002, n. 3009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3009
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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