Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 11244
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Contrasto logico con precedente archiviazione

    Nessun effetto preclusivo deriva dal precedente provvedimento di archiviazione poiché relativo a diverso episodio. Non è possibile verificare la sovrapponibilità dei due episodi data la sinteticità della documentazione prodotta.

  • Inammissibile
    Contestazione della valutazione degli elementi di prova

    Il ricorrente si limita a contestare la valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice, senza individuare contraddittorietà o illogicità nella motivazione, chiedendo una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della causa di non punibilità

    La Corte di appello ha motivato che il ritardo è stato di almeno quaranta minuti, non consentendo di ritenere di lieve entità la lesione al bene tutelato. La motivazione è congrua e fondata su elementi rilevanti ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 11244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11244
    Data del deposito : 25 marzo 2026

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